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PIANO REGOLATORE GENERALE
Adeguato al Decreto del
Dirigente Generale n° 1219 del 22.12.2005
pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPITOLO UNICO
CRITERI PER
INDICI E DEI PARAMETRI
art.51
Definizione
dei parametri urbanistici ed edilizi
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
L’utilizzazione delle aree, ai fini
dell’edificazione e trasformazione consentita dallo strumento urbanistico e
dalle presenti norme, in relazione anche alle destinazioni d’uso e alla
definizione degli elementi, è regolata
dagli indici e dai parametri definiti dalle leggi nazionali e regionali e da
quanto specificato di seguito quando non entra in contrasto con le leggi
vigenti.
1) St
= SUPERFICIE TERRITORIALE
La
superficie territoriale é la superficie totale di un “ambito di intervento”
interessato unitariamente da interventi edilizi e/o urbanizzativi privati e/o
pubblici.
Alla
superficie territoriale si applicano l’indice di fabbricabilità territoriale
per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabili in sede di
intervento urbanistico preventivo.
Essa
comprende:
·
la superficie fondiaria, destinata agli interventi edilizi
abitativi o produttivi;
·
la superficie fondiaria destinata alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria previste dallo strumento urbanistico vigente o che si
renda necessario reperire in fase di attuazione;
·
le aree stradali esistenti o di progetto, interne o perimetrali,
pubbliche oppure private aperte al pubblico transito, compresi i nodi e gli
svincoli;
·
le aree di rispetto di attrezzature e manufatti pubblici o di
pubblico interesse.
2) Sf = SUPERFICIE FONDIARIA
La
superficie fondiaria é la superficie suscettibile di edificazione, risultante
dalla superficie territoriale, una volta che siano state dedotte la viabilità,
la superficie per opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente la
superficie per le opere di urbanizzazione secondaria.
Alla
superficie fondiaria vanno applicati l’indice di fabbricabilità fondiario per
calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in
sede di intervento edilizio diretto. La superficie fondiaria si esprime in
metri quadrati.
3) Sp = SUPERFICIE PERMEABILE
Variabile
all’interno della Superficie edificabile degli insediamenti o delle aree
destinate a servizi.
4) It = INDICE DI FABBRICABILITÀ’
TERRITORIALE
Indica il
volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro
quadrato di superficie territoriale (St).
Si applica
soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli
insediamenti unitari da esso definiti.
5) If = INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA
Indica il
volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro
quadrato di superficie fondiaria (Sf), escluse le sedi viarie, anche se private
o da cedere al Comune.
6) Uf = INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA
E’ il
rapporto tra la superficie utile lorda (Su) e la superficie fondiaria (Sf)
7) Su1 = SUPERFICIE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE
Per
“superficie per opere di urbanizzazione primaria” si intendono le aree
destinate a :
·
strade
·
spazi di sosta e parcheggio
·
spazi di verde attrezzati
·
spazi destinati ai servizi tecnologici
8) Su2 = SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Tale
superficie comprende tutte le aree riservate e/o da riservare alle opere di
urbanizzazione secondaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi
vigenti o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento
urbanistico generale.
9) Vc = VOLUME COSTRUIBILE
Il computo
del volume ammesso dallo strumento urbanistico di previsione generale si opera
sulla base della superficie del lotto pertinente e delle relative densità
edilizie previste dallo strumento urbanistico generale medesimo;
Il volume
del fabbricato va computato sommando i prodotti della superficie lorda di
ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l’altezza
relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con
esclusione del volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del
terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. Il
volume dei locali interrati va computato nel calcolo della cubatura totale
quando i locali sono destinati a residenza, uffici e/o attività produttive.
Sono
esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se
pubblici o di uso pubblico, i balconi, le tettoie, disciplinati
dai successivi punti 10 e 15 e le punti
10 e 15 e le tettoie prefabbricati (Art.20 L.R. n° 4/2003 ), (*) i parapetti, i
cornicioni, e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici
che, per funzione e per dimensione, si
pongono rispetto alla costruzione, come elementi essenziali di essa senza
assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili come tali, anche prescindendo
dalla abitabilità.
(*) Resta escluso dal
calcolo del volume quello relativo al vincolo a parcheggio minimo obbligatorio
interno agli edifici se coperto e/o dei sottopassaggi se esclusivamente adibiti
a spazi di transito e/o di manovra.
In deroga al superiore
articolo ( purchè espressamente finalizzato all’ottenimento della riduzione
minima del 10% dell’indice di prestazione energetica di cui al Decreto
Legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005, nel rispetto di quanto prescritto
dall’Art. 11 del Decreto Legislativo n° 115 del 30 Maggio 2008 e nel rispetto
degli indici di densità fondiaria fissati per legge ) è consentito negli
edifici di nuova costruzione un bonus volumetrico per pareti e solai per
migliorare l’isolamento termico dell’edificio ( Attuazione della Direttiva 2006/32/CE
e successive modifiche ed integrazioni.
10) Su = SUPERFICIE UTILE LORDA
La superficie utile lorda nell’edilizia residenziale o ad essa
assimilabile e data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra,
dei piani seminterrati, delle mansarde, misurate al lordo di tutti gli elementi
verticali con esclusione dei locali per servizi e accessori.
Con
esclusione altresì:
a) dei porticati, androni e
gallerie, di uso pubblico, di qualsiasi altezza (per destinazione di piano o
per atto pubblico registrato);
b) dei balconi e terrazze
scoperte, dei balconi e terrazze coperte e delle logge purché di profondità non
superiore a m. 1,80 misurata dal filo esterno della fronte, delle pensiline con
sporgenze non superiore a m. 3,00.
11) SERVIZI E ACCESSORI:
Sono locali in cui la permanenza delle
persone si limita a ben definite operazioni o brevi utilizzazioni.
Si considerano servizi ed accessori e vanno
escluse dal calcolo della superficie utile:
a) le cantine con altezza
netta inferiore a m. 2,40;
b) i sottotetti in genere,
se raggiungibili da scale, per la parte non abitabile, ossia con altezza media
non superiore a m. 2,00 con falde che hanno inclinazione inferiore a 35% e se
destinati a deposito, servizi accessori tecnici, magazzini;
c) i locali necessari per
gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie, serbatoi,
autoclavi e simili);
d) i piani seminterrati o
interrati, purché di altezza utile non superiore a m. 2,40, destinati a
parcheggi di uso pubblico o a parcheggi privati asserviti alle unità
immobiliari o ad autorimesse individuabili.
e) i piani che siano
interrati per almeno il 50% della superficie laterale, purché adibiti a
parcheggi, autorimesse, cantine, servizi tecnici, depositi e, limitatamente
agli edifici pubblici, a biblioteche ed archivi;
f) dei vani scala ed
ascensori se accessibili ai portatori di handicap ai sensi della legge
09.01.1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236 e successive modifiche ed
integrazioni.
La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie
fondiaria di pertinenza dell’edificio, deve dare un valore non superiore
all’indice di utilizzazione fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico
generale e/o attuativo.
Nell’edilizia produttiva o ad essa assimilabile, cioè negli edifici
adibiti ad attività di tipo produttivo, alberghiere, termali, di commercio
all’ingrosso, di trasporto, la superficie utile é data dalla somma delle
superfici lorde di tutti i piani entro e fuori terra, con esclusione, soltanto,
della superficie relativa agli impianti
igienici, alla centrale termica, a quella elettrica, a quella di
condizionamento dell’aria e ad ogni altro impianto tecnologico necessario al
miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
Nella predetta superficie utile vanno inclusi anche i locali
eventualmente destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali
adibiti ad uffici strettamente funzionali all’esercizio dell’impresa.
La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie
fondiaria di pertinenza dell’edificio, deve dare un valore non superiore
all’indice di utilizzazione fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico
generale e/o attuativo.
La superficie utile così calcolata serve nell’edilizia produttiva
per il calcolo del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione da
corrispondersi in sede di rilascio della Concessione Edilizia (art.3 della
legge n.10/77).
La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume
massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale in rapporto al
predetto volume stabilita nelle tabelle dei tipi edilizi.
12) S.u.a. = SUPERFICIE
UTILE ABITABILE
Ai sensi del D.M. n.801/77, art.3 e della L. n.457/78,
nell’Edilizia residenziale, la superficie utile abitabile e la superficie di
pavimento degli alloggi, misurati al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani di porte e di finestre, eventuali scale interne, logge,
balconi.
La superficie utile abitabile, così definita, serve per il calcolo
del contributo commisurato agli oneri concessori da corrispondersi in sede di
rilascio della Concessione Edilizia (art.3 della legge n. 10/77).
13) S.n.r. = SUPERFICIE
NON RESIDENZIALE
Ai sensi dell’art.2 del D.M. n.801/77, nell’edilizia residenziale,
la superficie non residenziale (S.n.r.) é la somma delle superfici delle parti
degli edifici residenziali destinate a servizi e accessori, misurate al netto
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre.
14) S.c. = SUPERFICIE
COMPLESSIVA
Ai sensi dell’art.3 del D.M. n.801/77, nell’edilizia residenziale,
la superficie complessiva é la somma della superficie abitabile e del 60% di
quella non residenziale
(S.c. = S.u.a. + 60%
S.n.r.).
La superficie complessiva, così definita, serve per il calcolo del
costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo ad esso
commisurato, da corrispondersi secondo il disposto della legge n.10/77.
15) Q = SUPERFICIE
COPERTA
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale
di tutti gli edifici principali ed accessori compresi i corpi e gli elementi a sbalzo,
i porticati, le tettoie e le verande, di profondità superiore a mt. 1,80.
Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i
cornicioni e le grondaie, se hanno sporgenze non superiore a m.1,20; le
pensiline di ingresso se non superano gli 8,00 mq. di superficie; le parti di
edificio completamente sotterranee; le piscine e le vasche all’aperto; le
serre.
16) R.c. = RAPPORTO
MASSIMO DI COPERTURA
Indica il rapporto (può essere espresso anche in percentuale) tra
superficie coperta e superficie fondiaria riferito a tutte le opere edificate.
Deve essere misurato considerando per superficie del lotto e/o fondiaria quelle
di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie coperta e/o
copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di
maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e
pensiline.
17) S.m. = SUPERFICIE
MINIMA DEL LOTTO
Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli
interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica
per gli interventi preventivi unitari.
Dove é stabilito, questo parametro si intende per superficie del
lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria.
18) A.e. = AREA EDIFICABILE
E’ la porzione di lotto che é suscettibile di utilizzazione
edilizia.
Ai fini del computo della superficie si considera di norma la
superficie reale.
Si ottiene deducendo dall’area
totale della proprietà (o lotto):
·
le porzioni che, per vincoli di legge o per specifiche indicazioni
dello strumento urbanistico, sono sottratte all’uso edilizio in quanto
destinate ad usi (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) o funzioni
(verde privato, o altri vincoli di inedificabilità) di pubblico interesse:
·
le porzioni pertinenti ad altri edifici esistenti sul lotto e che
si intendono mantenere con quelle pertinenze;
·
gli spazi finitimi esistenti;
·
le porzioni la cui edificabilità é stata eventualmente trasferita
ad altro lotto vicino dello stesso proprietario o ceduto per convenzione
(trascritta) ad altro lotto confinante di altro proprietario; si possono
considerare aggregate all’area edificabile le aree confinanti purché la
cessione del diritto di sfruttamento risulti regolarmente trascritta con una
convenzione pubblica (trasmessa in copia alla amministrazione comunale),
modificabile solo con autorizzazione comunale. La cessione é ammissibile solo
per lotti che hanno una edificabilità
residua, cioè che sono sotto-edificati;
·
le porzioni di cortili comuni nel caso in cui la quota che compete
alla proprietà o lotto risulti da atti pubblici o da convenzioni tra i
comproprietari interessati e che, nel momento in cui viene sfruttata, viene
notificata all’Amministrazione Comunale con atto pubblico regolarmente registrato
e modificabile solo con autorizzazione comunale.
19) H.f. = ALTEZZA DELLE
FRONTI
L’altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di
copertura, é data dalla differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a
filo strada) o del terreno sistemato (per fronti sui distacchi) e l’estradosso
dell’ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Nel caso di copertura a tetto,
l’altezza va riferita alla gronda intesa come linea di intersezione fra la
fronte esterna del fabbricato e l’estradosso della falda, sempreché
l’inclinazione delle falde non superi il 35% (*). Qualora l’inclinazione
delle falde superi il 35% (*), l’altezza va riferita
al punto medio del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo.
Ai fini della valutazione dell’altezza non sono conteggiati:
·
lo spessore del manto o del pavimento di copertura;
·
l’eventuale parapetto che, nel caso di coperture piane praticabili,
non può superare l’altezza di m. 1,20;
·
i muri taglia fuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore
ai minimi prescritti dalle norme antincendio;
·
i volumi tecnici, limitatamente ai limiti prescritti, purché non
superino i m. 3,00 dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale. Detti volumi
devono essere progettati in modo coerente con la struttura dell’edificio.
(*)
L’altezza massima del dislivello tra la linea di gronda e la linea del colmo è
fissata in mt. 3,00 misurata all’estradosso, superata la quale verrà calcolata
la relativa volumetria.
La
volumetria relativa alla porzione del sottotetto se accessibile ed abitabile va
in ogni caso calcolata. Fermo restando quanto previsto dall’art. 82 del REC e
nel rispetto dell’art. 51 punto 22 del REC.
20) H = ALTEZZA DEL
FABBRICATO
L’altezza del fabbricato corrisponde a quella risultante dalla
media delle altezze delle singole fronti del manufatto edilizio e non deve
superare l’altezza massima consentita per ciascuna zona territoriale, dallo
strumento urbanistico.
Sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci
per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere,
silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per
impianti tecnologici, e strutture similari. Nel caso di suolo sistemato a
gradoni, il calcolo dell’altezza massimo va riferito alla parte di fronte
soprastante ogni singolo gradone.
Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con
inclinazione superiore al 100 %. L’altezza di una parete esterna é la distanza
verticale misurata delle linee di terra (definita dal piano stradale e/o dal
marciapiede o di sistemazione esterna dell’edificio) alla linea di copertura
(estradosso dell’ultimo solaio).
Quando le linee di copertura non siano orizzontali si considera la
parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, o per
ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze,
per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare il 20 % né di
due (2) metri, l’altezza massima consentita.
L’altezza di una parete in ritiro é misurata dalla linea di terra
ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete
incontra il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano
stradale o di sistemazione esterna, o in mancanza, il piano di raccordo fra le
due strade o sistemazioni esterne più vicine.
21) K = ALTEZZA VIRTUALE
Per altezza virtuale di un edificio residenziale si intende il
rapporto tra la volumetria totale vuoto per pieno (mc./v.p.p.) e la somma delle
superfici utili abitabili degli alloggi compresi nell’edificio.
L’altezza virtuale risulta, quindi, inversamente proporzionale al
grado di utilizzazione, ai fini abitativi, dell’edilizia residenziale; essa
serve per verificare i requisiti tecnici dei fabbricati fruenti di contributi
ai sensi della legge n.457/78.
22) N = NUMERO DEI PIANI
Per numero di piani si intende il numero dei piani abitabili,
compreso l’eventuale piano in ritiro e il seminterrato, le mansarde e il
sottotetto, se abitabili, ai sensi dei successivi articoli del presente
regolamento.
23) PIANI FUORI TERRA
I piani fuori terra rappresentano il numero totale dei piani posti
interamente oltre la quota della strada o del piano di campagna.
Si contano sul prospetto più alto dell’edificio. Si computano il
seminterrato, le mansarde e i locali sottotetto abitabili.
L’altezza utile minima per l’interpiano degli edifici residenziali
é fissata in m.3,00. I piani ammezzati per ufficio devono avere una altezza
minima dell’interpiano di m. 2,70.
Se il terreno é in pendio si può non computare il seminterrato non
abitabile verso valle, purché sotto di esso non si ricavino altri locali
abitabili.
24) L.m. = LUNGHEZZA
MASSIMA DELLE FRONTI
Per lunghezza massima delle fronti si intende la più lunga delle
proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea, con
esclusione di sporgenze che abbiano esclusivamente funzione ornamentale.
25) S.s. = SUPERFICIE
DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI
Superficie destinata ad attrezzature e servizi determinata, ai
sensi del D.I. del 02.04.1968 n.1444, in funzione della infrastrutturazione del territorio e della
qualificazione della struttura urbana, ed in aggiunta alle aree destinate alla
viabilità, é conteggiata secondo i parametri e le quantità prescritte dalle seguenti
norme.
26) S.a.t. = SUPERFICIE PER
ATTIVITÀ’ TURISTICHE, COMMERCIALE, DIREZIONALI
Ai sensi dell’art.9 del D.M. n.801/1977, nell’edilizia residenziale nella quale vi siano parti
adibite ad attività turistiche, commerciali, direzionali, la superficie per le
attività turistiche, commerciali e direzionali é la somma delle superfici di
pavimento nette degli ambienti destinati rispettivamente a suddette attività e
del 60 % delle superfici dei relativi accessori.
