Comune di Valderice 

Città - Territorio

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE

Adeguato al  Decreto del Dirigente Generale n° 1219 del 22.12.2005

pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO

 

 

TITOLO II

 

DISCIPLINA URBANISTICA

 

 

CAPITOLO UNICO

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI

INDICI E DEI PARAMETRI

 

art.51

     Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

    L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione e trasformazione consentita dallo strumento urbanistico e dalle presenti norme, in relazione anche alle destinazioni d’uso e alla definizione degli elementi,  è regolata dagli indici e dai parametri definiti dalle leggi nazionali e regionali e da quanto specificato di seguito quando non entra in contrasto con le leggi vigenti.

1)  St = SUPERFICIE TERRITORIALE

La superficie territoriale é la superficie totale di un “ambito di intervento” interessato unitariamente da interventi edilizi e/o urbanizzativi privati e/o pubblici.

Alla superficie territoriale si applicano l’indice di fabbricabilità territoriale per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabili in sede di intervento urbanistico preventivo.

Essa comprende:

·       la superficie fondiaria, destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi;

·       la superficie fondiaria destinata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dallo strumento urbanistico vigente o che si renda necessario reperire in fase di attuazione;

·       le aree stradali esistenti o di progetto, interne o perimetrali, pubbliche oppure private aperte al pubblico transito, compresi i nodi e gli svincoli;

·       le aree di rispetto di attrezzature e manufatti pubblici o di pubblico interesse.

2) Sf = SUPERFICIE FONDIARIA

La superficie fondiaria é la superficie suscettibile di edificazione, risultante dalla superficie territoriale, una volta che siano state dedotte la viabilità, la superficie per opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria.

Alla superficie fondiaria vanno applicati l’indice di fabbricabilità fondiario per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.

3) Sp = SUPERFICIE PERMEABILE

Variabile all’interno della Superficie edificabile degli insediamenti o delle aree destinate a servizi.

4) It = INDICE DI FABBRICABILITÀ’ TERRITORIALE

Indica il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

5) If = INDICE DI FABBRICABILITÀ’ FONDIARIA

Indica il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf), escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.

6) Uf = INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA

E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (Su) e la superficie fondiaria (Sf)

7) Su1 = SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per “superficie per opere di urbanizzazione primaria” si intendono le aree destinate a :

·         strade

·         spazi di sosta e parcheggio

·         spazi di verde attrezzati

·         spazi destinati ai servizi tecnologici

8) Su2 = SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Tale superficie comprende tutte le aree riservate e/o da riservare alle opere di urbanizzazione secondaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale.

9) Vc = VOLUME  COSTRUIBILE

Il computo del volume ammesso dallo strumento urbanistico di previsione generale si opera sulla base della superficie del lotto pertinente e delle relative densità edilizie previste dallo strumento urbanistico generale medesimo;

Il volume del fabbricato va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l’altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. Il volume dei locali interrati va computato nel calcolo della cubatura totale quando i locali sono destinati a residenza, uffici e/o attività produttive.

Sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se pubblici o di uso pubblico, i balconi, le tettoie, disciplinati dai successivi punti 10 e 15 e le punti 10 e 15 e le tettoie prefabbricati (Art.20 L.R. n° 4/2003 ), (*) i parapetti, i cornicioni, e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici che,  per funzione e per dimensione, si pongono rispetto alla costruzione, come elementi essenziali di essa senza assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili come tali, anche prescindendo dalla abitabilità.

(*) Resta escluso dal calcolo del volume quello relativo al vincolo a parcheggio minimo obbligatorio interno agli edifici se coperto e/o dei sottopassaggi se esclusivamente adibiti a spazi di transito e/o di manovra.

In deroga al superiore articolo ( purchè espressamente finalizzato all’ottenimento della riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica di cui al Decreto Legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005, nel rispetto di quanto prescritto dall’Art. 11 del Decreto Legislativo n° 115 del 30 Maggio 2008 e nel rispetto degli indici di densità fondiaria fissati per legge ) è consentito negli edifici di nuova costruzione un bonus volumetrico per pareti e solai per migliorare l’isolamento termico dell’edificio ( Attuazione della Direttiva 2006/32/CE e successive modifiche ed integrazioni. 

10) Su = SUPERFICIE UTILE LORDA

La superficie utile lorda nell’edilizia residenziale o ad essa assimilabile e data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, dei piani seminterrati, delle mansarde, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione dei locali per servizi e accessori.

Con esclusione altresì:   

a)  dei porticati, androni e gallerie, di uso pubblico, di qualsiasi altezza (per destinazione di piano o per atto pubblico registrato);

b)  dei balconi e terrazze scoperte, dei balconi e terrazze coperte e delle logge purché di profondità non superiore a m. 1,80 misurata dal filo esterno della fronte, delle pensiline con sporgenze non superiore a m. 3,00. 

11) SERVIZI E ACCESSORI:

    Sono locali in cui la permanenza delle persone si limita a ben definite operazioni o brevi utilizzazioni.

    Si considerano servizi ed accessori e vanno escluse dal calcolo della superficie utile:

a)  le cantine con altezza netta inferiore a m. 2,40;

b)  i sottotetti in genere, se raggiungibili da scale, per la parte non abitabile, ossia con altezza media non superiore a m. 2,00 con falde che hanno inclinazione inferiore a 35% e se destinati a deposito, servizi accessori tecnici, magazzini;

c)  i locali necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie, serbatoi, autoclavi e simili);

d)  i piani seminterrati o interrati, purché di altezza utile non superiore a m. 2,40, destinati a parcheggi di uso pubblico o a parcheggi privati asserviti alle unità immobiliari o ad autorimesse individuabili.

e)  i piani che siano interrati per almeno il 50% della superficie laterale, purché adibiti a parcheggi, autorimesse, cantine, servizi tecnici, depositi e, limitatamente agli edifici pubblici, a biblioteche ed archivi;

f)   dei vani scala ed ascensori se accessibili ai portatori di handicap ai sensi della legge 09.01.1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236 e successive modifiche ed integrazioni.           

La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza dell’edificio, deve dare un valore non superiore all’indice di utilizzazione fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico generale e/o attuativo. 

Nell’edilizia produttiva o ad essa assimilabile, cioè negli edifici adibiti ad attività di tipo produttivo, alberghiere, termali, di commercio all’ingrosso, di trasporto, la superficie utile é data dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani entro e fuori terra, con esclusione, soltanto, della superficie   relativa agli impianti igienici, alla centrale termica, a quella elettrica, a quella di condizionamento dell’aria e ad ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.

Nella predetta superficie utile vanno inclusi anche i locali eventualmente destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici strettamente funzionali all’esercizio dell’impresa.   

La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza dell’edificio, deve dare un valore non superiore all’indice di utilizzazione fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico generale e/o attuativo.

La superficie utile così calcolata serve nell’edilizia produttiva per il calcolo del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di rilascio della Concessione Edilizia (art.3 della legge n.10/77).

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale in rapporto al predetto volume stabilita nelle tabelle dei tipi edilizi.

12) S.u.a. = SUPERFICIE UTILE ABITABILE

Ai sensi del D.M. n.801/77, art.3 e della L. n.457/78, nell’Edilizia residenziale, la superficie utile abitabile e la superficie di pavimento degli alloggi, misurati al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, eventuali scale interne, logge, balconi. 

La superficie utile abitabile, così definita, serve per il calcolo del contributo commisurato agli oneri concessori da corrispondersi in sede di rilascio della Concessione Edilizia (art.3 della legge n. 10/77).

13) S.n.r. = SUPERFICIE NON RESIDENZIALE

Ai sensi dell’art.2 del D.M. n.801/77, nell’edilizia residenziale, la superficie non residenziale (S.n.r.) é la somma delle superfici delle parti degli edifici residenziali destinate a servizi e accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre.

14) S.c. = SUPERFICIE COMPLESSIVA

Ai sensi dell’art.3 del D.M. n.801/77, nell’edilizia residenziale, la superficie complessiva é la somma della superficie abitabile e del 60% di quella non residenziale

(S.c. = S.u.a. + 60% S.n.r.).

La superficie complessiva, così definita, serve per il calcolo del costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo ad esso commisurato, da corrispondersi secondo il disposto della legge  n.10/77.

15) Q = SUPERFICIE COPERTA

E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti gli edifici principali ed accessori compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande, di profondità superiore a mt. 1,80.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le grondaie, se hanno sporgenze non superiore a m.1,20; le pensiline di ingresso se non superano gli 8,00 mq. di superficie; le parti di edificio completamente sotterranee; le piscine e le vasche all’aperto; le serre.

16) R.c. = RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA

Indica il rapporto (può essere espresso anche in percentuale) tra superficie coperta e superficie fondiaria riferito a tutte le opere edificate. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto e/o fondiaria quelle di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie coperta e/o copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e pensiline.

17) S.m. = SUPERFICIE MINIMA  DEL LOTTO

Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente  nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi unitari.

Dove é stabilito, questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria.

18) A.e. = AREA EDIFICABILE

E’ la porzione di lotto che é suscettibile di utilizzazione edilizia.

Ai fini del computo della superficie si considera di norma la superficie reale.

Si ottiene deducendo dall’area  totale della  proprietà (o lotto):

·       le porzioni che, per vincoli di legge o per specifiche indicazioni dello strumento urbanistico, sono sottratte all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) o funzioni (verde privato, o altri vincoli di inedificabilità) di pubblico interesse:

·       le porzioni pertinenti ad altri edifici esistenti sul lotto e che si intendono mantenere con quelle pertinenze;

·       gli spazi finitimi esistenti;

·       le porzioni la cui edificabilità é stata eventualmente trasferita ad altro lotto vicino dello stesso proprietario o ceduto per convenzione (trascritta) ad altro lotto confinante di altro proprietario; si possono considerare aggregate all’area edificabile le aree confinanti purché la cessione del diritto di sfruttamento risulti regolarmente trascritta con una convenzione pubblica (trasmessa in copia alla amministrazione comunale), modificabile solo con autorizzazione comunale. La cessione é ammissibile solo per lotti che hanno una edificabilità  residua, cioè che sono sotto-edificati;

·       le porzioni di cortili comuni nel caso in cui la quota che compete alla proprietà o lotto risulti da atti pubblici o da convenzioni tra i comproprietari interessati e che, nel momento in cui viene sfruttata, viene notificata all’Amministrazione Comunale con atto pubblico regolarmente registrato e modificabile solo con autorizzazione comunale.

19) H.f. = ALTEZZA DELLE FRONTI

L’altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura, é data dalla differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a filo strada) o del terreno sistemato (per fronti sui distacchi) e l’estradosso dell’ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Nel caso di copertura a tetto, l’altezza va riferita alla gronda intesa come linea di intersezione fra la fronte esterna del fabbricato e l’estradosso della falda, sempreché l’inclinazione delle falde non superi il 35% (*). Qualora l’inclinazione delle falde superi il 35% (*), l’altezza va riferita al punto medio del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo.

Ai fini della valutazione dell’altezza non sono conteggiati:

·       lo spessore del manto o del pavimento di copertura;

·       l’eventuale parapetto che, nel caso di coperture piane praticabili, non può superare l’altezza di m. 1,20;

·       i muri taglia fuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore ai minimi prescritti dalle norme antincendio;

·       i volumi tecnici, limitatamente ai limiti prescritti, purché non superino i m. 3,00 dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale. Detti volumi devono essere progettati in modo coerente con la struttura dell’edificio.  

(*) L’altezza massima del dislivello tra la linea di gronda e la linea del colmo è fissata in mt. 3,00 misurata all’estradosso, superata la quale verrà calcolata la relativa volumetria.

La volumetria relativa alla porzione del sottotetto se accessibile ed abitabile va in ogni caso calcolata. Fermo restando quanto previsto dall’art. 82 del REC e nel rispetto dell’art. 51 punto 22 del REC.

20) H = ALTEZZA DEL FABBRICATO

L’altezza del fabbricato corrisponde a quella risultante dalla media delle altezze delle singole fronti del manufatto edilizio e non deve superare l’altezza massima consentita per ciascuna zona territoriale, dallo strumento urbanistico.

Sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti tecnologici, e strutture similari. Nel caso di suolo sistemato a gradoni, il calcolo dell’altezza massimo va riferito alla parte di fronte soprastante ogni singolo gradone.  

Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100 %. L’altezza di una parete esterna é la distanza verticale misurata delle linee di terra (definita dal piano stradale e/o dal marciapiede o di sistemazione esterna dell’edificio) alla linea di copertura (estradosso dell’ultimo solaio).

Quando le linee di copertura non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, o per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare il 20 % né di due (2) metri, l’altezza massima consentita.

L’altezza di una parete in ritiro é misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

21) K = ALTEZZA VIRTUALE

Per altezza virtuale di un edificio residenziale si intende il rapporto tra la volumetria totale vuoto per pieno (mc./v.p.p.) e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi compresi nell’edificio.

L’altezza virtuale risulta, quindi, inversamente proporzionale al grado di utilizzazione, ai fini abitativi, dell’edilizia residenziale; essa serve per verificare i requisiti tecnici dei fabbricati fruenti di contributi ai sensi della legge n.457/78. 

22) N = NUMERO DEI PIANI

Per numero di piani si intende il numero dei piani abitabili, compreso l’eventuale piano in ritiro e il seminterrato, le mansarde e il sottotetto, se abitabili, ai sensi dei successivi articoli del presente regolamento.

23) PIANI FUORI TERRA

I piani fuori terra rappresentano il numero totale dei piani posti interamente oltre la quota della strada o del piano di campagna.

Si contano sul prospetto più alto dell’edificio. Si computano il seminterrato, le mansarde e i locali sottotetto abitabili.

L’altezza utile minima per l’interpiano degli edifici residenziali é fissata in m.3,00. I piani ammezzati per ufficio devono avere una altezza minima dell’interpiano di m. 2,70.

Se il terreno é in pendio si può non computare il seminterrato non abitabile verso valle, purché sotto di esso non si ricavino altri locali abitabili.

24) L.m. = LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI

Per lunghezza massima delle fronti si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea, con esclusione di sporgenze che abbiano esclusivamente funzione ornamentale.

25) S.s. = SUPERFICIE DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI

Superficie destinata ad attrezzature e servizi determinata, ai sensi del D.I. del 02.04.1968 n.1444, in funzione della  infrastrutturazione del territorio e della qualificazione della struttura urbana, ed in aggiunta alle aree destinate alla viabilità, é conteggiata secondo i parametri e le quantità prescritte dalle seguenti norme.

26) S.a.t. = SUPERFICIE PER ATTIVITÀ’ TURISTICHE, COMMERCIALE, DIREZIONALI

Ai sensi dell’art.9 del D.M. n.801/1977, nell’edilizia  residenziale nella quale vi siano parti adibite ad attività turistiche, commerciali, direzionali, la superficie per le attività turistiche, commerciali e direzionali é la somma delle superfici di pavimento nette degli ambienti destinati rispettivamente a suddette attività e del 60 % delle superfici dei relativi accessori.

La superficie per attività turistiche, commerciali, direzionali così definita, serve a calcolare il costo di costruzione delle parti degli edifici residenziali destinate a tali attività, ai fini della determinazione del contributo commisurato a tale costo, contributo da corrispondersi in sede di rilascio concessorio e ai sensi dell’art.3 della L. n.10/77.

Il suddetto metodo di calcolo della superficie si applica solo se la medesima superficie non supera 1/3 della superficie utile totale dell’immobile; in caso contrario l’intervento viene considerato commerciale, direzionale o turistico e il costo di costruzione viene considerato in relazione al costo documentato di intervento, come risulta dal progetto.

27) A.i. = AREA DI INSEDIAMENTO  

Negli interventi relativi ad attività turistiche temporanee, di esercizi pubblici e di interesse collettivo all’aperto e ad impianti sportivi, l’area di insediamento, é la superficie dell’area complessiva di pertinenza dell’insediamento, individuata dalle opere di recinzione, delimitazione o dal confine di proprietà.

L’area di insediamento così determinata serve per il calcolo del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione, contributo da corrispondersi in sede di rilascio della Concessione ai sensi dell’art.3 della L. n.10/77.

28) V.l. = INDICE DI VISUALE LIBERA

L’indice di visuale libera (V.l.) rappresenta il rapporto che deve esistere tra l’altezza di ciascuna fronte di un edificio e la relativa zona libera antistante; la profondità della zona libera antistante a ciascun fronte dell’edificio non deve comunque mai risultare inferiore a 5,00 ml. Solo per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino modifiche al perimetro esterno, é ammesso il mantenimento degli indici di visuale libera propri delle fronti degli edifici preesistenti.

Non devono esistere sovrapposizioni tra le zone di visuale libera competenti alle fronti di due diversi edifici e a diversi fronti di uno stesso edificio.

Per le fronti di uno stesso edificio é ammessa la sovrapposizione delle zone di visuale libera:

·       nella caso in cui le due fronti formino un angolo ottuso;

·       nel caso in cui le due fronti formino un angolo acuto: in questo caso specifico nelle parti di fronti interessate alle sovrapposizioni delle zone di visuale libera possono essere aperte solo luci.

Il criterio della visuale libera non si applica per le fronti prospicienti di uno stesso edificio sulle quali non ci sono finestre o sulle quali si aprono solo finestre di vani scale. I volumi aggettanti quali bow-window e i balconi chiusi lateralmente sono soggetti al criterio della visuale libera. I balconi aperti non sono soggetti al criterio della visuale libera, ma la loro profondità non deve mai superare 1/5 della profondità della zona di visuale libera competente al fronte dal quale sporgono.

Il criterio di visuale e libera non si applica per le pertinenze e le sporgenze di un corpo di fabbrica inferiore a 50 cm. di profondità ed estese a meno del 5% della lunghezza del fronte del medesimo corpo di fabbrica.

 

29) VOLUMI TECNICI

Per volumi tecnici esclusi dal calcolo volumetrico devono intendersi quelli che per funzione e dimensioni si pongono rispetto alla costruzione come elementi essenziali per l’utilizzo della stessa, senza assumere carattere di vani chiusi utilizzabili come tali, o perfino abitabili. Nel caso di volumi ricavati nel sottotetto, questi costituiscono volume tecnico nell’ipotesi in cui siano realizzabili esclusivamente in funzione di una migliore protezione e coibentazione dei locali sottostanti; mentre sono computabili nella volumetria complessiva dell’edificio quando siano resi utilizzabili ad altri fini.    

Sono da computarsi nel volume dell’edificio, ancorché definiti nel progetto volumi tecnici, i locali destinati ad accogliere servizi non essenziali quali  stenditoi, depositi di materiali.

30) SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

In particolare:

PATIO: si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m.6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4,00;

CHIOSTRINA: si intende per “chiostrina” uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 14,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00;

CORTILE: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra é superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore ad  1/5 di quella delle pareti che la circondano;

AMPIO CORTILE: si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra é superiore a tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m. 25,00;

CAVEDIO: si intende per cavedio uno spazio interno per la ventilazione dei bagni o locali di servizio e il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq. e sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza e deve essere attrezzato con scala ed avere aerazione naturale.

 

 

31) INDICE DI PIANTUMAZIONE

Per indice di piantumazione si deve intendere il numero di piante ad alto fusto prescritto dallo strumento urbanistico ogni 100 mq. nelle singole zone, con eventuale specificazione del tipo di essenze da utilizzare.

A = numero di alberature di alto fusto

Ar = numero di arbusti.

(Indice di piantumazione = numero di piante/100 mq.)

32) AREA  A VERDE PRIVATO

Indica la superficie privata da destinare a verde  non inferiore al 30 % della Superficie Territoriale.

33) AREA  A VERDE PUBBLICO DI COMPENSAZIONE

Indica la superficie da destinare a verde pubblico non inferiore al 40 % della Superficie Territoriale.

34) MANSARDA

E’ l’ultimo piano abitabile di un edificio ricavato sopra il piano d’imposta e nella “sagoma” del tetto, il quale assume allo scopo un idonea forma e una particolare sezione (solitamente trapezoidale) e viene adeguatamente finestrato nelle falde più inclinate onde illuminare e aerare i vani sottotetto.

Le mansarde e i sottotetti quando sono di altezza e volume tali da potere essere utilizzate come locali abitabili anche se nel progetto vengono designati come “volumi tecnici” debbono essere computate ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza, sia infine come vero e proprio piano in più.  

Le mansarde e i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili non sono inclusi nel volume del fabbricato quando l’altezza media non supera m. 2,00 con falde con inclinazione inferiore a 35% e destinati a depositi e servizi e accessori (lavanderie, depositi, stenditoi, ecc….).

35) SEMINTERRATI

Nel calcolo dello sviluppo volumetrico di un edificio vanno computati anche piani sottostanti al piano di campagna, destinati ad ufficio ad abitazione o ad attività produttive.

Nei piani seminterrati esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono ammesse tutte le destinazioni d’uso preesistenti, sempreché non siano in contrasto con le norme e le leggi nazionali e regionali vigenti per la parte relativa al volume fuori terra .

(*) Nei piani seminterrati ad uso non residenziale, l’altezza utile interna potrà essere derogata fino ad un massimo di mt. 3,20, nel rispetto dell’altezza massima e del numero dei piani previsti dalla zona, computando solo la volumetria fuori terra.

36) PIANI CANTINATI

I piani cantinati anche se completamente interrati, sono ammessi a condizione che rispettino le norme igienico-sanitarie, per gli impianti ecc….. , (*).

I piani cantinati non possono essere destinati  a residenza o ad usi connessi con essa (uffici, attività produttive); possono essere utilizzati per attività commerciali solo quando abbia le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

I piani cantinati non (*) si computano nel calcolo del volume del fabbricato (*).

(*) Qualora i piano cantinati sono destinati al servizio della soprastante attività produttiva e/o commerciale l’altezza utile interna dovrà essere minimo mt.3,00 e massimo mt.4,00.

37) POSIZIONE DEGLI EDIFICI

Le indicazioni sulla disposizione degli edifici in ciascun isolato, se indicata dal P.R.G., assume carattere prescrittivo.

Nei piani attuativi la posizione degli edifici è prescrittiva; può essere variata, senza che ciò costituisca variante al piano, la sagoma o la forma, fermo restando gli allineamenti principali già approvati.

38) AMBITO DI INTERVENTO

Si definisce “ambito di intervento” una parte del territorio dove è necessario un intervento omogeneo ed unitario per ragioni urbanistiche ed architettoniche, o socio-economiche.

39) ISOLATO

In senso lato é una porzione di terreno circondata da vie che le “isolano” dal restante tessuto della città. Più propriamente, si definisce isolato ogni porzione del territorio urbano delimitato da spazi pubblici (o privati aperti al pubblico transito) o da spazi pubblici in genere.   

40) UNITA’ EDILIZIA

Si intende per “unità edilizia” l’immobile realizzato secondo un unico atto costitutivo anche se si presenta con modifiche o superfetazioni, che ha pertanto caratteri strutturali, morfologici, stilistici, tipologici unitari e che può o non contenere più unità immobiliari.

L’unità edilizia è definita attraverso i seguenti parametri di individuazione:

·         unità di prospetto (caratteri stilistici omogenei, allineamento delle bucature, delle modanature marcapiano, dei cornicioni di coronamento, dell’altezza comprensiva dei tetti a meno eventuali superfetazioni)

·         unità di volume (allineamento dei tetti, omogeneità complessiva dell’altezza e della profondità del corpo di fabbrica)

·         unità di servizio (almeno una rampa che serva uno o più alloggi dell’unità edilizia quando essa contiene più unità immobiliari o si sviluppa su più livelli)

41) ABITAZIONE, VANO, STANZA

·         Per abitazione (appartamento, alloggio)  si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all’abitare  per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente su strada o su pianerottolo, cortile, terrazza.

·         Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro.

·         Per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione , che abbia luce ed aria dirette ed ampiezza sufficiente  a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, , studi, salotti, ecc….) nonché la cucina e i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra.

·         Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi ecc.., nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopra citati per essere considerata stanza.

42) SISTEMA ARCHITETTONICO

Si intende per “sistema architettonico” un organismo architettonico complesso che risulta avere caratteri stilistici, morfologici e tipologici omogenei, e che può essere suddiviso in parti ed elementi.

Sono individuabili quattro generi di sistemi architettonici:

·         l’edificio a carattere monumentale

·         l’edilizia residenziale e/o di servizi complementari all’abitazione, aggregata in modo omogeneo e con  caratteri ripetitivi ed elencali

·         l’edificio singolo residenziale

·         l’edificio singolo destinato a servizi a carattere territoriale e/o urbano.

43) PARTE DI UN EDIFICIO

Si definisce “parte” ogni porzione di edificio che presenta ragioni funzionali unitarie (costituiscono parti di un edificio: gli ingressi, i vani scala, le cellule abitative ecc…..)