La superficie per attività turistiche, commerciali, direzionali
così definita, serve a calcolare il costo di costruzione delle parti degli
edifici residenziali destinate a tali attività, ai fini della determinazione
del contributo commisurato a tale costo, contributo da corrispondersi in sede
di rilascio concessorio e ai sensi dell’art.3 della L. n.10/77.
Il suddetto metodo di calcolo della superficie si applica solo se
la medesima superficie non supera 1/3 della superficie utile totale
dell’immobile; in caso contrario l’intervento viene considerato commerciale,
direzionale o turistico e il costo di costruzione viene considerato in
relazione al costo documentato di intervento, come risulta dal progetto.
27) A.i. = AREA DI
INSEDIAMENTO
Negli interventi relativi ad attività turistiche temporanee, di
esercizi pubblici e di interesse collettivo all’aperto e ad impianti sportivi,
l’area di insediamento, é la superficie dell’area complessiva di pertinenza
dell’insediamento, individuata dalle opere di recinzione, delimitazione o dal
confine di proprietà.
L’area di insediamento così determinata serve per il calcolo del
contributo commisurato alle spese di urbanizzazione, contributo da
corrispondersi in sede di rilascio della Concessione ai sensi dell’art.3 della
L. n.10/77.
28) V.l. = INDICE DI
VISUALE LIBERA
L’indice di visuale libera (V.l.) rappresenta il rapporto che deve
esistere tra l’altezza di ciascuna fronte di un edificio e la relativa zona
libera antistante; la profondità della zona libera antistante a ciascun fronte
dell’edificio non deve comunque mai risultare inferiore a 5,00 ml. Solo per gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino modifiche al
perimetro esterno, é ammesso il mantenimento degli indici di visuale libera
propri delle fronti degli edifici preesistenti.
Non devono esistere sovrapposizioni tra le zone di visuale libera
competenti alle fronti di due diversi edifici e a diversi fronti di uno stesso
edificio.
Per le fronti di uno stesso edificio é ammessa la sovrapposizione
delle zone di visuale libera:
·
nella caso in cui le due fronti formino un angolo ottuso;
·
nel caso in cui le due fronti formino un angolo acuto: in questo
caso specifico nelle parti di fronti interessate alle sovrapposizioni delle
zone di visuale libera possono essere aperte solo luci.
Il criterio della visuale libera non si applica per le fronti
prospicienti di uno stesso edificio sulle quali non ci sono finestre o sulle
quali si aprono solo finestre di vani scale. I volumi aggettanti quali
bow-window e i balconi chiusi lateralmente sono soggetti al criterio della
visuale libera. I balconi aperti non sono soggetti al criterio della visuale
libera, ma la loro profondità non deve mai superare 1/5 della profondità della
zona di visuale libera competente al fronte dal quale sporgono.
Il criterio di visuale e libera non si applica per le pertinenze e
le sporgenze di un corpo di fabbrica inferiore a
29) VOLUMI TECNICI
Per volumi tecnici esclusi dal calcolo volumetrico devono
intendersi quelli che per funzione e dimensioni si pongono rispetto alla
costruzione come elementi essenziali per l’utilizzo della stessa, senza
assumere carattere di vani chiusi utilizzabili come tali, o perfino abitabili.
Nel caso di volumi ricavati nel sottotetto, questi costituiscono volume tecnico
nell’ipotesi in cui siano realizzabili esclusivamente in funzione di una
migliore protezione e coibentazione dei locali sottostanti; mentre sono
computabili nella volumetria complessiva dell’edificio quando siano resi utilizzabili
ad altri fini.
Sono da computarsi nel volume dell’edificio, ancorché definiti nel
progetto volumi tecnici, i locali destinati ad accogliere servizi non
essenziali quali stenditoi, depositi di
materiali.
30) SPAZI INTERNI AGLI
EDIFICI
Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte
circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.
In particolare:
PATIO: si intende per patio lo
spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un
edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m.6,00 e pareti
circostanti di altezza non superiore a m.4,00;
CHIOSTRINA: si intende per
“chiostrina” uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella
delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 14,00 e
con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00;
CORTILE: si intende per cortile
uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra é
superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore ad 1/5 di quella delle pareti che la circondano;
AMPIO
CORTILE:
si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima
libera davanti ad ogni finestra é superiore a tre volte l’altezza della parete
antistante, con un minimo assoluto di m. 25,00;
CAVEDIO: si intende per cavedio
uno spazio interno per la ventilazione dei bagni o locali di servizio e il
passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima
della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq. e sul quale non si aprono luci
o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza e
deve essere attrezzato con scala ed avere aerazione naturale.
31) INDICE DI
PIANTUMAZIONE
Per indice di piantumazione si deve intendere il numero di piante
ad alto fusto prescritto dallo strumento urbanistico ogni 100 mq. nelle singole
zone, con eventuale specificazione del tipo di essenze da utilizzare.
A = numero di alberature di alto fusto
Ar = numero di arbusti.
(Indice di piantumazione = numero di piante/100 mq.)
32) AREA A VERDE PRIVATO
Indica la superficie privata da destinare a verde non inferiore al 30 % della Superficie
Territoriale.
33) AREA A VERDE PUBBLICO DI COMPENSAZIONE
Indica la superficie da destinare a verde pubblico non inferiore al
40 % della Superficie Territoriale.
34) MANSARDA
E’ l’ultimo piano abitabile di un edificio ricavato sopra il piano
d’imposta e nella “sagoma” del tetto, il quale assume allo scopo un idonea
forma e una particolare sezione (solitamente trapezoidale) e viene
adeguatamente finestrato nelle falde più inclinate onde illuminare e aerare i
vani sottotetto.
Le mansarde e i sottotetti quando sono di altezza e volume tali da
potere essere utilizzate come locali abitabili anche se nel progetto vengono
designati come “volumi tecnici” debbono essere computate ad ogni effetto sia ai
fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle
distanze ragguagliate all’altezza, sia infine come vero e proprio piano in più.
Le mansarde e i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili
non sono inclusi nel volume del fabbricato quando l’altezza media non supera m.
2,00 con falde con inclinazione inferiore a 35% e destinati a depositi e
servizi e accessori (lavanderie, depositi, stenditoi, ecc….).
35) SEMINTERRATI
Nel calcolo dello sviluppo volumetrico di un edificio vanno
computati anche piani sottostanti al piano di campagna, destinati ad ufficio ad
abitazione o ad attività produttive.
Nei piani seminterrati esistenti alla data di adozione del P.R.G.
sono ammesse tutte le destinazioni d’uso preesistenti, sempreché non siano in
contrasto con le norme e le leggi nazionali e regionali vigenti per la parte
relativa al volume fuori terra .
(*)
Nei piani seminterrati ad uso non residenziale, l’altezza utile interna potrà
essere derogata fino ad un massimo di mt. 3,20, nel rispetto dell’altezza
massima e del numero dei piani previsti dalla zona, computando solo la
volumetria fuori terra.
36) PIANI CANTINATI
I piani cantinati anche se completamente interrati, sono ammessi a
condizione che rispettino le norme igienico-sanitarie, per gli impianti ecc…..
, (*).
I piani cantinati non possono essere destinati a residenza o ad usi connessi con essa
(uffici, attività produttive); possono essere utilizzati per attività
commerciali solo quando abbia le caratteristiche prescritte dalla normativa
vigente.
I piani cantinati non (*) si computano nel
calcolo del volume del fabbricato (*).
(*)
Qualora i piano cantinati sono destinati al servizio della soprastante attività
produttiva e/o commerciale l’altezza utile interna dovrà essere minimo mt.3,00
e massimo mt.4,00.
37) POSIZIONE DEGLI
EDIFICI
Le indicazioni sulla disposizione degli edifici in ciascun isolato,
se indicata dal P.R.G., assume carattere prescrittivo.
Nei piani attuativi la posizione degli edifici è prescrittiva; può
essere variata, senza che ciò costituisca variante al piano, la sagoma o la
forma, fermo restando gli allineamenti principali già approvati.
38) AMBITO DI INTERVENTO
Si definisce “ambito di intervento” una parte del territorio dove è
necessario un intervento omogeneo ed unitario per ragioni urbanistiche ed
architettoniche, o socio-economiche.
39) ISOLATO
In senso lato é una porzione di terreno circondata da vie che le
“isolano” dal restante tessuto della città. Più propriamente, si definisce
isolato ogni porzione del territorio urbano delimitato da spazi pubblici (o
privati aperti al pubblico transito) o da spazi pubblici in genere.
40) UNITA’ EDILIZIA
Si intende per “unità edilizia” l’immobile realizzato secondo un
unico atto costitutivo anche se si presenta con modifiche o superfetazioni, che
ha pertanto caratteri strutturali, morfologici, stilistici, tipologici unitari
e che può o non contenere più unità immobiliari.
L’unità edilizia è definita attraverso i seguenti parametri di
individuazione:
·
unità di prospetto (caratteri stilistici omogenei, allineamento
delle bucature, delle modanature marcapiano, dei cornicioni di coronamento,
dell’altezza comprensiva dei tetti a meno eventuali superfetazioni)
·
unità di volume (allineamento dei tetti, omogeneità complessiva
dell’altezza e della profondità del corpo di fabbrica)
·
unità di servizio (almeno una rampa che serva uno o più alloggi
dell’unità edilizia quando essa contiene più unità immobiliari o si sviluppa su
più livelli)
41) ABITAZIONE, VANO,
STANZA
·
Per abitazione (appartamento,
alloggio) si intende un insieme di
vani o anche un solo vano utile, destinato all’abitare per famiglia, che disponga di un ingresso
indipendente su strada o su pianerottolo, cortile, terrazza.
·
Per vano si intende lo
spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro)
anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole
apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo
che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio
come parte integrante dell’altro.
·
Per stanza (vano utile)
si intende il vano compreso nell’abitazione , che abbia luce ed aria dirette ed
ampiezza sufficiente a contenere almeno
un letto (camere da letto, sale da pranzo, , studi, salotti, ecc….) nonché la
cucina e i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui
sopra.
·
Per vani accessori si
intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate ai disimpegni, bagni,
anticamere, corridoi ecc.., nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti
sopra citati per essere considerata stanza.
42) SISTEMA
ARCHITETTONICO
Si intende per “sistema architettonico” un organismo architettonico
complesso che risulta avere caratteri stilistici, morfologici e tipologici
omogenei, e che può essere suddiviso in parti ed elementi.
Sono individuabili quattro generi di sistemi architettonici:
·
l’edificio a carattere monumentale
·
l’edilizia residenziale e/o di servizi complementari
all’abitazione, aggregata in modo omogeneo e con caratteri ripetitivi ed elencali
·
l’edificio singolo residenziale
·
l’edificio singolo destinato a servizi a carattere territoriale e/o
urbano.
43) PARTE DI UN EDIFICIO
Si definisce “parte” ogni porzione di edificio che presenta ragioni
funzionali unitarie (costituiscono parti di un edificio: gli ingressi, i vani
scala, le cellule abitative ecc…..)
44) ELEMENTO DI UN
EDIFICIO
Si intende per “elemento” ogni corpo decorativo o strutturale, atto
a definire le qualità architettoniche, statiche ed abitative di un edificio
(costituiscono elementi di un edificio: i cantonali, le cornici delle finestre,
gli stipiti e gli architravi delle porte, le lesene, le cornici di coronmento,
i timpani, ecc……)
45) CRITERI DI MISURA
DELLE DISTANZE TRA EDIFICI, DISTANZA TRA LE FRONTI
Per distacco tra edifici si intende la distanza minima fra le
proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza.
Le distanze si misurano in orizzontale e ortogonalmente alle fronti
degli edifici ed ai confini dei terreni e devono essere rispettate per ogni
punto dell’edificio, locali accessori e volumi tecnici.
(*)
CAPOVERSO SOPPRESSO.
Il distacco tra gli edifici é stabilito in rapporto all’altezza
degli edifici, ed é fissato altresì in minimo assoluto.
Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali
sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché il loro aggetto non
ecceda m. 1,20.
Fra le pareti cieche di costruzioni distinte, il distacco non può
essere inferiore a m. 5,00.
Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici di altezza non
superiore a un piano, che siano
realizzati a completamento di allineamenti stradali preesistenti, comunque nel
rispetto delle norme sismiche vigenti.
Salve tutte le altre prescrizioni di zona, l’amministrazione
comunale può sempre prescrivere la costruzione continua anche su richiesta di
uno dei proprietari.
46) DISTACCO DAI CONFINI
E DAL CIGLIO STRADALE
Per distacco dai confini e dal ciglio della strada si intende la distanza misurata in
orizzontale e ortogonalmente fra la proiezione del fabbricato e la linea di
confine e del ciglio della strada. La distanza tra due elementi è data dalla
dimensione del raggio di circonferenza con centro nel punto massima sporgenza.
Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali
sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché il loro aggetto non
ecceda m. 1,20.
La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non
può essere inferiore a m. 5,00; sono ammesse distanze inferiori nei casi
esplicitamente previsti dalle presenti norme o nelle prescrizioni esecutive del
P.R.G.
Le distanze dal ciglio delle strade, esistenti e previste, sono
indicate sulle planimetrie del Piano Regolatore Generale; ove non siano
specificatamente previste, valgono le disposizioni relative alle distanze
minime degli edifici dal ciglio stradale previste nel D.M. 01.04.1968 n° 1404 e
sue successive modifiche (D.L. 30/04/1992 n° 285 e D.L. 10/09/1993 n° 360); per
le strade non incluse nel D.M. valgono le disposizioni relative alle distanze
dai confini di proprietà oltre che le indicazioni previste negli elaborati del P.R.G.
47) COSTRUZIONE
Ai fini del presente regolamento per “costruzione” si intende:
·
qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in
muratura o con l’impiego di altro materiale;
·
qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla
inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità
abitativa, ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non
rientri espressamente nella categoria dei veicoli.
48) SOPRAELEVAZIONE
Per “sopraelevazione” si intende l’estensione in senso verticale di
tutta la costruzione esistente, o di parte di essa.
49) AMPLIAMENTO
Per “ampliamento” si intende l’aumento dell’estensione o delle
dimensioni di una costruzione esistente
con la creazione di uno spazio supplementare
50) RICOSTRUZIONE
Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche
parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa,
precedentemente demolita
51) RAPPORTO DI
SFINESTRATURA
Indica il rapporto fra la superficie delle sfinestratura e la
superficie calpestabile del vano corrispondente, con un minimo di 1/8 per
altezza utile del vano non inferiore a m. 3,00 e con un minimo di 1/6 per
altezza utile del vano non inferiore a m. 2,70 e di cui almeno il 50% deve
essere apribile.
52) PERTINENZE
Sono “pertinenze” le cose destinate in modo durevole al servizio o
a ornamento di altre cose (art. 817 Codice Civile).
Si dicono tali le seguenti opere: autorimesse, verande, recinzioni,
cortili, aree verdi, attrezzature sportive e di gioco e simili, quando siano ad
esclusivo servizio di edifici (residenziali) esistenti.
53) PARCHEGGIO PRIVATO
E’ un area dotata di un’idonea pavimentazione. Deve essere previsto
in misura non inferiore ad un mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione
(qualunque sia la destinazione funzionale) e va localizzato nella stessa costruzione
o nelle sue aree di pertinenza in un raggio di 100 – 150 mt.
In base all’art.9 della Legge n.122/1989 i proprietari di immobili
possono realizzare - nel sottosuolo degli stessi o nel piano terreno dei
fabbricati - parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
I parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi delle predette
disposizioni non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare
alla quale sono legati da vincolo pertinenziale; eventuali atti di cessione
separata sono nulli.
Per le attività commerciali con superficie di vendita non superiore
a mq. 300, i parcheggi pertinenziali direttamente accessibili da parte della
clientela devono essere previsti in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni
metro quadrato di superficie di vendita
(D.P.R.S. 11.07.2000 e L.R. n° 28/99).
TITOLO III
DISCIPLINA GENERALE DELL’
ATTIVITA EDIFICATORIA
CAPO I
NORME MORFOLOGICHE: ASPETTO DEI FABBRICATI,
DECORO E FORMA DELLO SPAZIO URBANO
art.52
Campionature
E’ facoltà della Commissione Edilizia e/o
del Capo settore urbanistica di richiedere, in sede di esame dei progetti di
edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico,
i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
In ogni caso é obbligatorio il tempestivo
deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde
consentire alle autorità di controllo, la verifica della rispondenza di tali
elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella Concessione
Edilizia.
art.53
Aspetto e manutenzione
degli edifici
Modificato
dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013
Gli
edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi,
devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la
copertura, in modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente.
Nelle nuove costruzioni o nella
modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su
spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio, e tutte le opere ad
esso attinenti (finestre, parapetti, etc.) devono essere realizzate con
materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle
stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, é
vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in
genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si
inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere
architettonico.
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere
ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione
al decoro e all’estetica dell’ambiente.
Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i
lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e
delle recinzioni.
Se il proprietario non assolve tale obbligo,
il capo settore urbanistica, ordina al proprietario di eseguire i necessari
lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre,
decorso il quale i lavori sono eseguiti d’ufficio.
Per il recupero delle spese si applicano le disposizione di legge
vigente.
(*)
Negli interventi di manutenzione degli edifici e nel rifacimento dei prospetti
è fatto obbligo di inserire in apposite canalizzazioni gli impianti della rete
elettrica e telefonica.
art.54
Arredo urbano
L’inserimento di nuovi
elementi di arredo, quali panchine, cestini porta-rifiuti, vasi, lampioni, parapetti,
transenne, cabine telefoniche, ecc…., nonché apparecchiature ripetitive a
funzione prevalentemente tecnica come tombini, grigliature, bocche antincendio,
pali dell’energia elettrica, centraline telefoniche e l’impianto verde, deve
qualificare e caratterizzare lo spazio urbano
e deve essere ispirato alle forme di maggiore semplicità possibile. E’
preferibile l’uso di materiale
tradizione sempre con disegno moderatamente semplice.
Questo insieme di elementi deve essere
realizzato e previsto in modo da rispondere a requisiti di ordine e decoro e
non deve costituire disturbo e
confusione visiva per una migliore fruizione.
E’ tassativamente vietata ogni opera o
iscrizione che nuoccia al decoro dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri
elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o
paesistici , o il diritto di veduta dei vicini.
L’installazione dovrà essere fatta, in ogni
caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
Si fa
espressamente divieto di utilizzare per le affissioni di qualsiasi genere le
facciate degli edifici dei cittadini. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale
predisporre adeguati spazi per assolvere a queste funzioni e alle necessità in
occasione di eventi elettorali così come previsto dal Piano Generale per gli
Impianti Pubblicitari vigente (D.L. n.507/93 e succ. modif. ed integraz.).
L’esposizione,
anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi
commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli
pubblicitari, etc. é subordinata, in tutto il territorio, ad autorizzazione.
Gli interessati dovranno farne domanda
presentando un disegno firmato da un tecnico, da cui risulti definita l’opera
che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni
dettagli, del materiale e dei colori da impiegare, nonché di ogni particolare
costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o
fotomontaggi, l’inserimento della opera nell’ambiente architettonico o paesaggistico.
In caso di riparazioni o modifiche di
marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di
mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli
interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito
con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.
Ove non ottemperino, il Capo settore
urbanistica potrà ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.
Quando non nuocciano al libero transito o
non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Capo settore urbanistica può
autorizzare, dietro pagamento dalla relativa tassa e con l’osservanza delle
condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e
finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
Le tende, le loro appendici ed i loro
meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal
marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che
scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una
minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della
località né alla libertà di transito e visuale.
L’installazione e lo spostamento di
costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali,
fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar ecc…..) nonché destinate a
ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino ecc…., di strutture gonfiabili
per usi diversi (coperture di piscine od altri impianti sportivi, ecc…..)
tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni ecc…..é soggetta ad
autorizzazione comunale, anche se tali strutture vengono localizzate su aree
private.
Dette costruzioni non devono, comunque,
essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità
per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica
stradale o delle indicazioni
toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza
agli edifici esistenti a condizione di
non ridurre il soleggiamento e l’aerazione di locali abitabili e purché
la larghezza libera del marciapiede non
risulti comunque inferiore a m. 1,50.
E’ opportuno che, dal lato dove si effettua
il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m.2,00.
Dette installazioni non possono essere
autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare
particolari visioni panoramiche.
La superficie massima di tale costruzione
non deve superare preferibilmente i mq. 6,00 e l’altezza massima totale non può
superare i m. 3,00.
Le strutture precarie (chioschi e similari)
possono, in casi particolari, essere abbinate.
Nel caso di più richieste per
l’installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare
ad usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro ad una
distanza minima pari all’altezza massima.
Le installazione di tendoni o similari e di
strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare
impedimenti per il normale andamento del traffico;
Dette aree devono garantire uno spazio per
il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed essere ubicate in maniera che l’installazione
richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell’igiene che della
rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.
Nel caso di installazioni di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli,
la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può
essere superiore a 1/3 dell’area disponibile.
L’accesso e l’uscita del pubblico devono
avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la
pubblica incolumità.
Tutto quanto costituisca o completi la
decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli
stemmi, le mostre, i graffiti e le ceramiche e qualsiasi altra opera di carattere
ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato,
spostato o comunque modificato senza la prevista autorizzazione del Comune e,
nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali.
Nel caso di demolizione o trasformazione di
immobili, il Capo settore urbanistica
potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà
privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi
prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i
rilievi o calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura pubblica.
art.55
Arredo dei parcheggi
pubblici
Le
aree destinate a parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni devono essere progettate e realizzate in
conformità delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Inoltre in generale devono avere le seguenti
caratteristiche.
I posteggi pubblici previsti devono essere localizzati e
dimensionati in previsione delle caratteristiche funzionali dell’area in cui
insiste il progetto.
Dovranno essere previsti in modo da essere
realizzati evitando eccessivi sbancamenti e muri di sostegno. Dovranno essere
impostati su terreno rimodellato con pendenze fino al 10% per le corsie di
sosta e per la viabilità di accesso.
La pavimentazione delle aree e della
viabilità di accesso devono essere preferibilmente realizzate con soluzioni e
materiali tali da consentire il percolamento dell’acqua in particolare intorno
alle aiuole.
In tutte le aree a posteggio devono trovare
collocazione ove possibile, se non indicato diversamente, un adeguato numero di
alberi ad alto fusto e di essenze a rapido sviluppo, a chioma alta, disposti in modo da non
precludere gli spazi di manovra e di sosta dei veicoli e da formare una cortina
di protezione a eventuali fabbricati circostanti in relazione allo sviluppo
completo della chioma della pianta.
Le specie scelte devono garantire la massima
resistenza ai diversi agenti inquinanti; devono avere una certa rusticità, ma
non devono essere necessariamente piante autoctone; devono avere una certa
solidità dei tessuti meccanici e non devono avere una eccessiva vigoria
vegetativa con produzione di polloni alla base del tronco ed emissione di radici
superficiali; non devono avere organi vegetali voluminosi e pesanti e non
devono avere organi vegetali che attraggano gli uccelli né devono avere
sostanze imbrattanti; devono essere poste con una idonea protezione dagli
autoveicoli e, in funzione della specie piantumata, devono essere
convenientemente dimensionate le aiuole
pertinenti e il sesto di impianto.
art.56
Edicole
votive
Le
edicole esistenti nel territorio comunale, in particolare quelle di più antica
fattura vanno considerate patrimonio storico
artistico, nonché elementi della tradizione votiva.
Costituiscono a tutti gli effetti elementi
di arredo urbano le edicole votive, i chioschi e gli elementi sacri posti su
facciate di edifici, ai bordi delle strade, in nicchie o costruzioni autonome
in tutto il territorio comunale. Esse vanno tutelate e salvaguardate
come momenti significativi testimonianti la memoria storica della cultura
popolare e religiosa di Valderice
Ogni intervento su questi elementi deve
essere pertanto finalizzato alla loro conservazione e deve perciò configurarsi
come un atto rivolto alla sua preservazione nel tempo; sono ammessi quindi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro
conservativo.
Gli elementi che formano tali oggetti
vanno conservati e se è il caso
adeguatamente restaurati, curati e trattati secondo la loro composizione e
natura, le immagini e le raffigurazioni pittoriche, gli affreschi e gli
elementi statuari non possono essere alterati, né rimossi, salvo specifica
autorizzazione rilasciata dal Capo settore urbanistica.
Se fanno parte di muri, edifici, manufatti
edilizi, gli interventi ammessi sul supporto esterno devono comunque prevedere
la loro tutela e salvaguardia. Non è possibile pertanto rimuoverli o
abbatterli. In casi particolari è possibile la rimozione, salvo la
ricostruzione dell’elemento, e previa autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio.
E’ possibile la costruzione di nuove edicole
previa presentazione di richiesta con allegato progetto.
art.57
Sistemazione
di marciapiedi , muretti e recinzioni
L’Amministrazione
Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio
a spazi pubblici comunali.
I proprietari devono sostenere la spesa di
prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le
rispettive proprietà. La quota, imputata per le parti di essi in fregio a spazi
o costruzioni attraverso i quali sono accessibili mobili interni, é a carico di
tutti i proprietari.
Le strade carrabili principali possono avere
il manto bituminoso.
Le strade carrabili secondarie e in
particolare modo le strade, a forte pendenza, o pedonali, e prevalentemente
pedonali, nonché le scale e le gradinate devono essere selciate o basolate con
pietra a faccia vista secondo la tradizione.
Per le strade per i percorsi e gli spazi
pedonali e per le gradonate che superino nella pedata i cm.40 é possibile
prevedere il selciato o il basolato, l’acciottolato riquadrato da basole. I
ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e
disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di
metterli a contatto.
I marciapiedi devono avere i cigli in
pietrame a faccia vista e le facce viste devono essere lavorate con mazzuolo a
puntillo grosso; se sono adiacenti a strade asfaltate, possono essere
mattonellati.
I muri sul filo stradale dovranno essere
rivestiti con pietra naturale o altro materiale non deperibile, per un’altezza
non inferiore a ml. 1,50 dal piano viario.
La parte sovrastante anche se non visibile
dagli spazi pubblici, dovrà essere intonacata e colorata con tinte non
offendenti la vista, assorbenti la luce e tali da non deturpare l’ambiente.
Le recinzioni dovranno essere consone al
decoro ed armonizzare con l’ambiente circostante. Devono essere eseguite con
tubolari in ferro orizzontali, tenuti da opportuni paletti verticali e dipinte
di colore scuro (grigio scuro, verde scuro) o lasciate al naturale.
Non sono ammesse reti metalliche se non per fondi rustici.
La costruzione di marciapiedi lungo edifici prospettanti spazi
pubblici potrà eseguirsi soltanto in base ad apposita autorizzazione da
richiedersi nelle forme stabilite nei precedenti articoli: i marciapiedi
dovranno eseguirsi secondo i tipi e le modalità adottati dal comune, e dovranno
essere accessibili ai portatori di handicap ai sensi di legge.
art.58
Numeri civici e tabelle
stradali
L’Amministrazione Comunale assegna il numero
civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del Comune.
A tutti gli edifici é imposta la servitù di
apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle
vie o delle piazze.
L’apposizione e la conservazione dei numeri
civici e delle targhe stradali sono, a norma di Legge, a carico del Comune.
I proprietari dei fabbricati su cui sono
apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano
distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.
Il proprietario é tenuto a riprodurre il
numero civico in modo ben visibile sulle mostre
vetrine o o tabelle applicate alle porte quando queste occupino
interamente la parte della parete all’uopo destinata.
Le eventuali variazioni della numerazione
civica, previa notifica all’interessato, sono attuate a spese dello stesso.
Il numero civico deve essere collegato a
fianco della porta d’ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico,
a un’altezza variabile da m.
In caso di demolizione dell’edificio, di
soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della
numerazione civica, il proprietario restituisce all’amministrazione, nel
termine di quindici (15) giorni gli indicatori assegnatigli.
L’eventuale impianto di illuminazione del
numero civico e le condutture devono essere applicate in modo non visibile
dalla strada.
art.59
Fili telefonici,
elettrici, condotte di acque bianche,
antenne TV
Tutti
gli interventi sugli edifici esistenti e nei nuovi fabbricati devono prevedere
una revisione dei fili esterni di conduzione degli impianti telefonici,
elettrici e delle condotte di acque bianche.
Sia negli interventi sull’edilizia esistente
che nella nuova edificazione bisogna prevedere interventi complessivi di
sistemazione degli elementi tecnologici in appositi condotti sotterranei,
orditi in relazione al tracciato viario.
In attesa dell’intervento complessivo,
comunque, tutti i fili esterni devono passare in verticale lungo le linee di
perimetro ed in orizzontale lungo le linee di marcapiano delle unità edilizie.
Le
condotte di acque bianche devono essere affogate nella muratura o passare sotto
la quota stradale all’interno dell’unità Edilizia servita.
Negli edifici di nuova costruzione sulla cui
copertura debbano installarsi antenne radio/televisive, nel caso in cui gli
utenti siano in numero maggiore di due, è prescritta la collocazione di una
antenna unica condominiale. Per gli edifici esistenti il Capo settore
urbanistica ha la facoltà di prescrivere un’unica antenna centralizzata.
art.60
Caditoie, grondaie, canne
fumarie, fecali e serbatoi
dell’acqua: aspetto
estetico e formale
Nelle
pareti esterne dei fabbricati è vietato sistemare tubi di scarico, canne di
ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una
loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti
con preciso carattere architettonico.
Caditoie e grondaie, lì dove non è possibile
includerle nell’opera muraria possono essere costruite in aderenza alla
muratura.
Esse
devono seguire l’ordito architettonico delle facciate ed essere allocate
(verticalmente) lungo le linnee di raccordo tra le unità edilizie. Devono
essere realizzate in materiale di colore scuro preferibilmente tradizionale, o
in rame.
Le canne fumarie e fecali devono essere
realizzate, quando è possibile e le condizioni dello sviluppo della proprietà
nei vari piani lo consentano, all’interno dell’unità edilizia e comunque negli
spazi di pertinenza interni alle unità edilizie (chiostrine, cortili etc..).
I serbatoi dell’acqua vanno collocati in
modo da non essere visibili sul fronte strada e comunque all’interno dei volumi
degli edifici, nei sottotetti o su terrazzi in modo che non superino la quota
del relativo parapetto in muratura.
art.61
Aggetti
e sporgenze
Negli edifici e sui muri fronteggianti il
suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati:
a)
aggetti e sporgenze superiori a cm.10, fino all’altezza di m. 2,20
dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota
consentita per i balconi;
b)
porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza
inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada é fornita di marciapiedi,
e a m. 2,50 se la strada ne é priva.
Il basamento dei fabbricati non potrà
occupare alcuna parte del suolo pubblico.
Sono vietati i gradini sporgenti nelle
strade, o in luoghi di uso pubblico, salvo specifiche autorizzazioni
dell’autorità Comunale.
Sono vietati i cavalcavia e gli archi che
attraversano le strade e qualunque altra opera che alteri la continuità
dell’allineamento stradale e ingombri il suolo e l’area pubblica.
art.62
Balconi
I balconi
in aggetto e le pensiline sulle strade
pubbliche o private sono ammessi solamente alle seguenti condizioni:
Tali
altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo
dell’aggetto.
I balconi non debbono sporgere dal filo del
fabbricato più del decimo della larghezza della strada e comunque non più di ml. 1,50.
I balconi non prospicienti la pubblica via
non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del quinto del distacco dal
confine del lotto e comunque non più di ml. 1,50.
Non è consentita la realizzazione di balconi
in aggetto nelle strade di larghezza inferiore a m. 6,00.
I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o
con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal
filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.
12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.
I balconi chiusi non sono ammessi ad una
distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00.
Se la superficie frontale di essi supera 1/3
della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal
filo esterno del corpo aggettante.
Dove lo strumento urbanistico vigente limiti
la superficie dei balconi, l’eventuale superficie eccedente il limite suddetto
si conteggia come superficie coperta.
art.63
Infissi e serramenti
Nei fabbricati che limitano con le vie, le
porte dei piani terreni e i cancelli non possono farsi aprire verso l’esterno,
su area delle strade; le finestre del piano terreno non possono essere munite
di persiane o serramenti che si aprono all’esterno verso la strada ad
un’altezza minore di m. 3,20 dal suolo. Le
finestre i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla
luce non possono essere munite di carta, di tela o di altre simili materie, ma
di serramento con vetri o cristalli.
Le imposte delle porte, di botteghe o di
qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre dei balconi dovranno
essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta
uniforme per l’intero singolo caseggiato.
art.64
Tutela dei manufatti
attinenti i servizi pubblici:
ripristino di suolo
pubblico
L’assuntore dei lavori, ove l’esecuzione dei
lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione
di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le
opportune prescrizioni all’ufficio Tecnico Comunale e agli Enti di erogazione
dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.
Ultimati i lavori, le opere di ripristino
relativi alle aree pubbliche devono essere eseguiti in modo da garantire la
sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
La riconsegna delle aree avverrà, in
contraddittorio tra le parti, con la relazione di apposito verbale.