44) ELEMENTO DI UN EDIFICIO

Si intende per “elemento” ogni corpo decorativo o strutturale, atto a definire le qualità architettoniche, statiche ed abitative di un edificio (costituiscono elementi di un edificio: i cantonali, le cornici delle finestre, gli stipiti e gli architravi delle porte, le lesene, le cornici di coronmento, i timpani, ecc……)

45) CRITERI DI MISURA DELLE DISTANZE TRA EDIFICI, DISTANZA TRA LE FRONTI

Per distacco tra edifici si intende la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza.

Le distanze si misurano in orizzontale e ortogonalmente alle fronti degli edifici ed ai confini dei terreni e devono essere rispettate per ogni punto dell’edificio, locali accessori e volumi tecnici.

(*) CAPOVERSO SOPPRESSO.

Il distacco tra gli edifici é stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed é fissato altresì in minimo assoluto.

Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché il loro aggetto non ecceda  m. 1,20.

Fra le pareti cieche di costruzioni distinte, il distacco non può essere inferiore a m. 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici di altezza non superiore a un piano,  che siano realizzati a completamento di allineamenti stradali preesistenti, comunque nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

Salve tutte le altre prescrizioni di zona, l’amministrazione comunale può sempre prescrivere la costruzione continua anche su richiesta di uno dei proprietari.

46) DISTACCO DAI CONFINI E DAL CIGLIO STRADALE

Per distacco dai confini e dal ciglio della  strada si intende la distanza misurata in orizzontale e ortogonalmente fra la proiezione del fabbricato e la linea di confine e del ciglio della strada. La distanza tra due elementi è data dalla dimensione del raggio di circonferenza con centro nel punto massima sporgenza.

Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché il loro aggetto non ecceda m. 1,20.

La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a m. 5,00; sono ammesse distanze inferiori nei casi esplicitamente previsti dalle presenti norme o nelle prescrizioni esecutive del P.R.G.

Le distanze dal ciglio delle strade, esistenti e previste, sono indicate sulle planimetrie del Piano Regolatore Generale; ove non siano specificatamente previste, valgono le disposizioni relative alle distanze minime degli edifici dal ciglio stradale previste nel D.M. 01.04.1968 n° 1404 e sue successive modifiche (D.L. 30/04/1992 n° 285 e D.L. 10/09/1993 n° 360); per le strade non incluse nel D.M. valgono le disposizioni relative alle distanze dai confini di proprietà oltre che le indicazioni  previste negli elaborati del P.R.G.

47) COSTRUZIONE

Ai fini del presente regolamento per “costruzione” si intende:

·         qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo  o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale;

·         qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa, ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.

48) SOPRAELEVAZIONE

Per “sopraelevazione” si intende l’estensione in senso verticale di tutta la costruzione esistente, o di parte di essa.

49) AMPLIAMENTO

Per “ampliamento” si intende l’aumento dell’estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente  con la creazione di uno spazio supplementare

 

50) RICOSTRUZIONE

Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa, precedentemente demolita

51) RAPPORTO DI SFINESTRATURA

Indica il rapporto fra la superficie delle sfinestratura e la superficie calpestabile del vano corrispondente, con un minimo di 1/8 per altezza utile del vano non inferiore a m. 3,00 e con un minimo di 1/6 per altezza utile del vano non inferiore a m. 2,70 e di cui almeno il 50% deve essere apribile.

52) PERTINENZE

Sono “pertinenze” le cose destinate in modo durevole al servizio o a ornamento di altre cose (art. 817 Codice Civile).

Si dicono tali le seguenti opere: autorimesse, verande, recinzioni, cortili, aree verdi, attrezzature sportive e di gioco e simili, quando siano ad esclusivo servizio di edifici (residenziali) esistenti.

53) PARCHEGGIO PRIVATO

E’ un area dotata di un’idonea pavimentazione. Deve essere previsto in misura non inferiore ad un mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione (qualunque sia la destinazione funzionale) e va localizzato nella stessa costruzione o nelle sue aree di pertinenza in un raggio di 100 – 150 mt.

In base all’art.9 della Legge n.122/1989 i proprietari di immobili possono realizzare - nel sottosuolo degli stessi o nel piano terreno dei fabbricati - parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga  agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.

I parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi delle predette disposizioni non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale; eventuali atti di cessione separata sono nulli.           

Per le attività commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 300, i parcheggi pertinenziali direttamente accessibili da parte della clientela devono essere previsti in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni metro quadrato di superficie  di vendita (D.P.R.S. 11.07.2000 e L.R. n° 28/99).

TITOLO III

 

DISCIPLINA GENERALE DELL’ ATTIVITA EDIFICATORIA

 

CAPO I

 

     NORME MORFOLOGICHE: ASPETTO DEI FABBRICATI,

 DECORO E FORMA DELLO SPAZIO URBANO

 

art.52

     Campionature

 

    E’ facoltà della Commissione Edilizia e/o del Capo settore urbanistica di richiedere, in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

    In ogni caso é obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo, la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella Concessione Edilizia.

art.53  

Aspetto e manutenzione degli edifici

Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

    Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente.

    Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio, e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, etc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

    Nelle pareti esterne, come sopra definite, é vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

    Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente.          

    Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

    Se il proprietario non assolve tale obbligo, il capo settore urbanistica, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d’ufficio.

Per il recupero delle spese si applicano le disposizione di legge vigente.

(*) Negli interventi di manutenzione degli edifici e nel rifacimento dei prospetti è fatto obbligo di inserire in apposite canalizzazioni gli impianti della rete elettrica e telefonica.

 

 

 

art.54  

Arredo urbano

 

     L’inserimento di nuovi elementi di arredo, quali panchine, cestini porta-rifiuti, vasi, lampioni, parapetti, transenne, cabine telefoniche, ecc…., nonché apparecchiature ripetitive a funzione prevalentemente tecnica come tombini, grigliature, bocche antincendio, pali dell’energia elettrica, centraline telefoniche e l’impianto verde, deve qualificare e caratterizzare lo spazio urbano  e deve essere ispirato alle forme di maggiore semplicità possibile. E’ preferibile l’uso  di materiale tradizione sempre con disegno moderatamente semplice.

    Questo insieme di elementi deve essere realizzato e previsto in modo da rispondere a requisiti di ordine e decoro e non deve  costituire disturbo e confusione visiva per una migliore fruizione.

    E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici , o il diritto di veduta dei vicini.

    L’installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

Si fa espressamente divieto di utilizzare per le affissioni di qualsiasi genere le facciate degli edifici dei cittadini. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale predisporre adeguati spazi per assolvere a queste funzioni e alle necessità in occasione di eventi elettorali così come previsto dal Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari vigente (D.L. n.507/93 e succ. modif. ed integraz.).

    L’esposizione, anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, etc. é subordinata, in tutto il territorio, ad autorizzazione.

    Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da un tecnico, da cui risulti definita l’opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del materiale e dei colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l’inserimento della opera nell’ambiente architettonico o paesaggistico.

        In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

    Ove non ottemperino, il Capo settore urbanistica potrà ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.

        La Concessione dell’autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti a sensi delle norme vigenti.

    Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Capo settore urbanistica può autorizzare, dietro pagamento dalla relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

    Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località né alla libertà di transito e visuale.

    L’installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar ecc…..) nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino ecc…., di strutture gonfiabili per usi diversi (coperture di piscine od altri impianti sportivi, ecc…..) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni ecc…..é soggetta ad autorizzazione comunale, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.

    Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale  o delle indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza   agli edifici esistenti a condizione di  non ridurre il soleggiamento e l’aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera  del marciapiede non risulti comunque inferiore a m. 1,50.

    E’ opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m.2,00.

    Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.

    La superficie massima di tale costruzione non deve superare preferibilmente i mq. 6,00 e l’altezza massima totale non può superare i m. 3,00.

    Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.

    Nel caso di più richieste per l’installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare ad usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro ad una distanza minima pari all’altezza massima.

    Le installazione di tendoni o similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico;

    Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed essere  ubicate in maniera che l’installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell’igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

    Nel caso di installazioni di tendoni  o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore a 1/3 dell’area disponibile.

    L’accesso e l’uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

    Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e le ceramiche e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la prevista autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

    Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Capo settore urbanistica  potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura pubblica.

art.55

     Arredo dei parcheggi  pubblici

 

    Le aree destinate a parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni  devono essere progettate e realizzate in conformità delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Inoltre in generale devono avere le seguenti caratteristiche.

I posteggi pubblici previsti devono essere localizzati e dimensionati in previsione delle caratteristiche funzionali dell’area in cui insiste il progetto.

    Dovranno essere previsti in modo da essere realizzati evitando eccessivi sbancamenti e muri di sostegno. Dovranno essere impostati su terreno rimodellato con pendenze fino al 10% per le corsie di sosta e per la viabilità di accesso.

    La pavimentazione delle aree e della viabilità di accesso devono essere preferibilmente realizzate con soluzioni e materiali tali da consentire il percolamento dell’acqua in particolare intorno alle aiuole.

    In tutte le aree a posteggio devono trovare collocazione ove possibile, se non indicato diversamente, un adeguato numero di alberi ad alto fusto e di essenze a rapido sviluppo,  a chioma alta, disposti in modo da non precludere gli spazi di manovra e di sosta dei veicoli e da formare una cortina di protezione a eventuali fabbricati circostanti in relazione allo sviluppo completo della chioma della pianta.

    Le specie scelte devono garantire la massima resistenza ai diversi agenti inquinanti; devono avere una certa rusticità, ma non devono essere necessariamente piante autoctone; devono avere una certa solidità dei tessuti meccanici e non devono avere una eccessiva vigoria vegetativa con produzione di polloni alla base del tronco ed emissione di radici superficiali; non devono avere organi vegetali voluminosi e pesanti e non devono avere organi vegetali che attraggano gli uccelli né devono avere sostanze imbrattanti; devono essere poste con una idonea protezione dagli autoveicoli e, in funzione della specie piantumata, devono essere convenientemente dimensionate le aiuole  pertinenti e il sesto di impianto. 

art.56

     Edicole votive

 

    Le edicole esistenti nel territorio comunale, in particolare quelle di più antica fattura vanno considerate patrimonio storico  artistico, nonché elementi della tradizione votiva.

    Costituiscono a tutti gli effetti elementi di arredo urbano le edicole votive, i chioschi e gli elementi sacri posti su facciate di edifici, ai bordi delle strade, in nicchie o costruzioni  autonome  in tutto il territorio comunale. Esse vanno tutelate e salvaguardate come momenti significativi testimonianti la memoria storica della cultura popolare e religiosa di Valderice

    Ogni intervento su questi elementi deve essere pertanto finalizzato alla loro conservazione e deve perciò configurarsi come un atto rivolto alla sua preservazione nel tempo; sono ammessi quindi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo.

    Gli elementi che formano tali oggetti vanno  conservati e se è il caso adeguatamente restaurati, curati e trattati secondo la loro composizione e natura, le immagini e le raffigurazioni pittoriche, gli affreschi e gli elementi statuari non possono essere alterati, né rimossi, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Capo settore urbanistica.

    Se fanno parte di muri, edifici, manufatti edilizi, gli interventi ammessi sul supporto esterno devono comunque prevedere la loro tutela e salvaguardia. Non è possibile pertanto rimuoverli o abbatterli. In casi particolari è possibile la rimozione, salvo la ricostruzione dell’elemento, e previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio.

    E’ possibile la costruzione di nuove edicole previa presentazione di richiesta con allegato progetto.

art.57

     Sistemazione di marciapiedi ,  muretti e recinzioni

 

    L’Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali.

    I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. La quota, imputata per le parti di essi in fregio a spazi o costruzioni attraverso i quali sono accessibili mobili interni, é a carico di tutti i proprietari.

    Le strade carrabili principali possono avere il manto bituminoso.

    Le strade carrabili secondarie e in particolare modo le strade, a forte pendenza, o pedonali, e prevalentemente pedonali, nonché le scale e le gradinate devono essere selciate o basolate con pietra a faccia vista secondo la tradizione.

    Per le strade per i percorsi e gli spazi pedonali e per le gradonate che superino nella pedata i cm.40 é possibile prevedere il selciato o il basolato, l’acciottolato riquadrato da basole. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.

    I marciapiedi devono avere i cigli in pietrame a faccia vista e le facce viste devono essere lavorate con mazzuolo a puntillo grosso; se sono adiacenti a strade asfaltate, possono essere mattonellati.

    I muri sul filo stradale dovranno essere rivestiti con pietra naturale o altro materiale non deperibile, per un’altezza non inferiore a ml. 1,50 dal piano viario.

    La parte sovrastante anche se non visibile dagli spazi pubblici, dovrà essere intonacata e colorata con tinte non offendenti la vista, assorbenti la luce e tali da non deturpare l’ambiente.