La definitiva sistemazione del suolo
pubblico viene eseguito a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese del
titolare dell’autorizzazione e della Concessione Edilizia in solido con
l’assuntore dei lavori. Tali spese, previa liquidazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale, devono essere rimborsati entro 15 giorni dall’invio di pagamento, in
difetto, si procede in via forzosa.
art.65
Servizi
Igienici
I servizi igienici relativi alle singole
unità immobiliari dell’edilizia esistente del territorio comunale, nei casi in
cui è ammessa la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia,
vanno ricavati all’interno delle stesse unità edilizie. E’ fatto divieto di
allocare i servizi igienici sui balconi o con nuovi aggetti sulle strade, o
anche nelle chiostrine e cortili interni alle unità edilizie.
I servizi igienici già ricavati in
difformità alle presenti norme devono essere rimossi in occasione di interventi
di manutenzione straordinaria o ristrutturazione Edilizia, ripristinando
contestualmente le primitive condizioni e ricavando i servizi all’interno delle
unità immobiliari o delle unità edilizie.
CAPO II
ACCESSI E FRUIBILITÀ’
art.66
Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle
costruzioni
L’accesso
dei veicoli, dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni, é
consentito tramite passi carrabili; ove la costruzione fronteggi più spazi
pubblici, l’accesso é consentito da quello a minor traffico. L’accesso a uno
spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando é
giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
L’accesso diretto dallo spazio pubblico allo
spazio privato non é consentito nei seguenti casi:
a)
lo spazio privato implichi funzioni di parcheggio, autorimesse
d’uso pubblico, di negozi, laboratori, depositi e simili che richiedono passi
carrabili multipli;
b)
lo spazio privato non permette al proprio interno l’inversione di
marcia e l’immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.
E’ concessa, a spese dell’edificante e a
cura dell’Amministrazione Comunale, l’apertura nella cordonatura del
marciapiede di passi carrabili per l’accesso dei veicoli agli spazi privati
alle seguenti condizioni:
a)
la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a
b)
la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in
angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non deve essere
inferiore a
c)
la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a
L’accesso agli spazi in sottosuolo destinati
al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:
a)
rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di
scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni o con carrelli;
b)
tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno
Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o a
l’uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento devono
essere protetti da opportuni ripari verticali.
Devono in ogni caso essere rispettate le
norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione e
successive modifiche ed integrazioni.
art.67
Accesso
e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite:
luoghi da sottoporre a particolare disciplina
Per facilitare la vita di relazione di tutti
i cittadini, compresi gli anziani o portatori di minorazioni sulla base di
quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale,
le soluzioni progettuali urbanistico-edilizie devono tendere alla eliminazione
delle “barriere architettoniche”, cioè degli ostacoli di natura fisica e
psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie
nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle
strutture edilizie.
I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone
fisicamente impedite nelle loro capacità motorie, visive e uditive, ad
integrazione di quelli elencati dalla legge e sulla base del presente
Regolamento, sono:
a)
le nuove costruzioni a destinazione d’uso residenziale;
b)
le nuove costruzioni destinate o destinabili ad usi misti e
produttivi, allorché non abbiano ad assolvere esigenze operative che debbano
escludere per ragioni tecniche o di sicurezza tale accessibilità;
c)
le costruzioni recuperate quanto meno per le parti di esse ove
l’accesso delle persone fisicamente impedite appaia possibile e conveniente;
d)
gli spazi di ogni altra costruzione, nuova o recuperata, coperti o scoperti,
dove, a causa della loro funzione collettiva, debba essere assicurata la
fruibilità degli spazi stessi da parte di tutti.
art.68
Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle
persone fisicamente
impedite: requisiti
Negli
spazi e nelle costruzioni elencati agli articoli precedenti, ad
integrazione di quelli espressamente indicati dalla legge, devono essere
garantiti:
a)
l’accesso ai medesimi o, quanto meno, ai mezzi di sollevamento
meccanico delle persone nelle costruzioni con più di tre, o più di due se
costruiti su “pilotis”, piani abitabili fuori terra allorché tali mezzi non
raggiungano il piano stradale e le parti destinate anche parzialmente al
parcheggio sul suolo privato;
b)
attraverso rampe indipendenti abbinate alle scale, di larghezza non
inferiore a
c)
la disponibilità di almeno un ascensore di dimensione interna
minima di
d)
l’inclinazione delle rampe delle scale in ragione di gradini con
alzata non superiore a
e)
l’attrezzatura di queste ultime con corrimano continuo ed
eventualmente anche centrale quando la larghezza della rampa superi
f)
una larghezza minima delle piattaforme di distribuzione, anche se
servite dal solo ascensore, di
g)
la fruibilità dell’alloggio mediante portoncini di ingresso e porte
interne ivi comprese quelle di accesso alla cucina e ad almeno un locale
igienico con più di tre apparecchi di larghezza non inferiore a
h)
la fruibilità dei servizi comuni nelle costruzioni nuove e
recuperate, nelle stesse costruzioni deve essere assicurata la fruibilità di
almeno un gabinetto mediante porte di accesso prive di dislivello e non
inferiori a
i)
la manovrabilità degli essenziali comandi elettrici dell’alloggio,
che non devono essere posti ad un’altezza superiore a
CAPO III
NORME IGIENICO – SANITARIE
art.69
Requisiti di legge
Tutti i locali di abitazione devono avere i
requisiti igienico sanitari stabiliti dalle Leggi sanitarie e dalle istruzioni
Ministeriali 20.06.1896 e sue successive modifiche con Decreto Ministeriale
05.07.1975.
In particolare debbono adeguarsi a quanto
stabilito dai successivi articoli.
art.70
Spazi interni agli
edifici
Negli
spazi interni definiti dall’art. 52 del
presente Regolamento, come “ampio cortile e patio” possono affacciare
ambienti di qualunque destinazione.
Sono
consentite soluzioni a grandi cortili chiusi purché siano rispettate le seguenti condizioni:
·
la normale libera tra
pareti fronteggianti sia il doppio dell’altezza di ciascun corpo di fabbrica;
·
la superficie di essi
sia sistemata a giardino con alberatura e tutte le rimanenti superfici siano
regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque
mediante opportune pendenze e fognoli sifonati;
·
la normale, condotta
dal baricentro di ciascuna finestra di ambienti di abitazione, abbia comunque
una dimensione libera non inferiore a m.10;
·
siano accessibili da
locali di uso comune;
·
siano realizzate
rientranze nei perimetri dei cortili solo quando la loro profondità sia pari al
lato aperto sul cortile stesso.
Non
sono consentite nei “cortili” costruzioni parziali, ma solo la totale copertura
ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.
L’uso
di parcheggio coperto o autorimessa in cortile é consentito ove intervenga il
nulla osta dell’Autorità Sanitaria e dei Vigili del Fuoco. Non sono consentiti
muri di recinzione di zone del “cortile”, se non completamente traforati o
translucidi, e per l’altezza del solo piano terreno
Negli
edifici ad un solo piano e nelle case unifamiliari, anche se a schiera, è
consentita la soluzione a patio interno. E’ permessa la costruzione di cavedi
allo scopo di dare aria e luce ai seguenti locali: servizi igienici e bagni
degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici
o di lavoro nonché di:
·
scale che collegano più
di due piani;
·
corridoi e disimpegni
comunicanti, quando superano i 12 mq. di superficie o gli
·
magazzini e depositi in
genere;
·
autorimesse di solo
posteggio;
·
locali di macchinari
che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
·
lavanderia e stenditoi;
·
stalle, porcilaie e
locali con analoghe destinazioni d’uso.
I cavedi, oltre alle
caratteristiche stabilite dall’art. 52 – punto 30 – lettera e), devono
soddisfare alla condizione che la normale libera misurata da una finestra al muro opposto deve avere la misura minima
di mt. 3,00.
Negli spazi interni definiti dal presente
R.E. come “chiostrine”, salve particolari prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche di Attuazione e nelle Prescrizioni Esecutive del P.R.G., possono affacciare soltanto disimpegni
verticali ed orizzontali, depositi e locali igienici, con esclusione degli
ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
Nelle zone in cui è consentita la costruzione a confine possono essere realizzate chiostrine comuni a più proprietari, ferme
restando le dimensioni date.
Nelle
“chiostrine” non vi possono essere né sporgenze, né rientranze.
Tutti gli spazi interni devono essere
accessibili da locali di uso comune.
art.71
Distanze minime tra pareti finestrate
Nei
nuovi edifici la distanza minima tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti é di m.10,00.
Nella zona di espansione edilizia é anche
necessario che, qualora uno dei due edifici sia più alto di m. 10,00 la
distanza minima sia pari all’altezza del fabbricato più alto.
Sono ammesse distanze inferiori nel caso
di gruppi di edifici previsti in piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni plano-volumetriche.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle dei
superiori paragrafi nel caso di demolizioni e ricostruzioni di edifici nel
vecchio centro urbano sui vecchi allineamenti, salvo le norme e le prescrizioni
delle leggi speciali, fermo restando che detti ambiti urbanistici (progetti
d’ambito) devono essere localizzati dal Consiglio Comunale. (vedasi N.T.A.
allegate al P.R.G.)
art.72
Uso
dei distacchi tra i fabbricati
I distacchi esistenti tra fabbricati possono
essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a
parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione
dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.
art.73
Scarichi e convogliamento
acque luride
Ogni bocchetta di scarico di acquaio,
lavabo, bagno o gabinetto, dovrà avere il proprio sifone idraulico e deve
essere dotato di acqua corrente. I collettori discendenti di acque luride
saranno provvisti di sifone idraulico successivamente ad ogni attacco di tubo
di scarico che si converge. Detto sifone può essere posto ad ogni piano di fabbricato
successivamente alla serie di attacchi di ciascun appartamento.
I condotti di scarico saranno formati da
tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto impermeabile, e con giunture
ermetiche.
I tubi collettori non dovranno avere
diametro interno inferiore a cm.12, la loro pendenza dovrà essere la massima
possibile consentita caso per caso, ma non mai minore all’1%, e dovranno essere
allacciati alla fogna stradale.
Non é consentita nell’ambito urbano la
costruzione di pozzi neri o impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di
concessione edilizia o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio
debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale
depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa
raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di
difficoltà di smaltimento. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e
depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.
art.74
Acque piovane - grondaie
e pluviali
Le acque delle coperture devono essere
raccolte in canali impermeabili di gronda, sufficientemente ampi, per riceverle
e condurle a capaci tubi pluviali verticali sino al piano di strada.
In detti canali di gronda, come nei tubi
pluviali, é assolutamente vietato immettere le acque luride.
I tubi pluviali di scarico delle acque dei
tetti devono essere in numero sufficiente, di diametro conveniente per smaltire
la pioggia e non mai inferiore ai cm. 7 ed applicati esternamente ai muri
perimetrali.
In ogni caso, i terminali dei pluviali
dovranno essere formati con tubi di ghisa o di altro materiale impermeabile e
resistente agli urti almeno per m.3,00 dal suolo.
I pluviali non dovranno avere né aperture né
interruzioni di sorta nel loro percorso e dovranno risultare perfettamente
impermeabili.
Per la costruzioni esistenti all’atto di
entrata in vigore del presente Regolamento, é consentito che i tubi terminali
aggettanti su suolo pubblico restino esterni ai fabbricati anche per gli utili
I proprietari delle case hanno l’obbligo di
mantenere in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi pluviali.
Le acque piovane dei tetti e quelle
provenienti dalle corti e dai giardini dovranno essere incanalate unitamente o
separatamente alla acque reflue e convogliate nella fogna bianca stradale ove
essa esista. La conduttura sotterranea dovrà essere fatta con tubi di materiale
impermeabile a congiunture ermetiche. Nelle vie ove manchi la fogna bianca, ma
vi si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immesse in
questi le acque piovane dei tetti e dei cortili.
Negli edifici cimiteriali, qualora la
copertura abbia un effettivo carattere speciale dal punto di vista architettonico
e decorativo e sia realizzata con materiali speciali che ne fa assumere valore
preminente nella costruzione, su parere della Commissione Edilizia, il capo
settore urbanistica, potrà con deroga, autorizzare che vengano omessi sia il
canale di gronda che i pluviali, a condizione che la soluzione per lo
smaltimento delle acque meteoriche sia accettabile ed esse non defluiscano su
suolo pubblico fuori del lotto.
art.75
Forni, focolari, camini, condotti di calore, canne fumarie
Il nulla osta dei Vigili del Fuoco é
indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di
agibilità di cui al presente Regolamento ogni qualvolta un edificio contenga
impianti di uso artigianale od industriale.
Gli impianti di riscaldamento devono, altresì,
ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.
Tanto gli impianti collettivi di
riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe,
cucine, focolari e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti,
prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita
di fumi deve verificarsi a non meno di
I camini degli impianti artigianali od
industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute
dall’Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l’inquinamento atmosferico, nonché
dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.
art.76
Scale
Ogni rampa di scala dovrà essere una
larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda
servita con un minimo di
art.77
Fabbricati in terreni con forte pendenza
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Nelle costruzioni fatte dove il terreno é a
forte pendenza (*)
( se maggiore o uguale al 35% ) e vengono effettuati tagli o sbancamenti a mezza costa, é proibito
che i muri di sostegno dei terrapieni siano adoperati come pareti del
fabbricato. In simili casi dovrà essere costruita tra il muro di sostegno e le
strutture portanti del fabbricato una intercapedine praticabile, della
larghezza almeno di cm. 80.
Tale intercapedine dovrà essere costruita
solo se la stessa supera i ml.2,40 di dislivello tra il calpestio del piano più
basso e la relativa sistemazione esterna.
Tutti i progetti in cui siano previsti scavi
e/o reinterri dovranno essere conformi a quanto previsto dalla D.Lgs n° 4 del
16 gennaio 2008 e cioè dovranno prevedere in fase progettuale le modalità di
utilizzo del materiale in esubero derivante dagli scavi in sito. Se il progetto
d’intervento che produce le terre e rocce che, motivi vari, non individua con
certezza l’effettivo utilizzo e non viene indicata la loro destinazione, le
stesse sono da considerarsi rifiuto e come tali dovranno essere gestiti in
conformità alla disciplina prevista dal Titolo IV del D.Lgs n° 152/2006. Il
tutto in conformità al D.A. del dicembre 2008 “ linee guida sull’utilizzo delle
terre e rocce da scavo a seguito dell’entrata in vigore del D,Lgs. N° 4 del 16
gennaio 2008”.
art.78
Piani interrati
I piani risultanti, a sistemazione
realizzata, totalmente al disotto del livello delle aree circostanti al
fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici, o qualsiasi altro
uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione
per gli addetti ai magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad
autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili
dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.
Se il deflusso delle acque
di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani
interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse,
che, a giudizio dell’ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi
inconveniente di carattere igienico.
La aerazione può essere forzata o naturale;
in tale ultimo caso essa deve essere ottenuta mediante aperture in
comunicazione con intercapedini di idonea dimensione. Qualunque sia il sistema
di aerazione dei locali interrati deve
essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria.
I piani cantinati non possono essere
destinati a residenza o ad usi connessi
con essa (uffici, attività produttive); possono essere utilizzati per attività
commerciali solo quando abbia l’altezza utile netta non inferiore a mt. 3,00.
art.79
Piani seminterrati
I piani risultanti, a sistemazione
realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il
fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, pubblici esercizi,
attività commerciali, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, etc..., a
condizione che abbiano l’altezza utile netta (interna) non inferiore a m.3,00,
salvo le maggiori altezze prescritte da specifiche prescrizioni di legge e, che
le unità immobiliari di cui fanno parte presentino almeno un lato totalmente
fuori terra.
Devono, altresì, essere rispettate tutte le
altre condizioni circa l’aerazione, le dimensioni planimetriche e l’isolamento
dall’umidità.
Il
pavimento deve posare su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di
massima piena della fognatura di scarico devono risultare attraverso una relazione con calcoli ed elaborati da allegare alla
domanda di concessione edilizia, al di sotto del piano di posa del vespaio,
devono essere dotati per ogni ambiente
abitabile posto sotto il piano stradale, ad eccezione di servizi igienici,
cucine e disimpegni, di finestrature
collegate direttamente con l’esterno pari a 1/20 della superficie utile servita e in aggiunta deve essere assicurato un
ricambio d’aria attivo pari a 4 mc/h mc.
L’Amministrazione comunale si riserva di
esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti
e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.
Eventuali locali il cui soffitto sia più
basso del limite sopra indicato, possono essere utilizzati per destinazioni
accessorie quali cantine, depositi, magazzini, autorimesse ed impianti tecnici
a servizio dell’edificio.
art.80
Piani terreni
I
piani terreni, se adibiti ad abitazioni, uffici, pubblici esercizi, attività
commerciali, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico ecc…. e se privi di
sottostante piano seminterrato, devono avere l’altezza interna utile non
inferiore a m. 3,00, salvo diversa specifica prescrizione di legge.