    Le recinzioni dovranno essere consone al decoro ed armonizzare con l’ambiente circostante. Devono essere eseguite con tubolari in ferro orizzontali, tenuti da opportuni paletti verticali e dipinte di colore scuro (grigio scuro, verde scuro) o lasciate al naturale.

Non sono ammesse reti metalliche se non per fondi rustici.

La costruzione di marciapiedi lungo edifici prospettanti spazi pubblici potrà eseguirsi soltanto in base ad apposita autorizzazione da richiedersi nelle forme stabilite nei precedenti articoli: i marciapiedi dovranno eseguirsi secondo i tipi e le modalità adottati dal comune, e dovranno essere accessibili ai portatori di handicap ai sensi di legge.

art.58

Numeri civici e tabelle stradali

 

    L’Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del Comune. 

    A tutti gli edifici é imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

    L’apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di Legge, a carico del Comune.

    I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

    Il proprietario é tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre  vetrine o o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all’uopo destinata.

    Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono attuate a spese dello stesso.

    Il numero civico deve essere collegato a fianco della porta d’ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un’altezza variabile da m. 2,00 a m.3,00 e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario.

    In caso di demolizione dell’edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all’amministrazione, nel termine di quindici (15) giorni gli indicatori assegnatigli.

    L’eventuale impianto di illuminazione del numero civico e le condutture devono essere applicate in modo non visibile dalla strada.

art.59  

Fili telefonici, elettrici,  condotte di acque bianche, antenne TV

 

    Tutti gli interventi sugli edifici esistenti e nei nuovi fabbricati devono prevedere una revisione dei fili esterni di conduzione degli impianti telefonici, elettrici e delle condotte di acque bianche.

    Sia negli interventi sull’edilizia esistente che nella nuova edificazione bisogna prevedere interventi complessivi di sistemazione degli elementi tecnologici in appositi condotti sotterranei, orditi in relazione al tracciato viario.

    In attesa dell’intervento complessivo, comunque, tutti i fili esterni devono passare in verticale lungo le linee di perimetro ed in orizzontale lungo le linee di marcapiano delle unità edilizie.

    Le condotte di acque bianche devono essere affogate nella muratura o passare sotto la quota stradale all’interno dell’unità Edilizia servita.

     Negli edifici di nuova costruzione sulla cui copertura debbano installarsi antenne radio/televisive, nel caso in cui gli utenti siano in numero maggiore di due, è prescritta la collocazione di una antenna unica condominiale. Per gli edifici esistenti il Capo settore urbanistica ha la facoltà di prescrivere un’unica antenna centralizzata.

art.60  

Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e serbatoi

dell’acqua: aspetto estetico e formale

 

    Nelle pareti esterne dei fabbricati è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

    Caditoie e grondaie, lì dove non è possibile includerle nell’opera muraria possono essere costruite in aderenza alla muratura.

     Esse devono seguire l’ordito architettonico delle facciate ed essere allocate (verticalmente) lungo le linnee di raccordo tra le unità edilizie. Devono essere realizzate in materiale di colore scuro preferibilmente tradizionale, o in rame.

    Le canne fumarie e fecali devono essere realizzate, quando è possibile e le condizioni dello sviluppo della proprietà nei vari piani lo consentano, all’interno dell’unità edilizia e comunque negli spazi di pertinenza interni alle unità edilizie (chiostrine, cortili etc..).

    I serbatoi dell’acqua vanno collocati in modo da non essere visibili sul fronte strada e comunque all’interno dei volumi degli edifici, nei sottotetti o su terrazzi in modo che non superino la quota del relativo parapetto in muratura.

art.61

     Aggetti e sporgenze

 

    Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati:

a)    aggetti e sporgenze superiori a cm.10, fino all’altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;

b)    porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada é fornita di marciapiedi, e a m. 2,50 se la strada ne é priva.    

    Il basamento dei fabbricati non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

    Sono vietati i gradini sporgenti nelle strade, o in luoghi di uso pubblico, salvo specifiche autorizzazioni dell’autorità Comunale.

    Sono vietati i cavalcavia e gli archi che attraversano le strade e qualunque altra opera che alteri la continuità dell’allineamento stradale e ingombri il suolo e l’area pubblica.

    art.62  

Balconi

 

I balconi in aggetto e le pensiline  sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente alle seguenti condizioni:

  • L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m. 3,00 dal piano del marciapiede o a m. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell’aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto.

    I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada  e comunque non più di ml. 1,50.

    I balconi non prospicienti la pubblica via non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del quinto del distacco dal confine del lotto e comunque non più di ml. 1,50.

    Non è consentita la realizzazione di balconi in aggetto nelle strade di larghezza inferiore a m. 6,00.

    I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

    I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00.

    Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

    Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l’eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

 art.63

Infissi e serramenti

 

    Nei fabbricati che limitano con le vie, le porte dei piani terreni e i cancelli non possono farsi aprire verso l’esterno, su area delle strade; le finestre del piano terreno non possono essere munite di persiane o serramenti che si aprono all’esterno verso la strada ad un’altezza minore di m. 3,20 dal suolo.       Le finestre i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela o di altre simili materie, ma di serramento con vetri o cristalli.

    Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre dei balconi dovranno essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per l’intero singolo caseggiato.  

art.64  

Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici:

ripristino di suolo pubblico

 

    L’assuntore dei lavori, ove l’esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all’ufficio Tecnico Comunale e agli Enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.

    Ultimati i lavori, le opere di ripristino relativi alle aree pubbliche devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

    La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio tra le parti, con la relazione di apposito verbale.

    La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguito a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese del titolare dell’autorizzazione e della Concessione Edilizia in solido con l’assuntore dei lavori. Tali spese, previa liquidazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, devono essere rimborsati entro 15 giorni dall’invio di pagamento, in difetto, si procede in via forzosa.                         

    art.65

     Servizi Igienici

    I servizi igienici relativi alle singole unità immobiliari dell’edilizia esistente del territorio comunale, nei casi in cui è ammessa la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia, vanno ricavati all’interno delle stesse unità edilizie. E’ fatto divieto di allocare i servizi igienici sui balconi o con nuovi aggetti sulle strade, o anche nelle chiostrine e cortili interni alle unità edilizie.

    I servizi igienici già ricavati in difformità alle presenti norme devono essere rimossi in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione Edilizia, ripristinando contestualmente le primitive condizioni e ricavando i servizi all’interno delle unità immobiliari o delle unità edilizie.

   

                                              CAPO II

 

 ACCESSI E FRUIBILITÀ’

 

art.66

     Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni

 

    L’accesso dei veicoli, dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni, é consentito tramite passi carrabili; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso é consentito da quello a minor traffico. L’accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando é giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

    L’accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non é consentito nei seguenti casi:

a)    lo spazio privato implichi funzioni di parcheggio, autorimesse d’uso pubblico, di negozi, laboratori, depositi e simili che richiedono passi carrabili multipli;

b)    lo spazio privato non permette al proprio interno l’inversione di marcia e l’immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.

    E’ concessa, a spese dell’edificante e a cura dell’Amministrazione Comunale, l’apertura nella cordonatura del marciapiede di passi carrabili per l’accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti condizioni:

a)    la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 4,50 m. e superiore a 6,50 m.;

b)    la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non deve essere inferiore a 10 m., fatti salvi i casi di comprovata impossibilità;

c)    la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m. e ancora la distanza dello stesso dal confine di proprietà non deve essere inferiore a 1,00 m..

    L’accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:

a)    rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni o con carrelli;

b)    tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4,50 m., per il collegamento del primo con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.

    Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o a l’uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento devono essere protetti da opportuni ripari verticali.

    Devono in ogni caso essere rispettate le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

art.67

     Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente impedite: luoghi da sottoporre a particolare disciplina

 

    Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o portatori di minorazioni sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le soluzioni progettuali urbanistico-edilizie devono tendere alla eliminazione delle “barriere architettoniche”, cioè degli ostacoli di natura fisica e psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie.

I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisicamente impedite nelle loro capacità motorie, visive e uditive, ad integrazione di quelli elencati dalla legge e sulla base del presente Regolamento, sono:

a)    le nuove costruzioni a destinazione d’uso residenziale;

b)    le nuove costruzioni destinate o destinabili ad usi misti e produttivi, allorché non abbiano ad assolvere esigenze operative che debbano escludere per ragioni tecniche o di sicurezza tale accessibilità;

c)    le costruzioni recuperate quanto meno per le parti di esse ove l’accesso delle persone fisicamente impedite appaia possibile e conveniente;

d)    gli spazi di ogni altra costruzione, nuova o recuperata, coperti o scoperti, dove, a causa della loro funzione collettiva, debba essere assicurata la fruibilità degli spazi stessi da parte di tutti.  

 

 

art.68

     Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle

persone fisicamente impedite: requisiti

 

    Negli spazi e nelle costruzioni elencati agli articoli precedenti,  ad  integrazione di quelli espressamente indicati dalla legge, devono essere garantiti:

a)    l’accesso ai medesimi o, quanto meno, ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone nelle costruzioni con più di tre, o più di due se costruiti su “pilotis”, piani abitabili fuori terra allorché tali mezzi non raggiungano il piano stradale e le parti destinate anche parzialmente al parcheggio sul suolo privato;

b)    attraverso rampe indipendenti abbinate alle scale, di larghezza non inferiore a 1,30 m., di lunghezza non superiore a 10,00 m., di pendenza compresa fra il 5% e l’8%, convenientemente protette ai loro lati e pavimentate con materiale antisdrucciolevole;

c)    la disponibilità di almeno un ascensore di dimensione interna minima di 0,90 m. x 1,30 m., con apertura della cabina posta sul lato più corto attraverso porta a scorrimento laterale di larghezza non inferiore a 0,90 m.;

d)    l’inclinazione delle rampe delle scale in ragione di gradini con alzata non superiore a 17 cm. e pedata non inferiore a 30 cm.;

e)    l’attrezzatura di queste ultime con corrimano continuo ed eventualmente anche centrale quando la larghezza della rampa superi 1,50 m.;

f)    una larghezza minima delle piattaforme di distribuzione, anche se servite dal solo ascensore, di 1,50 m.;

g)    la fruibilità dell’alloggio mediante portoncini di ingresso e porte interne ivi comprese quelle di accesso alla cucina e ad almeno un locale igienico con più di tre apparecchi di larghezza non inferiore a 0,80 m. e, in particolare, l’uso di quest’ultimo da parte delle persone vincolate all’uso della sedia a ruote;

h)    la fruibilità dei servizi comuni nelle costruzioni nuove e recuperate, nelle stesse costruzioni deve essere assicurata la fruibilità di almeno un gabinetto mediante porte di accesso prive di dislivello e non inferiori a 0,80 m.;

i)     la manovrabilità degli essenziali comandi elettrici dell’alloggio, che non devono essere posti ad un’altezza superiore a 0,90 m. dal pavimento.  


CAPO III

 

 NORME IGIENICO – SANITARIE

 

art.69  

Requisiti di legge

   

    Tutti i locali di abitazione devono avere i requisiti igienico sanitari stabiliti dalle Leggi sanitarie e dalle istruzioni Ministeriali 20.06.1896 e sue successive modifiche con Decreto Ministeriale 05.07.1975.

    In particolare debbono adeguarsi a quanto stabilito dai successivi articoli.

art.70  

Spazi interni agli edifici

 

    Negli spazi interni definiti dall’art. 52 del  presente Regolamento, come “ampio cortile e patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione.

    Sono consentite soluzioni a grandi cortili chiusi purché siano rispettate  le seguenti condizioni:

·         la normale libera tra pareti fronteggianti sia il doppio dell’altezza di ciascun corpo di fabbrica;

·         la superficie di essi sia sistemata a giardino con alberatura e tutte le rimanenti superfici siano regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati;

·         la normale, condotta dal baricentro di ciascuna finestra di ambienti di abitazione, abbia comunque una dimensione libera non inferiore a m.10;

·         siano accessibili da locali di uso comune;

·         siano realizzate rientranze nei perimetri dei cortili solo quando la loro profondità sia pari al lato aperto sul cortile stesso.