I
piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di
uso pubblico, devono avere i seguenti requisiti:
Può essere
realizzata la costruzione di soppalchi a condizione che:
I piani terreni adibiti a magazzini o
autorimesse per una sola autovettura o a deposito motocicli o carrozzine possono
avere altezza utile netta di m. 2,30, salvo diversa prescrizione di legge
art.81
Terrazze
Le terrazze dovranno avere pendenza,
bocchette e canali di gronda sufficiente per un pronto scarico delle acque
piovane .
Il loro pavimento non avrà mai il livello
più alto del pavimento delle stanze abitabili, che abbiano accesso sulle
terrazze stesse.
Tra il solaio della terrazza ed il soffitto
dei vani sottostanti abitabili vi dovrà essere sempre quanto previsto per i
locali sottotetto.
art.82
Piani sottotetto e
soppalchi
I piani sottotetto possono essere adibiti ad
abitazioni o uffici, se l’altezza media
utile è di m. 2,80 e l’altezza minima non inferiore a m. 2,20, e se
l’isolamento delle coperture è realizzato con camere d’aria (spessore minimo
cm.15), o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a
quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è,
perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell’Ufficiale
Sanitario.
La minima altezza degli spazi sottostanti ai
soppalchi non deve essere minore di
La superficie dei soppalchi non deve essere
superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
Nei locali con destinazione d’uso
commerciale o terziaria i soppalchi
devono assicurare una adeguata circolazione dell’area e, fermo restando alcuni
punti di contatto di natura strutturale, il piano di calpestio del soppalco
deve essere staccato dalle pareti del locale circostante almeno per tre lati.
art.83
Gabinetti e locali
igienici
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Tutti gli alloggi devono essere dotati
almeno di una stanza da bagno. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da
bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, vasca da bagno o
doccia, lavabo.
Per le camere affittate separatamente dovrà
esservi almeno un gabinetto e un lavabo con bagno o doccia per ogni gruppo di
tre camere situate allo stesso piano.
I locali destinati a dormitori, a convitti
ed educandati, avranno almeno un gabinetto per ogni sei persone.
Per gli alberghi saranno osservate le
disposizioni legislative vigenti in materia.
Ogni bottega o pubblico esercizio deve
essere dotato di un gabinetto con lavabo ed acqua corrente a servizio esclusivo
della bottega o del pubblico esercizio.
Ogni industria, officina o bottega artigiana
avrà almeno un gabinetto ed un lavabo ogni sei persone.
Soltanto negli edifici destinati ad
abitazione collettiva, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, in
conformità alle vigenti leggi, da esprimersi in sede di esame del progetto,
potranno essere consentiti l’accesso diretto ai locali igienici delle stanze da
letto e aerazione artificiale dei medesimi.
Ai gabinetti e alle latrine non si potrà
accedere dalle cucine, quand’esse fossero anche provviste di anticesso.
Le stanze di abitazione dovranno essere
separate dai cessi per mezzo di un corridoio o mediante anticessi.
(*) Sono fatti salvi i
casi in cui il bagno è previsto all’interno delle camere da letto. In questi
casi non è necessario dotarli di antibagno. Ciò viene esteso anche alle
attività turistico ricettive.
Il pavimento e il rivestimento delle pareti
di essi fino all’altezza di almeno m.1,50, dovranno essere di materiale
impermeabile e facilmente lavabile.
Le pareti che dividono i gabinetti degli
altri locali, non dovranno avere lo spessore minore di m.0,10.
I vasi da cesso dovranno essere muniti di
sifone a chiusura idraulica e di cassetta a cascata o a zaino o da incasso,
capace di cacciare non meno di litri 8 di acqua per volta; esse dovranno essere
dotati di acqua corrente.
Gli orinatoi saranno dotati di una quantità
sufficiente di acqua.
Per ciò che concerne i requisiti igienici e
tecnologici si rimanda quando previsto in capitoli specifici delle presenti
norme.
art.84
Norme comuni a tutti i piani
abitabili
In
tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore
a 1/8 delle superfici del pavimento con un minimo di mq.0,80. Almeno la metà
della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per
cui non é stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile
netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze uguali o superiori
a m.3,00; l’aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l’altezza
interna da m.3,00 a m.2,70 intendendosi per tale misura il minimo assoluto. Il
rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non é obbligatorio, soltanto
per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.6,00 e superficie inferiore a
m.7,20.
Le cucine non devono avere superficie inferiore
a mq.5,00, i vani abitabili non inferiore a mq.9,00.
Negli alloggi deve essere assicurata una
superficie abitabile non inferiore a mq.14,00 per ciascuno dei primi 4 abitanti
e a mq.10,00 per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una
superficie abitabile minima di mq.9,00 se per una persona e di mq.14,00 per due
persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di un
soggiorno di almeno mq.14,00.
Ogni alloggio deve avere un bagno con tre
pezzi sanitari e con una superficie abitabile non inferiore a mq.2,50.
Il monolocale adibito ad abitazione deve
avere una superficie abitabile minima comprensiva dei servizi non inferiore a
mq.30,50.
Il bivano adibito ad abitazione deve avere
una superficie minima di mq.40,00.
La conservazione delle minori superfici
esistenti può essere autorizzata per i locali di soggiorno e di servizio, negli
interventi sugli alloggi esistenti.
Nelle mansarde, nei sottotetti e nei
seminterrati la minima distanza tra il pavimento e il soffitto finiti non deve
comunque essere inferiore a m.2,20 fermo restando l’altezza media prescritta
per ciascun locale.
L’altezza media può essere ridotta:
a) a
b) a
La conservazione delle minori altezze
esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli edifici esistenti.
Soltanto negli edifici destinati ad
abitazione collettiva, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario da
esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l’accesso diretto ai
locali delle stanze da letto e aerazione artificiale dei medesimi.
art.85
Migliorie
igieniche ai fabbricati esistenti
Nei fabbricati esistenti, entro due anni
dall’approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le
migliorie che risulteranno indispensabili.
Tali migliorie comprendono almeno
l’eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e
la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo
le norme di cui ai precedenti articoli. L’Ufficiale Sanitario può dichiarare
inabitabile, ai sensi delle Leggi vigenti, le unità di abitazione che non
raggiungono a sua giudizio un livello igienico accettabile.
CAPO IV
NORME TECNOLOGICHE
art.86
Oggetto e applicazione
delle norme tecnologiche
Le
norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici devono possedere
per soddisfare, almeno al livello di soglia, le esigenze dell’uomo e della
collettività.
I requisiti normali sono i seguenti:
·
tecnici e igro-termici;
·
illuminotecnici;
·
acustici;
·
relativi alla purezza dell’aria;
·
relativi ai servizi tecnologici;
·
relativi alla fruibilità;
·
relativi alla sicurezza;
·
relativi alla impermeabilità e secchezza;
·
relativi alla durabilità;
·
energetici ed ecologici.
Le norme tecnologiche sono vincolanti per
gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di edilizia
sperimentale.
Esse sono altresì vincolanti, negli
interventi sugli edifici esistenti, per quanto compatibile con le opere
previste e con l’incidenza dei costi dell’adeguamento sul costo complessivo di
tali opere.
Ove questi interventi interessino edifici o loro parti soggette a tutela,
l’applicazione delle norme tecnologiche è subordinata al rispetto delle
disposizioni previste per legge.
Sono comunque vincolanti per tutti gli
edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o da regolamenti.
art.87
Requisiti
termici e igrotermici
Gli
edifici devono essere progettati e realizzati in modo che si abbiano in ogni
locale, in particolare nei mesi freddi e nei mesi caldi, temperature dell’aria
e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti, adeguate
alla destinazione d’uso.
La temperatura di progetto dei locali e
degli spazi interni riscaldati non deve essere superiore a
Temperature maggiori possono essere
previste:
a) nei
locali degli ospedali, delle cliniche, delle case di cura e similari,
destinate alle attività sanitarie
b) nei
locali destinati a piscine, saune e
attività assimilabili;
c) nei
locali degli edifici destinati ad attività produttive o funzioni
assimilabili, ove richieste dal ciclo
tecnologico.
Il valore di tali maggiori temperature deve
essere giustificato con elementi oggettivi.
La temperatura di progetto deve essere
uguale per tutti i locali e gli spazi riscaldati degli alloggi non
inferiore a
La velocità dell’aria prevista in progetto
per le zone dei locali fruite dalle persone, ove essi siano serviti da impianti di condizionamento o di aerazione
oppure siano dotati di aeratori o di canne di aerazione, non deve eccedere i
seguenti valori:
Le parti opache delle pareti dagli alloggi
non devono essere sede di condensazioni permanenti nelle condizioni di
occupazione e di uso previste in progetto.
Le parti opache delle pareti dei locali di
soggiorno non devono essere sede, nelle medesime condizioni, neanche di
condensazioni passeggere.
art.88
Requisiti illuminotecnici
Gli
edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l’illuminazione dei
loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
L’illuminazione diurna dei locali deve
essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna
naturale indiretta oppure artificiale:
Le parti trasparenti delle pareti
perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da
permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove
possibile, la “visione lontana”.
Le parti trasparenti delle pareti
perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, dedotte quelle poste
entro i primi
La conservazione delle minori superfici
trasparenti esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli alloggi
esistenti sempre.
Le pareti trasparenti delle pareti
perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti
che consentano la loro schermatura ed il
loro oscuramento.
art.89
Requisiti acustici
Gli
edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli
sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non
superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi.
Gli edifici devono essere progettati e
realizzati in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti in loro locali non
superino nei restanti locali, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili
con la destinazione dei medesimi.
Le coperture
degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i
livelli sonori dei rumori prodotti nei locali sottostanti dalla grandine e
dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali
medesimi.
Le pareti perimetrali esterne degli alloggi
devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico
normalizzato il cui indice di valutazione non sia inferiore a 30 dB.
In zone particolarmente rumorose, il capo
settore urbanistica può prescrivere isolamenti acustici normalizzati aventi
indici di valutazione maggiori di quello normato e tali da tutelare le esigenze
della destinazione residenziale; il richiedente deve attenervisi.
Le pareti perimetrali interne degli alloggi
devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, isolamenti acustici
normalizzati i cui indici di valutazione non siano inferiori ai seguenti
valori:
Ove nei locali destinati a pubblici servizi
siano presumibili in esercizio livelli sonori superiori a 80 dB (A) il capo
settore urbanistica può prescrivere per le loro pareti perimetrali isolamenti
acustici normalizzati aventi indici di valutazione maggiori di quelli normati e
tali da tutelare le esigenze della destinazione residenziale; il richiedente
deve attenervisi.
L’indice di valutazione del livello di
pressione sonora di calpestio standardizzato, dedotto da misure in opera a
porte e finestre chiuse, non deve superare 68 dB nei locali di soggiorno degli
alloggi allorché sul pavimento finito dei locali sovrastanti venga azionato un
generatore di calpestio normalizzato.
Il livello sonoro del rumore immesso nei
locali di soggiorno di un alloggio, misurato in opera, a porte e finestre
chiuse, da uno degli apparecchi o degli impianti tecnologici installati
permanentemente in altri locali o spazi dell’alloggio o in altri alloggi o in
locali e spazi comuni anche esterni all’edificio o in locali e spazi
appartenenti ad altri edifici, non deve superare 30 dB (A) se il funzionamento
dei detti apparecchi o impianti è continuo, 35 dB (A) se è discontinuo.
Nei casi in cui è previsto bisogna
rispettare quanto previsto nella Circolare Regionale dell’Assessorato
Territorio e Ambiente del 20 agosto 1991 prot. n° 52126, nonché delle altre
disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.
art.90
Requisiti
relativi alla purezza dell’aria
Gli
edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa
fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
L’aerazione dei locali può essere naturale
oppure attivata con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali
medesimi.
Devono fruire di aerazione almeno attivata:
I locali destinati alla permanenza di
persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un
serramento esterno, opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o
più parti apribili.
Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti
che non siano persone o animali devono essere abbattute presso le sorgenti
medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano.
Gli edifici e i sistemi di aerazione devono
essere progettati e realizzati in modo da impedire l’immissione nei locali sia
dell’aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli
inquinanti prodotti in altri locali.
Le parti apribili dei serramenti esterni dei
singoli locali degli alloggi, ove questi fruiscano di aerazione naturale,
misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non devono avere aree inferiori
a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.
I coefficienti di ricambio dei gabinetti
ciechi degli alloggi devono avere valori di progetto non minori dei seguenti:
·
aerazione continua 6 mc/hmc;
·
aerazione discontinua 12 mc/hmc.
I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per
quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere
disimpegnati dai singoli locali.
art.91
Requisiti relativi ai
servizi tecnologici
Gli
edifici possono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di
almeno i seguenti servizi fondamentali:
Gli
alloggi devono poter fruire di almeno i seguenti altri servizi:
Gli impianti e i sistemi permanenti al
servizio degli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che
risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle
apparecchiature fondamentali.
In particolare devono essere ubicate in
appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili
alle persone autorizzate o addette:
art.92
Requisiti relativi alla fruibilità
I materiali impiegati nella costruzione
degli edifici non deve emettere odori ed esalazioni in quantità tali da
arrecare molestia o danno alle persone.
La manutenzione degli elementi costitutivi
degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.
Gli edifici devono poter essere puliti e
disinfettati in ogni loro parte.
Gli arredi interni devono, di norma, poter
essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie
di accesso.
Gli edifici residenziali devono essere
dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani
agibili.
Le unità immobiliari degli edifici con più
di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali,
devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso.
Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti,
in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.
Gli alloggi progettati per uno o due utenti
virtuali devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura, di un gabinetto
con più di tre apparecchi, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.
Gli alloggi progettati per tre o più utenti
virtuali devono essere dotati di almeno una cucina, di un gabinetto con più di
tre apparecchi aerato e illuminato direttamente dall’esterno, di un ripostiglio
anche del tipo a soppalco.
I locali degli alloggi che fruiscono di
illuminazione naturale diretta, devono avere almeno uno dei serramenti esterni
dotati di parti trasparenti, ad altezza d’uomo.
I serramenti esterni ed interni degli
alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una razionale
utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell’arredamento.
Gli edifici destinati ad attività produttive
e commerciali devono essere dotati di spazi per la custodia e la protezione dei
rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza urbana, pavimentati e riparati
dalle azioni meteoriche.
Ove si voglia prevedere per determinati
locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali, gli
edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici
necessari.
art.93
Requisiti relativi alla sicurezza
Gli edifici e i loro elementi costituiti
devono permanere stabili nelle condizioni di impegno.
I parapetti e le superfici vetrate devono
rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone.
I parapetti dei balconi e delle finestre non
devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale.
La loro altezza non deve essere minore di
m.1,10.
Gli impianti installati negli edifici e i
depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni senza costituire
pericolo per le persone e per le cose.
L’installazione di apparecchi a fiamma non é
consentita nei locali ciechi.
Gli edifici, in relazione alla destinazione,
alla altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere
progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di
incendio, dell’incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
Le facciate degli edifici, ove siano
continue o semicontinue, devono essere progettate e realizzate in modo da
impedire, in caso di incendio, il passaggio di fumi tra locali contigui di
facciata.
I locali degli edifici che fruiscono di
illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato numero di serramenti
esterni facilmente accessibili dall’interno e dotati di una o più parti
apribili.
Gli accessi, le rampe, i giardini e in
generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle persone, esterni e
interni degli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore
notturne.
L’illuminazione artificiale di emergenza,
ove ritenuta necessaria, può essere prescritta dal capo settore urbanistica,
sentita
I soppalchi devono essere dotati di
parapetti o di ripari equivalenti.
Gli spazi privati destinati alla
circolazione orizzontale e verticale, esterni e interni agli edifici, non
devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni
metereologiche normali, e sporti insidiosi.
Gli spazi destinati alla circolazione
promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna
segnaletica.
Le coperture degli edifici devono essere
facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli
addetti alla manutenzione.
CAPO V
NORME
RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE E
A SERVITÙ DI UTILITÀ PUBBLICA
art.94
Manutenzione delle aree
Tutte
le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico,
ed non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti,
debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e
la sicurezza pubblica.
Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti
necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.
art.95
Interventi relativi ad
aree scoperte
Sono
definiti come relativi ad aree scoperte, gli interventi volti alla formazione
di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato
per l’edificazione.
Gli interventi relativi ad aree scoperte
devono:
a) essere definiti in
elaborati grafici in scala adeguata che rappresentino le sistemazioni proposte
riguardanti il terreno, le alberature con le essenze di queste, le eventuali
opere murarie ed ogni altro elemento significativo del progetto;
b) essere accompagnati da
una relazione che illustri la compatibilità della vegetazione proposta con
l’ambiente nel quale ricadono.