Non sono consentite nei “cortili” costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

L’uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile é consentito ove intervenga il nulla osta dell’Autorità Sanitaria e dei Vigili del Fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del “cortile”, se non completamente traforati o translucidi, e per l’altezza del solo piano terreno

    Negli edifici ad un solo piano e nelle case unifamiliari, anche se a schiera, è consentita la soluzione a patio interno. E’ permessa la costruzione di cavedi allo scopo di dare aria e luce ai seguenti locali: servizi igienici e bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici o di lavoro nonché di:

·         scale che collegano più di due piani;

·         corridoi e disimpegni comunicanti, quando superano i 12 mq. di superficie o gli 8 m. di lunghezza;

·         magazzini e depositi in genere;

·         autorimesse di solo posteggio;

·         locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;

·         lavanderia e stenditoi;

·         stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d’uso.

I cavedi, oltre alle caratteristiche stabilite dall’art. 52 – punto 30 – lettera e), devono soddisfare alla condizione che la normale libera misurata da una finestra  al muro opposto deve avere la misura minima di mt. 3,00.

    Negli spazi interni definiti dal presente R.E. come “chiostrine”, salve particolari prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle Prescrizioni Esecutive del P.R.G.,   possono affacciare soltanto disimpegni verticali ed orizzontali, depositi e locali igienici, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura. Nelle zone in cui è consentita la costruzione a confine possono essere realizzate  chiostrine comuni a più proprietari, ferme restando le dimensioni date.

     Nelle “chiostrine” non vi possono essere né sporgenze, né rientranze.

    Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

art.71

     Distanze minime tra pareti finestrate

 

    Nei nuovi edifici  la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti é di m.10,00.

    Nella zona di espansione edilizia é anche necessario che, qualora uno dei due edifici sia più alto di m. 10,00 la distanza minima sia pari all’altezza del fabbricato più alto.

        Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici previsti in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche.

    Sono ammesse distanze inferiori a quelle dei superiori paragrafi nel caso di demolizioni e ricostruzioni di edifici nel vecchio centro urbano sui vecchi allineamenti, salvo le norme e le prescrizioni delle leggi speciali, fermo restando che detti ambiti urbanistici (progetti d’ambito) devono essere localizzati dal Consiglio Comunale. (vedasi N.T.A. allegate al P.R.G.)

art.72

     Uso dei distacchi tra i fabbricati

 

    I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

art.73  

Scarichi e convogliamento acque luride

 

    Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno o gabinetto, dovrà avere il proprio sifone idraulico e deve essere dotato di acqua corrente. I collettori discendenti di acque luride saranno provvisti di sifone idraulico successivamente ad ogni attacco di tubo di scarico che si converge. Detto sifone può essere posto ad ogni piano di fabbricato successivamente alla serie di attacchi di ciascun appartamento.

    I condotti di scarico saranno formati da tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto impermeabile, e con giunture ermetiche.

    I tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a cm.12, la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso, ma non mai minore all’1%, e dovranno essere allacciati alla fogna stradale.

    Non é consentita nell’ambito urbano la costruzione di pozzi neri o impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.  

art.74  

Acque piovane - grondaie e pluviali

 

    Le acque delle coperture devono essere raccolte in canali impermeabili di gronda, sufficientemente ampi, per riceverle e condurle a capaci tubi pluviali verticali sino al piano di strada.

    In detti canali di gronda, come nei tubi pluviali, é assolutamente vietato immettere le acque luride.

    I tubi pluviali di scarico delle acque dei tetti devono essere in numero sufficiente, di diametro conveniente per smaltire la pioggia e non mai inferiore ai cm. 7 ed applicati esternamente ai muri perimetrali.

    In ogni caso, i terminali dei pluviali dovranno essere formati con tubi di ghisa o di altro materiale impermeabile e resistente agli urti almeno per m.3,00 dal suolo.

    I pluviali non dovranno avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e dovranno risultare perfettamente impermeabili.

    Per la costruzioni esistenti all’atto di entrata in vigore del presente Regolamento, é consentito che i tubi terminali aggettanti su suolo pubblico restino esterni ai fabbricati anche per gli utili 3,00 m. finché l’Autorità Comunale non ne prescriverà l’incasso.

    I proprietari delle case hanno l’obbligo di mantenere in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi pluviali.

    Le acque piovane dei tetti e quelle provenienti dalle corti e dai giardini dovranno essere incanalate unitamente o separatamente alla acque reflue e convogliate nella fogna bianca stradale ove essa esista. La conduttura sotterranea dovrà essere fatta con tubi di materiale impermeabile a congiunture ermetiche. Nelle vie ove manchi la fogna bianca, ma vi si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immesse in questi le acque piovane dei tetti e dei cortili.

    Negli edifici cimiteriali, qualora la copertura abbia un effettivo carattere speciale dal punto di vista architettonico e decorativo e sia realizzata con materiali speciali che ne fa assumere valore preminente nella costruzione, su parere della Commissione Edilizia, il capo settore urbanistica, potrà con deroga, autorizzare che vengano omessi sia il canale di gronda che i pluviali, a condizione che la soluzione per lo smaltimento delle acque meteoriche sia accettabile ed esse non defluiscano su suolo pubblico fuori del lotto.       

art.75

     Forni, focolari, camini, condotti di calore, canne fumarie

 

    Il nulla osta dei Vigili del Fuoco é indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui al presente Regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale.

    Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

    Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolari e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

    I camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall’Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l’inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.        

art.76

Scale

 

    Ogni rampa di scala dovrà essere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita con un minimo di 120 cm. per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

art.77

     Fabbricati in terreni con forte pendenza

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

    Nelle costruzioni fatte dove il terreno é a forte pendenza (*) ( se maggiore o uguale al 35% ) e vengono effettuati tagli o sbancamenti a mezza costa, é proibito che i muri di sostegno dei terrapieni siano adoperati come pareti del fabbricato. In simili casi dovrà essere costruita tra il muro di sostegno e le strutture portanti del fabbricato una intercapedine praticabile, della larghezza almeno di cm. 80.

    Tale intercapedine dovrà essere costruita solo se la stessa supera i ml.2,40 di dislivello tra il calpestio del piano più basso e la relativa sistemazione esterna.

   Tutti i progetti in cui siano previsti scavi e/o reinterri dovranno essere conformi a quanto previsto dalla D.Lgs n° 4 del 16 gennaio 2008 e cioè dovranno prevedere in fase progettuale le modalità di utilizzo del materiale in esubero derivante dagli scavi in sito. Se il progetto d’intervento che produce le terre e rocce che, motivi vari, non individua con certezza l’effettivo utilizzo e non viene indicata la loro destinazione, le stesse sono da considerarsi rifiuto e come tali dovranno essere gestiti in conformità alla disciplina prevista dal Titolo IV del D.Lgs n° 152/2006. Il tutto in conformità al D.A. del dicembre 2008 “ linee guida sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell’entrata in vigore del D,Lgs. N° 4 del 16 gennaio 2008”.

art.78  

Piani interrati

 

        I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al disotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici, o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.

    Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell’ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

    La aerazione può essere forzata o naturale; in tale ultimo caso essa deve essere ottenuta mediante aperture in comunicazione con intercapedini di idonea dimensione. Qualunque sia il sistema di aerazione  dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria.

     I piani cantinati non possono essere destinati  a residenza o ad usi connessi con essa (uffici, attività produttive); possono essere utilizzati per attività commerciali solo quando abbia l’altezza utile netta non inferiore a mt. 3,00.

art.79  

Piani seminterrati

 

    I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, pubblici esercizi, attività commerciali, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, etc..., a condizione che abbiano l’altezza utile netta (interna) non inferiore a m.3,00, salvo le maggiori altezze prescritte da specifiche prescrizioni di legge e, che le unità immobiliari di cui fanno parte presentino almeno un lato totalmente fuori terra.

    Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l’aerazione, le dimensioni planimetriche e l’isolamento dall’umidità.

    Il pavimento deve posare su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico devono risultare  attraverso una relazione  con calcoli ed elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia, al di sotto del piano di posa del vespaio, devono  essere dotati per ogni ambiente abitabile posto sotto il piano stradale, ad eccezione di servizi igienici, cucine e disimpegni, di finestrature  collegate direttamente con l’esterno pari a 1/20  della superficie utile servita  e in aggiunta deve essere assicurato un ricambio d’aria attivo pari a 4 mc/h mc.

    L’Amministrazione comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.

    Eventuali locali il cui soffitto sia più basso del limite sopra indicato, possono essere utilizzati per destinazioni accessorie quali cantine, depositi, magazzini, autorimesse ed impianti tecnici a servizio dell’edificio.

art.80

Piani terreni

 

    I piani terreni, se adibiti ad abitazioni, uffici, pubblici esercizi, attività commerciali, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico ecc…. e se privi di sottostante piano seminterrato, devono avere l’altezza interna utile non inferiore a m. 3,00, salvo diversa specifica prescrizione di legge.

     I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere i seguenti requisiti:

  • altezza minima di m.3,00 misurata dal piano di pavimento al soffitto o all’intradosso della volta, a 2/3 della monta;
  • vano di porta, vetrina o finestra all’aria libera di una superficie complessiva pari ad 1/8 della superficie degli ambienti con apertura a riscontro o aerazione forzata nei locali aventi una lunghezza superiore a m.7,00
  • la disponibilità di un gabinetto per ogni locale.

Può essere realizzata la costruzione di soppalchi a condizione che:

  • ciascuna altezza non risulti inferiore a m.2,40;
  • la superficie del soppalco non superi i 2/5 della superficie dl vano da soppalcare;
  • non siano eretti dei tramezzi che determinino dei vani ad illuminazione ed aerazione indiretta.

    I piani terreni adibiti a magazzini o autorimesse per una sola autovettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,30, salvo diversa prescrizione di legge

art.81

Terrazze

 

    Le terrazze dovranno avere pendenza, bocchette e canali di gronda sufficiente per un pronto scarico delle acque piovane .

    Il loro pavimento non avrà mai il livello più alto del pavimento delle stanze abitabili, che abbiano accesso sulle terrazze stesse.

    Tra il solaio della terrazza ed il soffitto dei vani sottostanti abitabili vi dovrà essere sempre quanto previsto per i locali sottotetto.

  art.82     

Piani sottotetto e soppalchi

 

    I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l’altezza media  utile è di m. 2,80 e l’altezza minima non inferiore a m. 2,20, e se l’isolamento delle coperture è realizzato con camere d’aria (spessore minimo cm.15), o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell’Ufficiale Sanitario.

    La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,40 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

    La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

    Nei locali con destinazione d’uso commerciale  o terziaria i soppalchi devono assicurare una adeguata circolazione dell’area e, fermo restando alcuni punti di contatto di natura strutturale, il piano di calpestio del soppalco deve essere staccato dalle pareti del locale circostante almeno per tre lati.

art.83

Gabinetti e locali igienici

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

    Tutti gli alloggi devono essere dotati almeno di una stanza da bagno. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, vasca da bagno o doccia, lavabo.

    Per le camere affittate separatamente dovrà esservi almeno un gabinetto e un lavabo con bagno o doccia per ogni gruppo di tre camere situate allo stesso piano.

    I locali destinati a dormitori, a convitti ed educandati, avranno almeno un gabinetto per ogni sei persone.

    Per gli alberghi saranno osservate le disposizioni legislative vigenti in materia.

    Ogni bottega o pubblico esercizio deve essere dotato di un gabinetto con lavabo ed acqua corrente a servizio esclusivo della bottega o del pubblico esercizio.

    Ogni industria, officina o bottega artigiana avrà almeno un gabinetto ed un lavabo ogni sei persone.

    Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, in conformità alle vigenti leggi, da esprimersi in sede di esame del progetto, potranno essere consentiti l’accesso diretto ai locali igienici delle stanze da letto e aerazione artificiale dei medesimi.

    Ai gabinetti e alle latrine non si potrà accedere dalle cucine, quand’esse fossero anche provviste di anticesso.

    Le stanze di abitazione dovranno essere separate dai cessi per mezzo di un corridoio o mediante anticessi.

(*) Sono fatti salvi i casi in cui il bagno è previsto all’interno delle camere da letto. In questi casi non è necessario dotarli di antibagno. Ciò viene esteso anche alle attività turistico ricettive.

    Il pavimento e il rivestimento delle pareti di essi fino all’altezza di almeno m.1,50, dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

    Le pareti che dividono i gabinetti degli altri locali, non dovranno avere lo spessore minore di m.0,10.

    I vasi da cesso dovranno essere muniti di sifone a chiusura idraulica e di cassetta a cascata o a zaino o da incasso, capace di cacciare non meno di litri 8 di acqua per volta; esse dovranno essere dotati di acqua corrente.

    Gli orinatoi saranno dotati di una quantità sufficiente di acqua.