Tali interventi sono assentibili attraverso
le procedure stabilite per gli interventi ai quali vengono associati, quando
sono autonomi, mediante autorizzazione.
L’abbattimento di alberi di alto fusto é
soggetto alla preventiva autorizzazione comunale da conseguirsi con
provvedimento formale espresso.
Non sono soggette alla autorizzazione di cui
al comma precedente le attività indotte dal normale avvicendamento delle
colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest’ultimo strettamente
connesse.
art.96
Depositi su aree scoperte
I depositi di materiale su aree scoperte
sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui alle presenti norme.
L’autorizzazione specificherà le opere che
dovranno essere eseguite per rassicurare l’igiene, il decoro e la sicurezza
pubblica.
La richiesta di autorizzazione, deve essere
motivata e deve indicare l’ubicazione, l’entità, la durata, lo stato dei luoghi
al momento della richiesta e ogni altra notizia che valga a precisare la
richiesta.
Il capo settore urbanistica potrà rilasciare
l’autorizzazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dal presente
Regolamento indicando chiaramente i limiti, la durata e l’entità.
Allo scadere del termine se l’autorizzazione
non é rinnovata l’area dovrà essere liberata dal deposito e dovrà essere
ripristinato lo stato dei luoghi precedente, salvo diverse indicazioni
contenuti nel provvedimento di
autorizzazione.
In caso di depositi eseguiti senza
autorizzazione, il capo settore urbanistica potrà promuovere i provvedimenti
necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione
d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.
art.97
Tabelle di affissione e corpi illuminanti
Il
Comune ha facoltà di collocare per servizio pubblico, sui muri esterni degli
edifici privati, e senza pagare alcun compenso ai proprietari degli immobili,
oltre alle tabelle delle vie e dei numeri civici, le lapidette dell’altitudine
del luogo, i fanali della pubblica illuminazione, le loro mensole di sostegno,
i fili per la luce elettrica e le tabelle per l’ affissione degli avvisi
pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari vigente (D.L. n.507/93 e succ.mm.ii.), a condizione però di non
creare pregiudizio o danno per gli edifici.
art. 98
Recinzioni angoli morti
Dove esistono angoli o spazi morti fra gli
edifici, in seguito a voto della Commissione Edilizia, il Capo settore
urbanistica potrà disporre l’esecuzione delle opere che siano giudicate
necessarie per impedire inconvenienti contro il decoro, l’igiene e la
sicurezza.
art.99
Rimozione di tabella e di
recinzioni comunali
E’
vietato ai rispettivi proprietari di immobili di rimuovere o alterare le opere
di cui ai due precedenti articoli.
Se a causa di lavori da eseguire nei muri in
cui queste si trovano, occorrerà rimuoverle, bisognerà preventivamente farne
espressa domanda all’autorità Comunale.
Qualora a causa di riparazioni o ripuliture
del prospetto, fossero danneggiate le tabelle o le opere previste dai due
articoli precedenti, esse dovranno essere ripristinate e restaurate a cura e
spese del proprietario dell’edificio.
CAPO VI
NORME DI BUONA ESECUZIONE
art.100
Stabilità e sicurezza
delle nuove costruzioni
Per ogni costruzione dovranno essere
osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di
stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento
alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.
art.101
Stabilità e sicurezza
degli edifici esistenti
I
proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi
in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di
sicurezza e di stabilità richiesti dalle norme vigenti.
Quando un edificio o parte di esso, minacci
rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il
Sindaco, quale autorità di protezione civile, sentito il parere del tecnico
comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti
pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un
termine preciso per l’esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria
dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.
La manutenzione delle aree di proprietà
privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, é a
carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di
espropriazione, cessione od acquisizione.
Nel caso di opere con puntelli e organi
metallici per lavori di consolidamento provvisorio, la durata degli interventi
non può essere superiore a mesi due.
Trascorso il termine suddetto senza che il
proprietario abbia provveduto ad eseguire i lavori necessari, si procederà a
norma di legge d’Ufficio.
CAPO VII
USO DI SUOLO, SPAZIO E
SERVIZI PUBBLICI
art.102
Occupazione
temporanea o permanente di spazio,
suolo e sottosuolo
pubblico
E’ vietato occupare, anche temporaneamente,
il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica dell’A.C.,
il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga
l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per
la pubblica igiene o incolumità.
Il Capo Settore potrà consentire
l’occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa
conferisca decoro al manufatto che deve sorgere e sempre che lo consentano le
condizioni delle proprietà confinanti e l’esigenza della viabilità.
Alle stesse condizioni può consentirsi la
creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione
permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme del
presente regolamento.
E’ vietato eseguire scavi o rompere il
pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali,
immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne,
o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione comunale, in cui siano
indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il rilascio della suddetta autorizzazione é
subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di
garanzia da effettuarsi presso
Il Capo Settore può concedere l’occupazione
del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di
trasporto o con canalizzazioni idriche,
elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà però,
rispettare le norme dettate dal presente regolamento.
Il concessionario, in tal caso, oltre al
pagamento della tassa prescritta per l’uso del suolo pubblico, é tenuto ad
osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele
perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun
modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.
Per tutti i casi sopra indicati la richiesta
dovrà contenere l’ubicazione, la superficie da occupare, la durata, la causale,
le condizioni e le modalità di occupazione del suolo. Alla domanda sarà acclusa
una planimetria in scala adeguata dell’area di cui si richiede l’occupazione.
art.103
Rinvenimenti e scoperte
Ferme restando le prescrizioni delle vigenti
leggi sull’obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque
compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico artistico o
archeologico, il committente, il direttore e l’assuntore dei lavori sono tenuti
a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile
interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere.
La disposizione di cui al comma precedente
si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.
Le persone di cui al primo comma sono tenute
ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse
opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive
determinazioni delle competenti autorità.
art.104
Uso di discariche e di
acque bianche
I luoghi per gli scarichi pubblici sono
stabiliti dall’U.T.C., sentito il parere
dell’Ufficiale Sanitario, e di essi é data indicazione nella concessione
edilizia.
I materiali scaricati dovranno essere
sistemati e spianati, secondo le indicazioni del Tecnico e, comunque, in modo
da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno
dell’acqua.
E’ vietato, senza speciale nulla-osta del
Comune, servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o
corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque
intralciare il corso normale di questi ultimi.
CAPO VIII
GARANZIA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ
art.105
Lavori sul fronte stradale. - Interruzione dei lavori
Le
opere sul fronte stradale devono essere eseguite nel minor tempo possibile e
debbono essere iniziati appena costruiti gli steccati e i ponti di servizio su
strada; essi debbono continuare ininterrottamente fino all’ultimazione entro i
termini stabiliti dalla concessione.
In caso di forza maggiore dovesse essere
necessaria una temporanea sospensione, la stessa non potrà essere superiore a
giorni venti (20); in tal caso il proprietario dovrà sempre assicurare
l’incolumità e la viabilità.
Nell’eventualità di interruzione dei lavori,
per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso entro le quarantotto
(48) ore successive, al Sindaco, il quale, sentito l’U.T.C., disporrà i
provvedimenti necessari per assicurare, durante l’interruzione stessa, la
pubblica incolumità, l’igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta
all’interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a
cura e spese all’intestatario la concessione.
art.106
Segnalazione, recinzione
ed illuminazione della
zona dei lavori
Ogni cantiere dovrà essere decorosamente
recintato per l’altezza indicata nella concessione edilizia e dotato di razionale latrina provvisoria.
Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni
angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute
accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l’intero orario della
pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l’interno munite
di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione
dei lavori.
Il capo settore urbanistica potrà consentire
l’esenzione dall’obbligo della recinzione quando:
a)
si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
b)
si tratta di lavori esclusivamente interni;
c)
si tratta di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro
esterne, ripuliture di tetti;
d)
ostino ragioni di pubblico transito.
Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia,
dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni
luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo
ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m.2,50 dal
suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale
dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio
sottostante.
art.107
Ponti e scale di servizio
I
ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere
poste in opera con le migliori regole dell’arte in modo da prevenire qualsiasi
pericolo sia per gli operai che per i terzi.
Le funi delle macchine adibite al
sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza
che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
E’ vietato costruire ponti e porre assi a
sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o
di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il Tecnico
Comunale, il Sindaco potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la
rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità,
indipendentemente dalla responsabilità penale degli aventi causa.
art.108
Scarico
dei materiali - Demolizioni Nettezza
delle
strade adiacenti ai
cantieri
E’
assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o
dall’interno delle case, materiale di qualsiasi genere, quando ciò sarà
necessario, i materiali stessi dovranno essere calati dentro cofani, secchi o
appositi canali chiusi.
Durante i lavori, specie se di demolizione,
dovrà essere evitato l’eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune
bagnature.
Il responsabile del cantiere deve provvedere
ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per
tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o di
rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento
lungo le strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco
e qualora non intralci il pubblico transito.
Qualora si verifichi intralcio il
responsabile del cantiere é tenuto a provvedere l’immediata rimozione dei
materiali dalla parte di strada pubblica su cui é avvenuto il deposito.
art.109
Responsabilità
degli esecutori di opere
L’assuntore dei lavori, (o, se i lavori sono
condotti in economia, il proprietario) e il direttore dei lavori debbono
adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e
provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi
genere che possano provenire dall’esecuzione delle opere.
Il Sindaco potrà far controllare, da
funzionari o da agenti, l’idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo
ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo
una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma
precedente.
art.110
Rimozioni delle recinzioni
Immediatamente
dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei
ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo
pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.
In ogni caso, trascorso, un mese
dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico
con materiali, ponti e puntellature.
In caso di inadempienza il Capo settore potrà
ordinare l’esecuzione d’ufficio a spese
del proprietario e salve le sanzioni previste dalla norme vigenti.
art.111
Disciplina generale del cantiere di costruzione
Nei
cantieri edili dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal
presente Regolamento deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella
chiaramente leggibile di dimensioni di m.0,75 x 1,50 con l’indicazione degli
estremi della Concessione o Autorizzazione Edilizia, del titolare di essa, del
nome dell’impresa assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere e del
direttore dei lavori. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di
tasse e di diritti comunali.
Nei cantieri edili devono essere tenuti a
disposizione dei funzionari comunali i tipi di progetto in corso di esecuzione,
muniti del visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi.
I cantieri edili e le costruzioni
provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per
quanto riguarda la dotazione minima di servizi prescritta per legge o dal
presente regolamento.
I relativi impianti di acqua potabile e di
fognatura devono, ove possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso
contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile
dall’Ufficio d’Igiene e il secondo sostituito con bottino mobile secondo le
prescrizioni vigenti. E’ vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o
impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.
Le costruzioni provvisorie realizzate nei
cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi
igienici, devono conseguire il nullaosta dell’Ufficiale Sanitario su specifica
domanda dell’assuntore dei lavori.
E’ fatto altresì obbligo all’assuntore dei
lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi la presenza permanente
di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
Il capo settore urbanistica, in caso di
violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la
sospensione dei lavori.
art.112
Chiusura di aree
edificabili
Il
Capo settore può per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro prescrivere
che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di
cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie per stabilità e durata,
che abbiano aspetto decoroso e altezza minima di m.2,50 e massima di m.3,00.
Le cave devono essere racchiuse con recinto
per l’intero loro perimetro.
In caso di inottemperanza alle disposizioni
di cui sopra si provvede all’esecuzione d’ufficio in danno del
contravventore.
titolo iv
EDIFICI DI PREGIO STORICO
(Bagli, Ville e giardini
storici…)
REGOLE ARCHITETTONICHE E
TECNICHE
DI GUIDA ALL’INTERVENTO
CARATTERISTICHE DELLE
OPERE ANNESSE
SULLE UNITA’ EDILIZIE
art.113
Integrazione alle
categorie di intervento
Gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia dovranno presentare opere di finitura e caratteri di intervento
conformi anche alle norme definite per unità edilizia nel presente Titolo.
Per tutti gli interventi indicati negli articoli
seguenti potranno essere richiesti gli elaborati progettuali contenenti i
particolari costruttivi a scala adeguata con la specificazione dei materiali e
dei colori.
art.114
Gli
interventi devono tendere ad assicurare:
·
il rispetto dell’originario schema compositivo dei vuoti (porte,
finestre, balconi, ecc..) e dei pieni (l’opera muraria);
·
il mantenimento degli elementi della partitura architettonica
(basamento, cantonali, lesene, paraste, fasce, cornici e cornicioni), delle
opere di finitura (cornici delle porte, delle finestre, dei balconi e delle
loro mensole, infissi e ringhiere) e delle parti tipologiche funzionali (scale
esterne, scaloni e ballatoi);
·
l’uso dei materiali della tradizione nelle opere di integrazione o
sostituzione di elementi fatiscenti (integrazione della pietra, infissi in
legno tinteggiato, ringhiere in ferro);
·
l’esclusione di elementi di finitura non adeguati alle
caratteristiche degli edifici antichi (serrande avvolgibili, ringhiere ed infissi
in alluminio anodizzato ed in lamierino).
art.115
Interventi: indicazioni generali
Gli interventi devono tendere ad assicurare:
·
il mantenimento delle volte reali e delle capriate oltre che delle
coperture in legno;
·
il mantenimento anche attraverso restauro di pareti e soffitti con
decorazioni di pregio;
·
il mantenimento della giacitura, delle dimensioni, nonché delle
caratteristiche formali e tipologiche degli scaloni principali;
·
il mantenimento, per quanto è possibile, della giacitura e delle dimensioni
delle scale semplici di servizio all’abitazione; eventuali modifiche o
integrazioni devono comunque rispettare il rapporto originario tra scala e
tipologia edilizia;
·
il rigoroso mantenimento delle caratteristiche tipologiche e
tecnologiche delle scale “alla trapanese”
(pietra misca), e la loro utilizzazione negli interventi;
·
il mantenimento della funzione e delle caratteristiche
architettoniche degli androni di ingresso;
·
il mantenimento anche attraverso restauro o rifacimento degli
acciottolati o selciati o basolati degli androni di ingresso e delle corti
degli edifici;
·
il mantenimento e la conservazione dei cortili comuni come elemento
pubblico/privato di accesso a più unità edilizie. Non sono consentiti pertanto
interventi che ne pregiudichino l’integrità, né attraverso recinzioni al loro
interno, né attraverso edificazioni che occludano parti di essi.
Sono consentite limitate escursioni del
piano di imposta delle giaciture delle strutture orizzontali piane e false
volte, che non presentano valori formali, al fine di un adeguamento
dell’abitabilità degli edifici non soggetti a restauro. Tali interventi devono
essere comunque compatibili con l’impianto tipologico dell’edificio e non
incidere sulle caratteristiche dei paramenti murari esterni.
I nuovi interventi anche di rifacimento
delle recenti manomissioni e modifiche, debbono riferirsi alla tradizione del
luogo e adottare soluzioni formalmente semplici.
art.116
Coperture, indicazioni
generali
Gli interventi devono tendere:
·
ad assicurare il mantenimento e la razionalizzazione dello schema
di displuvio delle acque;
·
all’uso, per il manto di copertura delle falde di tegole a coppi,
di tipo siciliano di colore ocra (ciaramiri).
·
al mantenimento dell’uso prevalente del tetto a falde.
Negli interventi di ristrutturazione
edilizia è ammesso l’inserimento del terrazzo praticabile, le cui dimensioni e
caratteristiche devono essere conformi alle tradizioni del luogo, ovvero in
ogni caso deve avere dimensioni ridotte, tali da rendere prevalenti le falde.
art.117
Adeguamento delle
strutture al rischio sismico
Tutti gli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, devono avvenire nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche, approvate con D.M. 03.03.1975 in attuazione della legge
02.02.1974 n. 64 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai fini
dell’adeguamento sismico è necessaria preventivamente un’indagine specifica,
anche condotta per aree campione, sul rischio sismico e sulla resistenza delle
opere murarie esistenti ad eventuale onda sismica.
CAPO II
REGOLE SPECIFICHE PER
ELEMENTI COSTITUTIVI
art.118
Basamenti
Costituisce basamento di un edificio la
fascia orizzontale di attacco a terra del manufatto, che corre tutto intorno al
perimetro dell’edificio.
L’intervento sul basamento è collegato alla risoluzione dei
problemi strutturali dell’edificio e a quelli di isolamento dagli agenti
atmosferici esterni, pioggia, umidità,
che possono compromettere l’abitabilità dei piani terra degli immobili.
Tutti i basamenti originari, in pietra a faccia vista squadrata,
vanno riportati alla luce, eliminando eventuali rivestimenti di intonaci o
altro, che oltre a manomettere il valore architettonico dell’edificio,
impediscono una corretta traspirazione della pietra.
Vanno integrati i conci mancanti con pietra
simile all’originaria, consolidate le parti deteriorate; la pietra, ripulita da
aggiunte, va spazzolata con spazzole di saggina, acqua e detersivo. La
superficie va protetta con prodotti rivitalizzanti, non formanti pellicola
artificiale.
Tutte le murature in pietra a faccia vista
verranno fissate con malta di calce e sabbia di fiume per impedire
l’imbibimento dei giunti della muratura.
I basamenti di edifici fatti ad intonaco,
con eventuali modanature, vanno liberati da rivestimenti aggiunti e vanno
reintegrate le parti in modo che si ricomponga il paramento originario.
Sono consentite fasce di coloritura di
intonaco, dello stesso tono o del colore dell’intero prospetto, in edifici
privi di basamento murario o di terracotta.
Si fa espresso divieto di usare mattonelle
industriali di ceramica e lastre di marmo a rivestimento delle parti
basamentali degli edifici.
art.119
Cantonali, lesene, cornicioni
Costituisce cantonale di
un edificio, l’elemento d’angolo avente funzione strutturale di conclusione
delle murature, costruito prevalentemente in pietra squadrata a faccia vista.
Costituiscono lesene o paraste gli elementi
verticali a fusto piatto, o decorati ad intagli o a semi colonna, formanti una
trama strutturale decorativa ed in genere raccordati con capitelli alle fasce o
alle cornici principali dell’edificio.
Costituiscono cornicioni le cornici di
dimensioni rilevanti poste a conclusione dei prospetti degli edifici in genere
di carattere monumentale.
I sopraddetti elementi sono prevalentemente
in pietra sagomata a faccia vista.
Paraste e cornici sono anche ottenute con
intonaci a rilievo su opera muraria opportunamente predisposta.
In ogni caso gli interventi devono essere
volti al rispetto strutturale e formale delle partiture architettoniche. La
pietra va lasciata a faccia vista, se già ricoperta da colori, va pulita e
integrata nelle parti mancanti, lo stesso vale per il marmo.
Gli intonaci vanno ripresi adeguatamente e
colorati con tono omogeneo al resto della facciata.
Costituisce cornicione di rilevante
interesse architettonico la disposizione dei coppi siciliani con ricorsi in
mattoni di terracotta sotto la linea della gronda, anche se presenti in edifici
di non rilevante interesse monumentale.
art.120
Porte d’ingresso, portoni e manomissioni
Per le
porte di ingresso alle abitazioni (ville storiche, edifici di pregio
storico, bagli ecc….) che presentano
cornici in pietra o intonaco, e sono o ad architrave semplice o con archivolto,
la pietra va lasciata a faccia vista e l’intonaco, opportunamente ripreso, può
essere colorato in tono omogeneo al colore della facciata.
Nei portoni di ingresso delle ville storiche
e della borghesia terriera
prevalentemente di pietra a faccia vista, arricchiti con paraste e
lesene gli interventi di restauro devono
essere volti al rispetto dei materiali degli elementi di decoro architettonico.
Per le unità soggette a ristrutturazione
edilizia è possibile, attraverso la presentazione di specifico e motivato
progetto, l’allargamento del vano di ingresso purché abbia luogo nel rispetto
delle partiture architettoniche principali e comunque secondo tecnologie
tradizionali ovvero seguendo il disegno originario dell’archivolto.
Gli infissi della porta e dei portoni devono
essere in legno eventualmente dipinto secondo la tradizione.
Sono ammessi altri materiali purché color
legno.
art.121
Finestre
Nelle finestre degli edifici di pregio
storico che presentano cornici in pietra, o in intonaco, la pietra va lasciata,
o riportata, a faccia vista e l’intonaco, opportunamente ripreso può essere
colorato in tono omogeneo al colore della facciata.
Nel rifacimento dei davanzali é opportuno
l’uso di pietra già adoperata in sito.
Nel rifacimento di nuove aperture, qualora
se ne presentasse la necessità occorre inserirsi in armonia con il preesistente
e comunque attraverso gli elementi più semplici della tradizione.
Sia le finestre che i balconi devono essere
in legno eventualmente dipinto secondo la tradizione.
Sono ammessi altri materiali purché color
legno.
art.122
Balconi, mensole, ringhiere
I balconi esterni o ballatoi interni vanno
liberati da eventuali murature che ne avessero mutato il disegno originario
oltre che peggiorato le condizioni strutturali delle mensole di sostegno; sono
esenti dall’opera di liberazione quei ballatoi interni che partecipano alla
funzionalità dell’abitazione e che abbiano raggiunto una adeguata
configurazione formale di ambientamento.
Non è permessa l’eliminazione di balconi con
mensole e lastre di pietra lavorata.
Nei casi di degrado di alcuni elementi
(sporto, mensola, cornici architrave), questi vanno consolidati o sostituiti
con altri eguali dello stesso materiale. Eventuali minime escursioni della
quota di calpestio dei solai dell’abitazione non permette il mutare della quota
originaria del calpestio del balcone.
Per eventuali rifacimenti di interi balconi
deteriorati occorre intervenire con una specifica attenzione al caso per caso e
comunque con riferimenti a modelli semplici, di facile realizzazione ed
armonizzati con il preesistente.
Nei rifacimenti delle ringhiere va usata la
ringhiera tradizionale realizzata in ferro con tondini verticali e piattina
inferiore e superiore di tenuta.
E’ fatto divieto dell’uso di ringhiere in
alluminio; eventuali ringhiere già realizzate in alluminio anodizzato vanno
sostituite, così come indicato al precedente capoverso, nell’occasione anche di
interventi di manutenzione ordinaria.
art.123
Infissi
Nel caso di deterioramento degli infissi
originari la sostituzione va fatta con nuovo infisso in legno anche tinteggiato
e realizzato secondo la tradizione.
Non é permesso l’uso di infissi in alluminio
anodizzato e/o preverniciato. Sono permesse infissi in ferro tinteggiato con
colore tradizionale alle aperture ai piani terra di garages e magazzini.
Non è permesso l’uso di serrande
avvolgibili.
art.124
Murature, intonaci e
colore
L’intervento sulle murature di conci di pietra
squadrati, fatte le opportune opere di consolidamento, deve essere trattato con
la sostituzione dei conci mancanti, o degli elementi deteriorati, con
l’eliminazione di rivestimenti estranei e/o aggiunti al paramento murario
(intonaci, colori, piastrelle ecc…), la pulitura della pietra che va lasciata a
faccia vista e con il trattamento protettivo delle stesse con appositi prodotti
non costituenti pellicola superficiale.
Le murature in materiale incoerente, dopo
opportune opere di consolidamento (ove necessario), vanno rivestite con
intonaco e colorate, evitando di ricoprire di intonaco quelle parti
(architravi, cornici, etc.), costituite da conci di pietra squadrata.
Le murature ricoperte da intonaco, vanno
ripristinate o rifatte, dopo avere consolidato la struttura muraria (ove
necessario), spicconando la superficie
muraria fino a liberarla dagli strati successivi di intonaco, e ricostituendo
il nuovo intonaco di superficie.
In edifici che presentassero intonaci con
partito decorativo modanato originario, questo va ricostituito con lo stesso
materiale e lo stesso colore.
Gli intonaci, dove vengono sostituiti o
rifatti, devono essere il più possibile simili a quelli originari, sia come
impasto che come colore. Non sono permessi intonaci plastici. La composizione
degli intonaci esterni deve essere fatta con impasto di calce spenta, sabbia e
tegole frantumate, tale che il colore sia il più possibile simile a quello
tipico ericino (Coccio Pesto).
Non sono consentiti rivestimenti esterni in lamiera o altri
materiali simili a quelli esistenti, in caso di intervento, vanno eliminati,
risolvendo il problema dell’isolamento termico con la protezione dell’intonaco
esterno e la coibentazione interna delle pareti esposte.
art.125
Sopraelevazioni
Le
sopraelevazioni in genere costituiscono danno all’originaria struttura muraria.
E’ fatto assoluto divieto di costruzione di
nuove sopraelevazioni.
Le sopraelevazioni, che interessano edifici
monumentali e di particolare pregio storico, così come individuati nelle
cartografie del P.R.G. e che compromettono la staticità dell’edificio
sottostante, vanno demolite in occasione di interventi di restauro e/o
manutenzione straordinaria.
art.126
Le ricostruzioni devono tendere alla ricomposizione dei volumi
originari.
Quando vi sono elementi di riferimento del precedente stato di
fatto è preferibile tendere ad una ricostituzione della primitiva
configurazione.
Un adeguato progetto di architettura, pur inserendosi con
discrezione ed uniformità, nelle generali caratteristiche delle aree, esprime
necessariamente l’epoca in cui viene prodotto, e ciò sarà necessario nelle
opere di ricostruzione integrale.
CAPO III
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED IMPIANTI
art.127
Fili telefonici,
elettrici, condotte di acque bianche
Tutti gli interventi sugli edifici devono
prevedere una revisione dei fili esterni di conduzione degli impianti
telefonici ed elettrici e delle condotte di acque bianche.
Sarebbe auspicabile un intervento
complessivo di sistemazione in appositi condotti sotterranei, orditi in
relazione al tracciato viario. In attesa dell’opportunità di tale
realizzazione, comunque, tutti i fili esterni devono passare in verticale lungo
le linee di perimetro e in orizzontale lungo le linee di marcapiano delle unità
edilizie.
Le condotte di acque bianche devono essere
affogate nella muratura o passare sotto la quota stradale all’interno
dell’unità edilizia servita.
Negli edifici esistenti sulla cui copertura
siano installate più di due antenne radio-televisive, i proprietari devono
provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con un’unica antenna
centralizzata entro il termine di anni uno (1) dall’entrata in vigore del
presente Regolamento. In ogni caso la collocazione di tali elementi, dovrà
essere il meno evidente possibile per il rispetto del particolare
ambiente.
art.128
Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e
serbatoi dell’acqua
Caditoie e grondaie, li dove non è possibile
includerle nell’opera muraria possono essere costruite in aderenza alla
muratura.
Esse devono seguire l’ordito architettonico
delle facciate ed essere allocate (in verticale) lungo le linee di raccordo tra
unità edilizia e unità edilizia. Devono essere realizzate in materiale di
colore scuro preferibilmente tradizionale, o in rame.
Canne fumarie e fecali devono essere
realizzate, quando è possibile e le condizioni dello sviluppo della proprietà
nei vari piani lo consentano, all’interno delle unità edilizie e comunque negli
spazi di pertinenza interni alle unità edilizie (chiostrine, cortili,
etc.).
Particolare cura va posta negli interventi
relativi alle opere a carattere monumentale e di rilevante qualità
architettonica.
Per far fronte alle esigenze idriche si
preveda il recupero delle cisterne interrate già esistenti.
In ogni caso i serbatoi dell’acqua vanno
collocati in modo da non essere visibili sul fronte stradale e comunque
all’interno dei volumi degli edifici, nei sottotetti o sui terrazzi, in modo
che non superino la quota del relativo parapetto in muratura.
art.129
Impianti di riscaldamento
Gli impianti di riscaldamento devono seguire
la normativa vigente in materia. Non sono consentiti in ogni caso tubazioni o
altri elementi a vista.
Particolare cura deve essere rivolta
all’inserimento dei tubi di adduzione e delle piastre irradianti e ciò nel
rispetto delle opere murarie e di eventuali decori interni.
CAPO IV
ARREDO URBANO
art.130
Pavimentazioni stradali,
marciapiedi, muretti e ringhiere
Le strade carrabili principali possono avere
il manto bituminoso. Le strade carrabili secondarie e in particolar modo le strade a forte
pendenza, o pedonali, e prevalentemente pedonali, nonché le scale e le
gradonate devono essere selciate o basolate con pietra a faccia vista secondo
la tradizione locale (calcarenite).
I ciotoli dovranno essere scelti di
dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più
piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto. Nei casi di
ampie superfici da sagomare con quote differenti è possibile l’uso della
pavimentazione a cubetti di pietra locale.
I marciapiedi devono avere i cigli in
pietrame a faccia vista e le facce viste devono essere lavorate con mazzuolo a
puntillo grosso.
I muretti di dislivello tra strade o marciapiedi
devono essere eseguiti con muratura di pietrame a faccia vista, con pietra rasa
e testa scoperta oppure con pietra squadrata a corsi regolari.
Le ringhiere devono essere eseguite con
tubolari in ferro orizzontali, tenuti da opportuni paletti verticali e dipinte
di colore scuro (grigio scuro, verde scuro).
art.131
Colore degli intonaci dei
paramenti murari
I colori degli intonaci dei paramenti murari
devono essere quanto più è possibile simili all’originaria coloritura. Tali
intonaci devono essere ottenuti con impasti tradizionali per intonaco per
esterno ovvero costituito da rinzaffo e traversato di malta bastarda con strato
di tonachina ottenuta dalla frantumazione di tegole con eventuale aggiunta di
colore in pasta (il cosiddetto Coccio Pesto).
Ad ogni progetto di intervento sui paramenti
murari dovranno essere accompagnate prove di colore che indichino caso per caso
le soluzioni che si intendono adottare.
E’ escluso l’uso di intonaci plastici.
Gli elementi di rilievo dei paramenti murari
già originariamente di intonaco o stucco (lesene, cornicioni, dentelli,
cornici) vanno salvaguardati e/o ripresi con intonaco o stucco e tinteggiati
con colore eguale o in tono con la coloritura della facciata .
art.132
Illuminazione
La illuminazione corrente, ad esclusione di
quella specifica per i monumenti che va studiata caso per caso, deve essere
adattata e proporzionata alla natura e dimensione delle aree oggetto di vincolo
storico – paesaggistico –ambientale.
Le strade di dimensione inferiore a m.6,00-8,00
possono avere luci a mensola eseguite secondo la tradizione o anche di nuova
fornitura, comunque non discostanti dalle forme già in uso.
Le luci a mensola già esistenti, alcune di
particolare fattura artigianale e pregio decorativo, vanno conservate e, se il
caso, restaurate. I lampioni esistenti vanno adeguatamente restaurati.
Le piazze ed alcuni slarghi più ampi, vanno
illuminate con lampioni a gambo all’uopo progettati anche attraverso pubblici
concorsi.
Nei casi dove l’urgenza è maggiore può farsi
ricorso a modelli esistenti in commercio non ricorrendo però a modelli
falso-antichi o a spropositate soluzioni moderniste.
E’ fatto divieto dell’uso di lampade a luce
fredda, fluorescente. Le lampade usate dovranno essere del tipo a vapori di
sodio, con emissione tendente al giallo.
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’
EDIFICATORIA:
NORME INTEGRATIVE PER LE
COSTRUZIONI RURALI
art.133
Fabbricati rurali
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Fermi restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate dallo
strumento urbanistico, è ammessa, nelle parti del territorio destinato ad usi
agricoli, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei
limiti della cubatura e destinazione d’uso esistenti (*) salvo diversamente normato (
comma 2 Art.30 L.R. n° 2 del 2002 ) e nel
rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.
(*)
Qualora per i vecchi fabbricati, non completamente diruti, ne sia adeguatamente
documentata l’antica consistenza è possibile il loro ripristino e/o
ricostruzione.
art.134
Norme igieniche per le
costruzioni rurali
ABITAZIONI
Sono
considerate abitazioni rurali quelle site in zona classificata agricola dallo
strumento urbanistico di previsione generale.
Le
abitazioni rurali sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di
abitazione, salvo quanto previsto dalle
successive prescrizioni.
Le
costruzioni rurali devono essere poste possibilmente in terreno ben asciutto e
la cui falda acquifera sia profonda e qualora ciò non sia possibile, la parte
interrata del fabbricato deve essere costruita con accorgimenti atti ad eliminare
l’umidità.
In
assenza di scantinati tutti i locali del piano terreno devono essere muniti di
vespai ben ventilati ed ali almeno cm. 70
Sono
proibite le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche se
ricavate su scale e passaggi e se chiuse con infissi.
E’
proibito addossare i muri di abitazioni rurali direttamente a pareti di terra. La distanza minima dalla base
inferiore della scarpata naturale del
terrapieno deve essere almeno di metri due (2). Può tuttavia essere consentita
la costruzione di una idonea intercapedine adeguatamente ventilata tra la
parete di terra e quella del fabbricato.
E’
consentito costruire muri di sostegno purchè il piede di questi disti almeno due (2) metri dalla costruzione. In
ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di
infiltrazione.
Ogni
casa rurale deve essere munita di canali di gronda e pluviali.
I
cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case rurali devono essere
sistemati in modo da evitare ristagno delle acque meteoriche.
Ad
evitare danneggiamenti alle fondazioni, ogni costruzione sarà circondata per
tutto il perimetro da un marciapiede costruito a regola d’arte e largo almeno
m. 0,60.
Nei
centri abitati e nelle zone di espansione residenziale, allorché saranno
urbanizzate, non sono ammessi ricoveri
per animali.