    Per ciò che concerne i requisiti igienici e tecnologici si rimanda quando previsto in capitoli specifici delle presenti norme.                  

art.84  

Norme comuni a tutti i piani abitabili

 

    In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 delle superfici del pavimento con un minimo di mq.0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non é stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze uguali o superiori a m.3,00; l’aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l’altezza interna da m.3,00 a m.2,70 intendendosi per tale misura il minimo assoluto. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non é obbligatorio, soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.6,00 e superficie inferiore a m.7,20.

    Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq.5,00, i vani abitabili non inferiore a mq.9,00.

    Negli alloggi deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14,00 per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq.10,00 per ciascuno dei successivi.

    Le stanze da letto debbono avere una superficie abitabile minima di mq.9,00 se per una persona e di mq.14,00 per due persone.

    Ogni alloggio deve essere dotato di un soggiorno di almeno mq.14,00.

    Ogni alloggio deve avere un bagno con tre pezzi sanitari e con una superficie abitabile non inferiore a mq.2,50.

    Il monolocale adibito ad abitazione deve avere una superficie abitabile minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq.30,50.

    Il bivano adibito ad abitazione deve avere una superficie minima di mq.40,00.

    La conservazione delle minori superfici esistenti può essere autorizzata per i locali di soggiorno e di servizio, negli interventi sugli alloggi esistenti.

    Nelle mansarde, nei sottotetti e nei seminterrati la minima distanza tra il pavimento e il soffitto finiti non deve comunque essere inferiore a m.2,20 fermo restando l’altezza media prescritta per ciascun locale.

    L’altezza media può essere ridotta:

a) a 2,40 m., nei gabinetti e negli anti gabinetti degli edifici con destinazione non residenziale; negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;

b) a 2,20 m., negli anti gabinetti e nei disimpegni degli edifici con destinazione residenziale; nei locali non destinati alla permanenza di persone.

    La conservazione delle minori altezze esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli edifici esistenti.

    Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l’accesso diretto ai locali delle stanze da letto e aerazione artificiale dei medesimi. 

art.85

     Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

 

    Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall’approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili.

    Tali migliorie comprendono almeno l’eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L’Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle Leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungono a sua giudizio un livello igienico accettabile. 


CAPO IV 

 

NORME  TECNOLOGICHE

 

art.86  

Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche

 

    Le norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici devono possedere per soddisfare, almeno al livello di soglia, le esigenze dell’uomo e della collettività.

    I requisiti normali sono i seguenti:

·       tecnici e igro-termici;

·       illuminotecnici;

·       acustici;

·       relativi alla purezza dell’aria;

·       relativi ai servizi tecnologici;

·       relativi alla fruibilità;

·       relativi alla sicurezza;

·       relativi alla impermeabilità e secchezza;

·       relativi alla durabilità;

·       energetici ed ecologici.

    Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di edilizia sperimentale.

    Esse sono altresì vincolanti, negli interventi sugli edifici esistenti, per quanto compatibile con le opere previste e con l’incidenza dei costi dell’adeguamento sul costo complessivo di tali opere.

    Ove questi interventi interessino  edifici o loro parti soggette a tutela, l’applicazione delle norme tecnologiche è subordinata al rispetto delle disposizioni previste per legge.

    Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o da regolamenti.

art.87

     Requisiti termici e igrotermici

 

    Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che si abbiano in ogni locale, in particolare nei mesi freddi e nei mesi caldi, temperature dell’aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti, adeguate alla destinazione d’uso.

    La temperatura di progetto dei locali e degli spazi interni riscaldati non deve essere superiore a 20°C.

    Temperature maggiori possono essere previste:

a) nei locali degli ospedali, delle cliniche, delle case di cura e similari,

    destinate alle attività sanitarie

b) nei locali destinati a piscine, saune  e attività assimilabili;

c) nei locali degli edifici destinati ad attività produttive o funzioni

    assimilabili, ove richieste dal ciclo tecnologico.

    Il valore di tali maggiori temperature deve essere giustificato con elementi oggettivi.

    La temperatura di progetto deve essere uguale per tutti i locali e gli spazi riscaldati degli alloggi non inferiore  a 17°C.

    La velocità dell’aria prevista in progetto per le zone dei locali fruite dalle persone, ove essi siano serviti  da impianti di condizionamento o di aerazione oppure siano dotati di aeratori o di canne di aerazione, non deve eccedere i seguenti valori:

  • 0,25 m/s, se i locali non sono destinati ad attività produttive o assimilabili;
  • 0,50 m/s, fatta eccezione per gli eventuali maggiori valori richiesti dal ciclo tecnologico, se i locali sono destinati ad attività produttive o assimilabili.

    Le parti opache delle pareti dagli alloggi non devono essere sede di condensazioni permanenti nelle condizioni di occupazione e di uso previste in progetto.

    Le parti opache delle pareti dei locali di soggiorno non devono essere sede, nelle medesime condizioni, neanche di condensazioni passeggere.

art.88

     Requisiti illuminotecnici

 

    Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.

    L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

  • i locali destinati a uffici, la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
  • i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
  • i locali destinati ad attività che richiedano particolari condizioni di illuminazione;
  • i locali non destinati alla permanenza di persone;
  • gli spazi di cottura;
  • gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

    Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la “visione lontana”.

    Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, dedotte quelle poste entro i primi 0,60 m. di altezza, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

    La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli alloggi esistenti sempre.

    Le pareti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che  consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

art.89

     Requisiti acustici

 

    Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi.

    Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti in loro locali non superino nei restanti locali, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.

    Le coperture  degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei locali sottostanti dalla grandine e dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.

    Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione non sia inferiore a 30 dB.

    In zone particolarmente rumorose, il capo settore urbanistica può prescrivere isolamenti acustici normalizzati aventi indici di valutazione maggiori di quello normato e tali da tutelare le esigenze della destinazione residenziale; il richiedente deve attenervisi.

    Le pareti perimetrali interne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, isolamenti acustici normalizzati i cui indici di valutazione non siano inferiori ai seguenti valori:

  • pareti contigue con spazi comuni destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;
  • pareti contigue con altri alloggi;
  • pareti contigue con locali destinati a pubblici esercizi o ad attività artigiane, commerciali, culturali, industriali, ricreative, sportive 50 dB.

    Ove nei locali destinati a pubblici servizi siano presumibili in esercizio livelli sonori superiori a 80 dB (A) il capo settore urbanistica può prescrivere per le loro pareti perimetrali isolamenti acustici normalizzati aventi indici di valutazione maggiori di quelli normati e tali da tutelare le esigenze della destinazione residenziale; il richiedente deve attenervisi.

    L’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio standardizzato, dedotto da misure in opera a porte e finestre chiuse, non deve superare 68 dB nei locali di soggiorno degli alloggi allorché sul pavimento finito dei locali sovrastanti venga azionato un generatore di calpestio normalizzato.

    Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di soggiorno di un alloggio, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, da uno degli apparecchi o degli impianti tecnologici installati permanentemente in altri locali o spazi dell’alloggio o in altri alloggi o in locali e spazi comuni anche esterni all’edificio o in locali e spazi appartenenti ad altri edifici, non deve superare 30 dB (A) se il funzionamento dei detti apparecchi o impianti è continuo, 35 dB (A) se è discontinuo.

    Nei casi in cui è previsto bisogna rispettare quanto previsto nella Circolare Regionale dell’Assessorato Territorio e Ambiente del 20 agosto 1991 prot. n° 52126, nonché delle altre disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

 art.90

     Requisiti relativi alla purezza dell’aria

 

    Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.

    L’aerazione dei locali può essere naturale oppure attivata con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.

    Devono fruire di aerazione almeno attivata:

  • i locali destinati ad uffici, i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, i pubblici servizi;
  • i locali destinati a servizi igienici e gli spogliatoi, esclusi gli antigabinetti degli edifici residenziali;
  • i locali anche non destinati alla permanenza di persone, che non possono fruire di adeguata aerazione naturale;
  • gli spazi di cottura.    

    I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno, opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili.

    Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano persone o animali devono essere abbattute presso le sorgenti medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano.

    Gli edifici e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l’immissione nei locali sia dell’aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinanti prodotti in altri locali.

    Le parti apribili dei serramenti esterni dei singoli locali degli alloggi, ove questi fruiscano di aerazione naturale, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non devono avere aree inferiori a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

    I coefficienti di ricambio dei gabinetti ciechi degli alloggi devono avere valori di progetto non minori dei seguenti:

·       aerazione continua 6 mc/hmc;

·       aerazione discontinua 12 mc/hmc.   

    I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali.

art.91  

Requisiti relativi ai servizi tecnologici

 

    Gli edifici possono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di almeno i seguenti servizi fondamentali:

  • eventuale aerazione attivata;
  • riscaldamento;
  • distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica;
  • raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi;
  • trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di tre, o di due se costruiti su pilotis, piani abitabili fuori terra;
  • protezione dai rischi connessi con la presenza dell’impianto elettrico;
  • protezione dagli incendi.

Gli alloggi devono poter fruire di almeno i seguenti altri servizi:

  • distribuzione dell’acqua calda nei locali di servizio, apparecchi di produzione esclusi;
  • distribuzione del gas di rete o del gas liquido;
  • espulsione dei gas combusti. 

    Gli impianti e i sistemi permanenti al servizio degli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali.

    In particolare devono essere ubicate in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette:

  • gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o di parti comuni di un medesimo edificio;
  • i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas.

art.92

     Requisiti relativi alla fruibilità

 

    I materiali impiegati nella costruzione degli edifici non deve emettere odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.

    La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.

    Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.

    Gli arredi interni devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie di accesso.

    Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.

    Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso.

    Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.

    Gli alloggi progettati per uno o due utenti virtuali devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura, di un gabinetto con più di tre apparecchi, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.

    Gli alloggi progettati per tre o più utenti virtuali devono essere dotati di almeno una cucina, di un gabinetto con più di tre apparecchi aerato e illuminato direttamente dall’esterno, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.

    I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno uno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d’uomo.

    I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una razionale utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell’arredamento.

    Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati di spazi per la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza urbana, pavimentati e riparati dalle azioni meteoriche.

    Ove si voglia prevedere per determinati locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali, gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari.     

art.93

     Requisiti relativi alla sicurezza

 

    Gli edifici e i loro elementi costituiti devono permanere stabili nelle condizioni di impegno.

    I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone.

    I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale.

    La loro altezza non deve essere minore di m.1,10.

    Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

    L’installazione di apparecchi a fiamma non é consentita nei locali ciechi.

    Gli edifici, in relazione alla destinazione, alla altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio, dell’incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

    Le facciate degli edifici, ove siano continue o semicontinue, devono essere progettate e realizzate in modo da impedire, in caso di incendio, il passaggio di fumi tra locali contigui di facciata.

    I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall’interno e dotati di una o più parti apribili.

    Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle persone, esterni e interni degli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.

    L’illuminazione artificiale di emergenza, ove ritenuta necessaria, può essere prescritta dal capo settore urbanistica, sentita la Commissione Edilizia.

    I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti.

    Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni e interni agli edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni metereologiche normali, e sporti insidiosi.

    Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.

    Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione.

CAPO V

 

 NORME  RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE E

A  SERVITÙ DI UTILITÀ PUBBLICA

 

art.94

     Manutenzione delle aree

 

    Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico, ed non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.

    Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

 

art.95

Interventi relativi ad aree scoperte

 

    Sono definiti come relativi ad aree scoperte, gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l’edificazione.

    Gli interventi relativi ad aree scoperte devono:

a) essere definiti in elaborati grafici in scala adeguata che rappresentino le sistemazioni proposte riguardanti il terreno, le alberature con le essenze di queste, le eventuali opere murarie ed ogni altro elemento significativo del progetto;

b) essere accompagnati da una relazione che illustri la compatibilità della vegetazione proposta con l’ambiente nel quale ricadono.

    Tali interventi sono assentibili attraverso le procedure stabilite per gli interventi ai quali vengono associati, quando sono autonomi, mediante autorizzazione.

    L’abbattimento di alberi di alto fusto é soggetto alla preventiva autorizzazione comunale da conseguirsi con provvedimento formale espresso.

    Non sono soggette alla autorizzazione di cui al comma precedente le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest’ultimo strettamente connesse.

art.96

     Depositi su aree scoperte

 

    I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui alle presenti norme.

    L’autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per rassicurare l’igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

    La richiesta di autorizzazione, deve essere motivata e deve indicare l’ubicazione, l’entità, la durata, lo stato dei luoghi al momento della richiesta e ogni altra notizia che valga a precisare la richiesta.

    Il capo settore urbanistica potrà rilasciare l’autorizzazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento indicando chiaramente i limiti, la durata e l’entità.