In
ogni caso i ricoveri di animali ed i
loro annessi devono essere posti ad una
distanza non inferiore a m. 10 dalla pubblica
via , oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione
del nastro stradale.
Le
cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile
provvedersi di acqua in modo diverso.
Le
pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzati
in materiale impermeabile, ed il fondo deve essere costruito in modo da potersi
facilmente spurgare. Le cisterne devono essere munite di un deviatore di
scarico per l’esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di
decantazione.
La
bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente, e l’attingimento deve
avvenire esclusivamente per mezzo di pompa. In assenza di acquedotto la
potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal laboratorio
Provinciale di Igiene e profilassi e l’uso deve essere consentito dall’Ufficiale
sanitario.
La
copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento
in cemento, pendente verso l’esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento
dell’acqua.
La
costruzione di cisterne per la raccolta delle acque piovane, per usi non
potabili, è comunque auspicabile.
Gli
impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati
in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e
delle condutture di acqua potabile.
E’
fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti
del fondo. A tali operazioni devono essere adibiti appositi locali.
STALLE
Le
stalle debbono essere indipendenti da ogni edificio destinato ad abitazione e
devono avere un’altezza non minore di ml. 3,00 dal pavimento al soffitto, una
cubatura non minore di mc. 390 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 115 per il bestiame minuto ed inoltre
devono essere ben ventilate ed illuminate.
Al
ricambio d’aria si provvede con finestre a “vasistas”.
Il
pavimento deve essere costruito con materiali impermeabili e munito dei
necessari scoli.
Le
pareti devono essere intonacate a cemento e rivestite con altro materiale
impermeabile fino all’altezza di ml. 2 dal pavimento.
Le
mangiatoie devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e devono
altresì essere costruite con angoli lisci e arrotondati.
Le
deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame devono essere ogni giorno allontanati e portati alle
apposite concimaie.
I
locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera e simili devono essere in
ogni caso separati dalle abitazioni.
Il
Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, può ordinare che vengano rimosse quelle
cause di insalubrità che si manifestino nei nuclei rurali, siano esse dovute alla
presenza di porcili, stalle, pollai e simili od all’imperfetto funzionamento ed
alla inosservanza delle disposizioni relative all’allontanamento delle materie
di rifiuto.
art.135
Impianto di riscaldamento
ed acqua calda
Nelle
nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione
straordinaria di quelle esistenti, gli impianti di riscaldamento e di
produzione di acqua calda dovranno di preferenza essere alimentati mediante
fonti energetiche alternative (solare, eolica, ecc……).
L’Amministrazione
Comunale deve, anche ai sensi della legislazione vigente, incentivare tali
installazioni.
Nella
progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali
realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti
al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli transitanti.
art.136
Condizioni minime di
abitabilità delle abitazioni rurali esistenti
In caso di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria delle costruzioni rurali esistenti, devono essere, per quanto
possibile, rispettate le prescrizioni previste per le nuove abitazioni del
presente regolamento.
Le
abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni
minime di abitabilità:
·
intorno alla casa deve
essere costruito un marciapiede di larghezza minima di m. 0,60 costruito in
cotto, in pietra, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;
·
l’allontanamento delle
acque piovane nonché di quelle nere e luride deve essere effettuato, per le
acque meteoriche mediante cunetta
impermeabile, e per le acque nere e
luride secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente;
·
sono proibiti i solai senza opportuna protezione al
calpestio: essi devono comprendere una
struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in marmette di
graniglia o comunque di altro materiale idoneo;
·
devono essere abolite
le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali,
opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi o magazzini
ecc….;
·
si deve realizzare
sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio o
camera d’aria, dello spessore minimo di cm. 20 e soprastante strato
impermeabilizzante. Tale vespaio può anche essere realizzato al disopra
dell’attuale pavimento, purchè l’altezza utile del locale non risulti inferiore
a m. 2,70. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da
non poter provvedere ad una accurata pulizia;
·
tutti i locali devono
essere convenientemente intonacati all’interno. Qualora via siano tracce di
umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente
asciutti;
·
ogni ambiente
destinato ad abitazione deve avere
almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall’esterno;
·
le scale di accesso ai
piani superiori abitabili devono essere in in condizioni di garantire la sicurezza. E’ vietato l’uso
di scale non fisse e a semplici pioli o raccordate al piano superiore mediante
botola;
·
i tetti delle case di
abitazioni devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi
stillicidio interno. Qualora non esista
una camera d’aria, si deve provvedere
alla sua costruzione nel caso
l’ufficiale sanitario riconosca insufficiente l’isolamento termico del
fabbricato;
·
per quanto attiene le
caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (rifornimento idrico,
fognature ecc…), le concimaie e stalle e per quanto riguarda la manutenzione,
devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di
nuova costruzione.
Le
prescrizioni relative alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle
stalle, alla manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti, devono
essere effettuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.
art.137
Concimaie
Non
sono ammesse concimaie all’interno dei centri abitati del Comune, ivi comprese
le frazioni.
Le
concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni del R.D.
171/1930, n° 1862, modificato dalla
legge 25/06/1931 n° 925 e dagli artt. 233 e segg. del T.U. 1934 n° 1265 e in
conformità delle prescrizioni
legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo nonché da
quanto di volta in volta è disposto dall’Autorità competente.
Le
concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione
o pubblica via almeno ml. 100. le concimaie e gli annessi pozzetti per i
liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed
impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai
pozzetti di raccolta. Le urine, qualora non
non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate
dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili, o smaltite in
superficie a distanza non minore di m. 10,00 dai fabbricati.
Tutti
i depositi e gli ammassi di letame per
usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna,
purchè limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di
SANZIONI E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
CAPITOLO UNICO
art.138
Sanzioni
Per
le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene
speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con
l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed
urbanistica.
Se la violazione si riferisce ad occupazione
di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i
quali sarebbe occorsa l’autorizzazione comunale, l’intimazione del Capo settore
dell’UTC comporta l’obbligo per il contravventore di cessare immediatamente
dall’occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e
rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all’immediato
ripristino dello “statu quo ante”, restando responsabile pienamente dei danni
non eliminabili.
Se la violazione consiste nella mancata
esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori,
l’intimazione comporta l’obbligo dell’esecuzione da parte del contravventore.
In ogni caso di inadempienza il capo settore
dell’UTC può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei
servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici
responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini Professionali.
art.139
Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti
Il
Capo Settore, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita
La rimozione delle strutture sporgenti sul
suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie,
tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, etc.
deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in
occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in
questione.
art.140
Disposizioni transitorie
I
lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.
I
lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno
essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno
uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.
Le domande di concessione o di autorizzazione presentate prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento, per le quali, alla suddetta
data, non sia stata rilasciata la
concessione o l’autorizzazione, sono esaminate
in base al presente Regolamento e, pertanto, gli interessati devono
modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove
disposizioni.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento
potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le
autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite
in base alle precedenti disposizioni.
art.141
Disposizioni
transitorie per gli edifici esistenti
Gli edifici esistenti e non rispondenti alle
prescrizioni del presente regolamento dovranno in caso di ricostruzione e di
riforme sostanziali adeguarsi alle norme del presente regolamento.
Il Capo Settore, su conforme parere della
Commissione edilizia, in vista di evidenti ed importanti migliorie rispetto
alla situazione precedente, può rilasciare la concessione edilizia per i
fabbricati in argomento anche se le prescrizioni predette, non siano state
rigorosamente osservate. Tale deroga prevista dall’art. 41 quater della legge
urbanistica e della legge 21.12.1955 n° 1357 è applicabile esclusivamente per
le opere pubbliche e per gli edifici di uso pubblico.
art.142
Disposizioni finali
Dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, conseguente alla approvazione superiore definitiva prescritta
dalle vigenti Leggi, resterà abrogata ogni disposizione contraria o
incompatibile prescritta da regolamenti comunali vigenti fino a quella
data.
L’amministrazione comunale ha la facoltà di
modificare il presente regolamento, con lo stesso procedimento seguito per
l’approvazione.
REGOLAMENTO
EDILIZIO
- INDICE GENERALE -
TITOLO
II
Disciplina
Urbanistica
Capitolo
Unico
Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri
Art.51 Definizione dei parametri
urbanistici ed edilizi pag.
1
1. Superficie
territoriale
2. Superficie fondiaria
3. Superficie permeabile
4. Indice di
fabbricabilità territoriale
5. Indice di
fabbricabilità fondiaria
6. Indice di utilizzazione fondiaria
7. Superficie per opere
di urbanizzazione
8. Superficie destinata
ad opere di urbanizzazione secondaria
9. Volume costruibile
10.Superficie utile lorda
11.Servizi e accessori
12.Superficie utile
abitabile
13.Superficie non
residenziale
14.Superficie complessiva
15.Superficie coperta
16.Rapporto massimo di
copertura
17.Superficie minima del
lotto
18.Area edificabile
19.Altezza delle fronti
20.Altezza del fabbricato
21.Altezza virtuale
22.Numero dei piani
23.Piani fuori terra
24.Lunghezza massima
delle fronti
25.Superficie destinata a
servizi pubblici
26.Superficie per
attività turistiche, commerciali, direzionali
27.Area di insediamento
28.Indice di visuale
libera
29.Volumi tecnici
30.Spazi interni agli
edifici
31.Indici di
piantumazione
32.Area a verde privato
33.Area a verde pubblico
di compensazione
34.Mansarda
35.Seminterrati
36.Piani cantinati
37.Posizione degli
edifici
38.Ambito di intervento
39.Isolato
40.Unità edilizia
41.Abitazion, vano,
stanza
42.Sistema architettonico
43.Parte di un edificio
44.Elemento di un
edificio
45.Criteri di misura
delle distanze tra edifici, distanza tra le
fronti
46.Distacco dai confini e
dal ciglio stradale
47.Costruzione
48.Sopraelevazione
49.Ampliamento
50.Ricostruzione
51.Rapporto di
sfinestratura
52.Pertinenze
53.Parcheggio privato
TITOLO
III
Disciplina
generale dell’attività edificatoria
Capo
I
Norme morfologiche: aspetto dei fabbricati, decoro e forma dello
spazio urbano
Art. 52
Campionature pag. 17
Art.
53 Aspetto e manutenzione degli edifici pag. 18
Art. 54 Arredo urbano pag.
19 Art. 55 Arredo dei parcheggi pubblici pag. 21
Art. 56 Edicole votive pag. 22
Art. 57 Sistemazione di marciapiedi, muretti e
recinzioni pag. 23
Art. 58 Numeri civici e tabelle stradali pag. 24
Art. 59 Fili telefonici, elettrici, condotte di acque
bianche,
antenne TV pag.
24
Art. 60
Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e
serbatoi
dell’acqua:aspetto estetico e formale pag.
25
Art. 61
Aggetti e sporgenze pag.
25
Art. 62 Balconi pag.
26
Art. 63
Infissi e serramenti pag. 27
Art. 64
Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici:
ripristino di suolo pubblico pag. 27
Art. 65
Servizi igienici pag.
27
Capo
II
Accessi e fruibilità
Art. 66
Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni pag. 28
Art. 67
Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle
persone fisicamente impedite: luoghi da sottoporre
a particolare disciplina pag.
29
Art. 68
Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle
persone fisicamente impedite:
requisiti pag. 30
Capo
III
Norme Igienico - sanitarie
Art. 69
Requisiti di legge pag.
31
Art. 70 Spazi interni agli edifici pag. 31
Art. 71
Distanze minime tra pareti finestrate pag. 32
Art. 72
Uso dei distacchi tra i fabbrica pag.
33
Art. 73
Scarichi e convogliamento delle acque luride pag. 33
Art. 74
Acque piovane, grondaie e pluviali pag.
33
Art. 75
Forni, focolari, camini, condotte di calore, canne fumarie pag.
34
Art. 76
Scale pag.
35
Art. 77
Fabbricati in terreni con forte pendenza pag. 35
Art. 78
Piani interrati pag.
36
Art. 79
Piani Seminterrati pag.
36
Art. 80 Piani Terreni pag.
37
Art. 81
Terrazze pag. 37
Art. 82
Piani sottotetto e soppalchi pag. 38
Art. 83
Gabinetti e locali igienici pag.
38
Art. 84
Norme comuni a tutti i piani abitabili pag.
39
Art. 85
Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti pag. 40
Capo IV
Norme Tecnologiche
Art. 86
Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche pag. 42
Art. 87
Requisiti termici e igrotermici pag.
42
Art. 88
Requisiti illuminotecnici pag. 43
Art. 89
Requisiti acustici pag.
44
Art. 90
Requisiti relativi alla purezza dell’aria pag. 45
Art. 91
Requisiti relativi ai servizi tecnologici pag. 46
Art. 92
Requisiti relativi alla fruibilità pag.
47
Art. 93
Requisiti relativi alla sicurezza pag.
48
Capo V
Norme relative alle aree scoperte e a servitù di utilità
pubblica
Art. 94
Manutenzione delle aree pag.
49
Art. 95
Interventi relativi ad aree scoperte pag.
49
Art. 96
Depositi su aree scoperte pag. 50
Art. 97
Tabelle di affissione e corpi illuminanti pag. 50
Art. 98
Recinzioni angoli morti pag.
51
Art. 99
Rimozione di tabella e di recinzioni comunali pag. 51
Capo
VI
Norme di buona esecuzione
Art.100
Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni pag. 51
Art.101
Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti pag. 51
Capo
VII
Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
Art.102
Occupazione temporanea o permanente di spazio,
suolo e sottosuolo pubblico pag. 52
Art.103 Rinvenimenti e scoperte pag.
53
Art.104 Uso di discariche e di acque
bianche pag. 53
Capo
VIII
Garanzia della pubblica incolumità
Art.105 Lavori sul fronte stradale.
Interruzione dei lavori pag.
54
Art.106 Segnalazione, recinzione ed
illuminazione
della zona dei lavori pag.
54
Art.107 Ponti e scale di servizio pag. 55
Art.108 Scarico dei materiali.
Demolizioni, nettezza
delle strade adiacenti ai cantieri pag.
55
Art.109 Responsabilità degli esecutori
di opere pag. 56
Art.110 Rimozione delle recinzioni pag. 56
Art.111 Disciplina generale del cantiere
di costruzione pag. 56
Art.112 Chiusura di aree edificabili pag. 57
TITOLO
IV
Disciplina
della fabbricazione
Edifici di
pregio storico (bagli, ville e giardini storici….)
Regole
architettoniche e tecniche di guida all’intervento tra unità
edilizia ed
elementi di arredo
Capo
I
Caratteristiche delle opere annesse relativamente
agli interventi sulle unità edilizie
Art.113 Integrazione alle categorie di
intervento pag. 58
Art.114 Paramenti esterni, indicazioni generali pag. 58 Art.115 Interventi, indicazioni generali pag. 59
Art.116 Coperture, indicazioni generali pag. 60
Art.117 Adeguamento delle strutture al
rischio sismico pag. 60
Capo
II
Regole specifiche per elementi costitutivi
Art.118 Basamenti pag. 60
Art.119 Cantonali, lesene, cornicioni pag. 61
Art.120 Porte d’ingresso, portoni e
manomissioni pag. 62
Art.121 Finestre pag. 62
Art.122 Balconi, mensole, ringhiere pag. 63
Art.123 Infissi pag.
63
Art.124 Murature, intonaci e colore pag. 63
Art.125 Sopraelevazioni pag.
64
Art.126 Manomissioni, ruderi,
ricostruzioni pag. 64
Capo
III
Adeguamento tecnologico ed impianti
Art.127 Fili telefonici, elettrici, condotte
di acque bianche pag. 65
Art.128 Caditoie,
grondaie, canne fumarie,
fecali e serbatoi dell’acqua pag.
65
Art.129 Impianti di riscaldamento pag. 66
Capo IV
Arredo urbano
Art.130 Pavimentazioni stradali,
marciapiedi, muretti e ringhiere pag. 66
Art.131 Colore degli intonaci dei
paramenti murari pag. 67
Art.132 Illuminazione pag.
67
TITOLO V
Disciplina
dell’attività edificatoria:
norme
integrative per le costruzioni rurali
Capitolo
unico
Art.133 Fabbricati rurali pag.
68
Art.134 Norme igieniche per le
costruzioni rurali pag. 68
Art.135 Impianto di riscaldamento ed
acqua calda pag. 70
Art.136 Condizioni minime di
abitabilità delle abitazioni rurali
esistenti pag. 71
Art.137 Concimaie pag. 72
TITOLO
VI
Sanzioni
e disposizioni transitorie
Capitolo
Unico
Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
Art.138 Sanzioni pag. 73
Art.139 Adeguamento al regolamento delle
costruzioni preesistenti pag. 73
Art.140 Disposizioni transitorie pag. 74
Art.141 Disposizioni transitorie per gli
edifici esistenti pag. 74
Art.142 Disposizioni finali pag.
74