    Allo scadere del termine se l’autorizzazione non é rinnovata l’area dovrà essere liberata dal deposito e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi precedente, salvo diverse indicazioni contenuti  nel provvedimento di autorizzazione.  

    In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il capo settore urbanistica potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

art.97

     Tabelle di affissione e corpi illuminanti

 

    Il Comune ha facoltà di collocare per servizio pubblico, sui muri esterni degli edifici privati, e senza pagare alcun compenso ai proprietari degli immobili, oltre alle tabelle delle vie e dei numeri civici, le lapidette dell’altitudine del luogo, i fanali della pubblica illuminazione, le loro mensole di sostegno, i fili per la luce elettrica e le tabelle per l’ affissione degli avvisi pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente (D.L. n.507/93 e succ.mm.ii.), a condizione però di non creare pregiudizio o danno per gli edifici.

 

 

art. 98 

Recinzioni angoli morti

 

    Dove esistono angoli o spazi morti fra gli edifici, in seguito a voto della Commissione Edilizia, il Capo settore urbanistica potrà disporre l’esecuzione delle opere che siano giudicate necessarie per impedire inconvenienti contro il decoro, l’igiene e la sicurezza.

art.99

Rimozione di tabella e di recinzioni comunali

 

    E’ vietato ai rispettivi proprietari di immobili di rimuovere o alterare le opere di cui ai due precedenti articoli.

    Se a causa di lavori da eseguire nei muri in cui queste si trovano, occorrerà rimuoverle, bisognerà preventivamente farne espressa domanda all’autorità Comunale.

    Qualora a causa di riparazioni o ripuliture del prospetto, fossero danneggiate le tabelle o le opere previste dai due articoli precedenti, esse dovranno essere ripristinate e restaurate a cura e spese del proprietario dell’edificio.

CAPO VI

 

 NORME DI BUONA ESECUZIONE

 

 

art.100     

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

 

    Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

 

art.101     

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

 

    I proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di sicurezza e di stabilità richiesti dalle norme vigenti.

    Quando un edificio o parte di esso, minacci rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, quale autorità di protezione civile, sentito il parere del tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l’esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

    La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, é a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

    Nel caso di opere con puntelli e organi metallici per lavori di consolidamento provvisorio, la durata degli interventi non può essere superiore a mesi due.

    Trascorso il termine suddetto senza che il proprietario abbia provveduto ad eseguire i lavori necessari, si procederà a norma di legge d’Ufficio.   

 

CAPO VII  

 

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

 

art.102

     Occupazione temporanea o permanente di spazio,

suolo e sottosuolo pubblico

 

    E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica dell’A.C., il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene o incolumità.

    Il Capo Settore potrà consentire l’occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al manufatto che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l’esigenza della viabilità.

    Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme del presente regolamento.

    E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica  autorizzazione comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori,  compresi quelli di ripristino.

    Il rilascio della suddetta autorizzazione é subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali delle spese non rimborsate dagli interessi.

    Il Capo Settore può concedere l’occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con  canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà però, rispettare le norme dettate dal presente regolamento.

    Il concessionario, in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l’uso del suolo pubblico, é tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.         

    Per tutti i casi sopra indicati la richiesta dovrà contenere l’ubicazione, la superficie da occupare, la durata, la causale, le condizioni e le modalità di occupazione del suolo. Alla domanda sarà acclusa una planimetria in scala adeguata dell’area di cui si richiede l’occupazione.

art.103

     Rinvenimenti e scoperte

 

    Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull’obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico artistico o archeologico, il committente, il direttore e l’assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere.

    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

    Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

art.104

Uso di discariche e di acque bianche

 

    I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dall’U.T.C.,  sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario, e di essi é data indicazione nella concessione edilizia.

    I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del Tecnico e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua.

    E’ vietato, senza speciale nulla-osta del Comune, servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.    

CAPO VIII  

 

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

 

art.105

     Lavori sul fronte stradale. - Interruzione dei lavori

 

    Le opere sul fronte stradale devono essere eseguite nel minor tempo possibile e debbono essere iniziati appena costruiti gli steccati e i ponti di servizio su strada; essi debbono continuare ininterrottamente fino all’ultimazione entro i termini stabiliti dalla concessione.

    In caso di forza maggiore dovesse essere necessaria una temporanea sospensione, la stessa non potrà essere superiore a giorni venti (20); in tal caso il proprietario dovrà sempre assicurare l’incolumità e la viabilità.

    Nell’eventualità di interruzione dei lavori, per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso entro le quarantotto (48) ore successive, al Sindaco, il quale, sentito l’U.T.C., disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l’interruzione stessa, la pubblica incolumità, l’igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all’interessato.

    Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese all’intestatario la concessione. 

art.106

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della

zona dei lavori

 

    Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l’altezza indicata nella concessione edilizia  e dotato di razionale latrina provvisoria.

    Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l’interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

    Il capo settore urbanistica potrà consentire l’esenzione dall’obbligo della recinzione quando:    

a)    si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;

b)    si tratta di lavori esclusivamente interni;

c)    si tratta di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;

d)    ostino ragioni di pubblico transito.

    Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m.2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

art.107

     Ponti e scale di servizio

 

    I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell’arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

    Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

    E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

    In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il Tecnico Comunale, il Sindaco potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalla responsabilità penale degli aventi causa.     

art.108

     Scarico dei materiali - Demolizioni  Nettezza delle

strade adiacenti ai cantieri

 

    E’ assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno delle case, materiale di qualsiasi genere, quando ciò sarà necessario, i materiali stessi dovranno essere calati dentro cofani, secchi o appositi canali chiusi.

    Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

    Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

    Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

    Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere é tenuto a provvedere l’immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui é avvenuto il deposito.

art.109

     Responsabilità degli esecutori di opere 

 

    L’assuntore dei lavori, (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e il direttore dei lavori debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall’esecuzione delle opere.

    Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari o da agenti, l’idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente. 

art.110

     Rimozioni delle recinzioni 

 

    Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi,  restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

    In ogni caso, trascorso, un mese dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.

    In caso di inadempienza il Capo settore potrà ordinare l’esecuzione d’ufficio a  spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalla norme vigenti.

art.111

     Disciplina generale del cantiere di costruzione

 

    Nei cantieri edili dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente Regolamento deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile di dimensioni di m.0,75 x 1,50 con l’indicazione degli estremi della Concessione o Autorizzazione Edilizia, del titolare di essa, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

    Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi di progetto in corso di esecuzione, muniti del visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi.

    I cantieri edili e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi prescritta per legge o dal presente regolamento.

    I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall’Ufficio d’Igiene e il secondo sostituito con bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti. E’ vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.

    Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono conseguire il nullaosta dell’Ufficiale Sanitario su specifica domanda dell’assuntore dei lavori.

    E’ fatto altresì obbligo all’assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

    Il capo settore urbanistica, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.    

art.112

Chiusura di aree edificabili

 

    Il Capo settore può per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie per stabilità e durata, che abbiano aspetto decoroso e altezza minima di m.2,50 e massima di m.3,00.

    Le cave devono essere racchiuse con recinto per l’intero loro perimetro.

    In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all’esecuzione d’ufficio in danno del contravventore.       


titolo iv

 

disciplina della fabbricazione

 

 

EDIFICI DI PREGIO STORICO

 (Bagli, Ville e giardini storici…) 

 

REGOLE ARCHITETTONICHE E  TECNICHE

 DI GUIDA ALL’INTERVENTO

 

 

 CAPO I

 

CARATTERISTICHE DELLE OPERE ANNESSE

RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI

 SULLE UNITA’ EDILIZIE

 

art.113

    Integrazione alle categorie di intervento

 

    Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia dovranno presentare opere di finitura e caratteri di intervento conformi anche alle norme definite per unità edilizia nel presente Titolo.

    Per tutti gli interventi indicati negli articoli seguenti potranno essere richiesti gli elaborati progettuali contenenti i particolari costruttivi a scala adeguata con la specificazione dei materiali e dei colori.

art.114

Paramenti esterni, indicazioni generali

 

Gli interventi devono tendere ad assicurare:

·       il rispetto dell’originario schema compositivo dei vuoti (porte, finestre, balconi, ecc..) e dei pieni (l’opera muraria);

·       il mantenimento degli elementi della partitura architettonica (basamento, cantonali, lesene, paraste, fasce, cornici e cornicioni), delle opere di finitura (cornici delle porte, delle finestre, dei balconi e delle loro mensole, infissi e ringhiere) e delle parti tipologiche funzionali (scale esterne, scaloni e ballatoi);

·       l’uso dei materiali della tradizione nelle opere di integrazione o sostituzione di elementi fatiscenti (integrazione della pietra, infissi in legno tinteggiato, ringhiere in ferro);

·       l’esclusione di elementi di finitura non adeguati alle caratteristiche degli edifici antichi (serrande avvolgibili, ringhiere ed infissi in alluminio anodizzato ed in lamierino).

art.115

    Interventi:  indicazioni generali

 

    Gli interventi devono tendere ad assicurare:

·       il mantenimento delle volte reali e delle capriate oltre che delle coperture in legno;

·       il mantenimento anche attraverso restauro di pareti e soffitti con decorazioni di pregio;

·       il mantenimento della giacitura, delle dimensioni, nonché delle caratteristiche formali e tipologiche degli scaloni principali;

·       il mantenimento, per quanto è possibile, della giacitura e delle dimensioni delle scale semplici di servizio all’abitazione; eventuali modifiche o integrazioni devono comunque rispettare il rapporto originario tra scala e tipologia edilizia;

·       il rigoroso mantenimento delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche delle scale “alla trapanese” (pietra misca), e la loro utilizzazione negli interventi;  

·       il mantenimento della funzione e delle caratteristiche architettoniche degli androni di ingresso;

·       il mantenimento anche attraverso restauro o rifacimento degli acciottolati o selciati o basolati degli androni di ingresso e delle corti degli edifici;

·       il mantenimento e la conservazione dei cortili comuni come elemento pubblico/privato di accesso a più unità edilizie. Non sono consentiti pertanto interventi che ne pregiudichino l’integrità, né attraverso recinzioni al loro interno, né attraverso edificazioni che occludano parti di essi.   

    Sono consentite limitate escursioni del piano di imposta delle giaciture delle strutture orizzontali piane e false volte, che non presentano valori formali, al fine di un adeguamento dell’abitabilità degli edifici non soggetti a restauro. Tali interventi devono essere comunque compatibili con l’impianto tipologico dell’edificio e non incidere sulle caratteristiche dei paramenti murari esterni.

    I nuovi interventi anche di rifacimento delle recenti manomissioni e modifiche, debbono riferirsi alla tradizione del luogo e adottare soluzioni formalmente semplici.

art.116

Coperture, indicazioni generali

 

    Gli interventi devono tendere:

·       ad assicurare il mantenimento e la razionalizzazione dello schema di displuvio delle acque;

·       all’uso, per il manto di copertura delle falde di tegole a coppi, di tipo siciliano di colore ocra (ciaramiri).

·       al mantenimento dell’uso prevalente del tetto a falde.

    Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammesso l’inserimento del terrazzo praticabile, le cui dimensioni e caratteristiche devono essere conformi alle tradizioni del luogo, ovvero in ogni caso deve avere dimensioni ridotte, tali da rendere prevalenti le falde.

art.117

    Adeguamento delle strutture al rischio sismico

 

    Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, devono avvenire nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con D.M. 03.03.1975 in attuazione della legge 02.02.1974 n. 64 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell’adeguamento sismico è necessaria preventivamente un’indagine specifica, anche condotta per aree campione, sul rischio sismico e sulla resistenza delle opere murarie esistenti ad eventuale onda sismica.

CAPO II

 

REGOLE SPECIFICHE PER ELEMENTI COSTITUTIVI

 

art.118

Basamenti

 

    Costituisce basamento di un edificio la fascia orizzontale di attacco a terra del manufatto, che corre tutto intorno al perimetro dell’edificio.

L’intervento sul basamento è collegato alla risoluzione dei problemi strutturali dell’edificio e a quelli di isolamento dagli agenti atmosferici esterni,  pioggia, umidità, che possono compromettere l’abitabilità dei piani terra degli immobili.

Tutti i basamenti originari, in pietra a faccia vista squadrata, vanno riportati alla luce, eliminando eventuali rivestimenti di intonaci o altro, che oltre a manomettere il valore architettonico dell’edificio, impediscono una corretta traspirazione della pietra.

    Vanno integrati i conci mancanti con pietra simile all’originaria, consolidate le parti deteriorate; la pietra, ripulita da aggiunte, va spazzolata con spazzole di saggina, acqua e detersivo. La superficie va protetta con prodotti rivitalizzanti, non formanti pellicola artificiale.

    Tutte le murature in pietra a faccia vista verranno fissate con malta di calce e sabbia di fiume per impedire l’imbibimento dei giunti della muratura.

    I basamenti di edifici fatti ad intonaco, con eventuali modanature, vanno liberati da rivestimenti aggiunti e vanno reintegrate le parti in modo che si ricomponga il paramento originario.

    Sono consentite fasce di coloritura di intonaco, dello stesso tono o del colore dell’intero prospetto, in edifici privi di basamento murario o di terracotta.

    Si fa espresso divieto di usare mattonelle industriali di ceramica e lastre di marmo a rivestimento delle parti basamentali degli edifici.

art.119

Cantonali, lesene, cornicioni

 

     Costituisce cantonale di un edificio, l’elemento d’angolo avente funzione strutturale di conclusione delle murature, costruito prevalentemente in pietra squadrata a faccia vista.

    Costituiscono lesene o paraste gli elementi verticali a fusto piatto, o decorati ad intagli o a semi colonna, formanti una trama strutturale decorativa ed in genere raccordati con capitelli alle fasce o alle cornici principali dell’edificio.

    Costituiscono cornicioni le cornici di dimensioni rilevanti poste a conclusione dei prospetti degli edifici in genere di carattere monumentale.

    I sopraddetti elementi sono prevalentemente in pietra sagomata a faccia vista.

    Paraste e cornici sono anche ottenute con intonaci a rilievo su opera muraria opportunamente predisposta.

    In ogni caso gli interventi devono essere volti al rispetto strutturale e formale delle partiture architettoniche. La pietra va lasciata a faccia vista, se già ricoperta da colori, va pulita e integrata nelle parti mancanti, lo stesso vale per il marmo.

    Gli intonaci vanno ripresi adeguatamente e colorati con tono omogeneo al resto della facciata.

    Costituisce cornicione di rilevante interesse architettonico la disposizione dei coppi siciliani con ricorsi in mattoni di terracotta sotto la linea della gronda, anche se presenti in edifici di non rilevante interesse monumentale.

art.120

     Porte d’ingresso, portoni e manomissioni

 

    Per le  porte di ingresso alle abitazioni (ville storiche, edifici di pregio storico, bagli ecc….) che  presentano cornici in pietra o intonaco, e sono o ad architrave semplice o con archivolto, la pietra va lasciata a faccia vista e l’intonaco, opportunamente ripreso, può essere colorato in tono omogeneo al colore della facciata.

    Nei portoni di ingresso delle ville storiche e della borghesia terriera  prevalentemente di pietra a faccia vista, arricchiti con paraste e lesene gli  interventi di restauro devono essere volti al rispetto dei materiali degli elementi di decoro architettonico.

    Per le unità soggette a ristrutturazione edilizia è possibile, attraverso la presentazione di specifico e motivato progetto, l’allargamento del vano di ingresso purché abbia luogo nel rispetto delle partiture architettoniche principali e comunque secondo tecnologie tradizionali ovvero seguendo il disegno originario dell’archivolto.

    Gli infissi della porta e dei portoni devono essere in legno eventualmente dipinto secondo la tradizione.

    Sono ammessi altri materiali purché color legno.

art.121

Finestre

 

    Nelle finestre degli edifici di pregio storico che presentano cornici in pietra, o in intonaco, la pietra va lasciata, o riportata, a faccia vista e l’intonaco, opportunamente ripreso può essere colorato in tono omogeneo al colore della facciata.

    Nel rifacimento dei davanzali é opportuno l’uso di pietra già adoperata in sito.

    Nel rifacimento di nuove aperture, qualora se ne presentasse la necessità occorre inserirsi in armonia con il preesistente e comunque attraverso gli elementi più semplici della tradizione.

    Sia le finestre che i balconi devono essere in legno eventualmente dipinto secondo la tradizione.

    Sono ammessi altri materiali purché color legno.  

 

 

art.122

     Balconi, mensole, ringhiere

 

    I balconi esterni o ballatoi interni vanno liberati da eventuali murature che ne avessero mutato il disegno originario oltre che peggiorato le condizioni strutturali delle mensole di sostegno; sono esenti dall’opera di liberazione quei ballatoi interni che partecipano alla funzionalità dell’abitazione e che abbiano raggiunto una adeguata configurazione formale di ambientamento.

    Non è permessa l’eliminazione di balconi con mensole e lastre di pietra lavorata.

    Nei casi di degrado di alcuni elementi (sporto, mensola, cornici architrave), questi vanno consolidati o sostituiti con altri eguali dello stesso materiale. Eventuali minime escursioni della quota di calpestio dei solai dell’abitazione non permette il mutare della quota originaria del calpestio del balcone.

    Per eventuali rifacimenti di interi balconi deteriorati occorre intervenire con una specifica attenzione al caso per caso e comunque con riferimenti a modelli semplici, di facile realizzazione ed armonizzati con il preesistente.

    Nei rifacimenti delle ringhiere va usata la ringhiera tradizionale realizzata in ferro con tondini verticali e piattina inferiore e superiore di tenuta.

    E’ fatto divieto dell’uso di ringhiere in alluminio; eventuali ringhiere già realizzate in alluminio anodizzato vanno sostituite, così come indicato al precedente capoverso, nell’occasione anche di interventi di manutenzione ordinaria.

art.123

Infissi

 

    Nel caso di deterioramento degli infissi originari la sostituzione va fatta con nuovo infisso in legno anche tinteggiato e realizzato secondo la tradizione.

    Non é permesso l’uso di infissi in alluminio anodizzato e/o preverniciato. Sono permesse infissi in ferro tinteggiato con colore tradizionale alle aperture ai piani terra di garages e magazzini.

    Non è permesso l’uso di serrande avvolgibili.

art.124     

Murature, intonaci e colore

 

    L’intervento sulle murature di conci di pietra squadrati, fatte le opportune opere di consolidamento, deve essere trattato con la sostituzione dei conci mancanti, o degli elementi deteriorati, con l’eliminazione di rivestimenti estranei e/o aggiunti al paramento murario (intonaci, colori, piastrelle ecc…), la pulitura della pietra che va lasciata a faccia vista e con il trattamento protettivo delle stesse con appositi prodotti non costituenti pellicola superficiale.

    Le murature in materiale incoerente, dopo opportune opere di consolidamento (ove necessario), vanno rivestite con intonaco e colorate, evitando di ricoprire di intonaco quelle parti (architravi, cornici, etc.), costituite da conci di pietra squadrata.

        Le murature ricoperte da intonaco, vanno ripristinate o rifatte, dopo avere consolidato la struttura muraria (ove necessario), spicconando  la superficie muraria fino a liberarla dagli strati successivi di intonaco, e ricostituendo il nuovo intonaco di superficie.

    In edifici che presentassero intonaci con partito decorativo modanato originario, questo va ricostituito con lo stesso materiale e lo stesso colore.

    Gli intonaci, dove vengono sostituiti o rifatti, devono essere il più possibile simili a quelli originari, sia come impasto che come colore. Non sono permessi intonaci plastici. La composizione degli intonaci esterni deve essere fatta con impasto di calce spenta, sabbia e tegole frantumate, tale che il colore sia il più possibile simile a quello tipico ericino (Coccio Pesto).

Non sono consentiti rivestimenti esterni in lamiera o altri materiali simili a quelli esistenti, in caso di intervento, vanno eliminati, risolvendo il problema dell’isolamento termico con la protezione dell’intonaco esterno e la coibentazione interna delle pareti esposte.

art.125     

Sopraelevazioni

 

    Le sopraelevazioni in genere costituiscono danno all’originaria  struttura muraria.

    E’ fatto assoluto divieto di costruzione di nuove sopraelevazioni.

    Le sopraelevazioni, che interessano edifici monumentali e di particolare pregio storico, così come individuati nelle cartografie del P.R.G. e che compromettono la staticità dell’edificio sottostante, vanno demolite in occasione di interventi di restauro e/o manutenzione straordinaria.

art.126

Manomissioni, ruderi, ricostruzioni

 

Le ricostruzioni devono tendere alla ricomposizione dei volumi originari.

Quando vi sono elementi di riferimento del precedente stato di fatto è preferibile tendere ad una ricostituzione della primitiva configurazione.

Un adeguato progetto di architettura, pur inserendosi con discrezione ed uniformità, nelle generali caratteristiche delle aree, esprime necessariamente l’epoca in cui viene prodotto, e ciò sarà necessario nelle opere di ricostruzione integrale.

 

CAPO III

 

 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED IMPIANTI

 

art.127

Fili telefonici, elettrici, condotte di acque bianche

 

    Tutti gli interventi sugli edifici devono prevedere una revisione dei fili esterni di conduzione degli impianti telefonici ed elettrici e delle condotte di acque bianche.

    Sarebbe auspicabile un intervento complessivo di sistemazione in appositi condotti sotterranei, orditi in relazione al tracciato viario. In attesa dell’opportunità di tale realizzazione, comunque, tutti i fili esterni devono passare in verticale lungo le linee di perimetro e in orizzontale lungo le linee di marcapiano delle unità edilizie.

    Le condotte di acque bianche devono essere affogate nella muratura o passare sotto la quota stradale all’interno dell’unità edilizia servita.

    Negli edifici esistenti sulla cui copertura siano installate più di due antenne radio-televisive, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con un’unica antenna centralizzata entro il termine di anni uno (1) dall’entrata in vigore del presente Regolamento. In ogni caso la collocazione di tali elementi, dovrà essere il meno evidente possibile per il rispetto del particolare ambiente.  

art.128

     Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e

serbatoi dell’acqua

 

    Caditoie e grondaie, li dove non è possibile includerle nell’opera muraria possono essere costruite in aderenza alla muratura.

    Esse devono seguire l’ordito architettonico delle facciate ed essere allocate (in verticale) lungo le linee di raccordo tra unità edilizia e unità edilizia. Devono essere realizzate in materiale di colore scuro preferibilmente tradizionale, o in rame.

    Canne fumarie e fecali devono essere realizzate, quando è possibile e le condizioni dello sviluppo della proprietà nei vari piani lo consentano, all’interno delle unità edilizie e comunque negli spazi di pertinenza  interni  alle unità edilizie (chiostrine, cortili, etc.).

    Particolare cura va posta negli interventi relativi alle opere a carattere monumentale e di rilevante qualità architettonica.

    Per far fronte alle esigenze idriche si preveda il recupero delle cisterne interrate già esistenti.

    In ogni caso i serbatoi dell’acqua vanno collocati in modo da non essere visibili sul fronte stradale e comunque all’interno dei volumi degli edifici, nei sottotetti o sui terrazzi, in modo che non superino la quota del relativo parapetto in muratura.

art.129

Impianti di riscaldamento

 

    Gli impianti di riscaldamento devono seguire la normativa vigente in materia. Non sono consentiti in ogni caso tubazioni o altri elementi a vista.

    Particolare cura deve essere rivolta all’inserimento dei tubi di adduzione e delle piastre irradianti e ciò nel rispetto delle opere murarie e di eventuali decori interni.  

CAPO IV

 

 ARREDO URBANO

 

art.130

Pavimentazioni stradali, marciapiedi, muretti e ringhiere

 

    Le strade carrabili principali possono avere il manto bituminoso. Le strade carrabili secondarie  e in particolar modo le strade a forte pendenza, o pedonali, e prevalentemente pedonali, nonché le scale e le gradonate devono essere selciate o basolate con pietra a faccia vista secondo la tradizione locale (calcarenite).

    I ciotoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto. Nei casi di ampie superfici da sagomare con quote differenti è possibile l’uso della pavimentazione a cubetti di pietra locale.

    I marciapiedi devono avere i cigli in pietrame a faccia vista e le facce viste devono essere lavorate con mazzuolo a puntillo grosso.

    I muretti di dislivello tra strade o marciapiedi devono essere eseguiti con muratura di pietrame a faccia vista, con pietra rasa e testa scoperta oppure con pietra squadrata a corsi regolari.

    Le ringhiere devono essere eseguite con tubolari in ferro orizzontali, tenuti da opportuni paletti verticali e dipinte di colore scuro (grigio scuro, verde scuro).

art.131

Colore degli intonaci dei paramenti murari

 

    I colori degli intonaci dei paramenti murari devono essere quanto più è possibile simili all’originaria coloritura. Tali intonaci devono essere ottenuti con impasti tradizionali per intonaco per esterno ovvero costituito da rinzaffo e traversato di malta bastarda con strato di tonachina ottenuta dalla frantumazione di tegole con eventuale aggiunta di colore in pasta (il cosiddetto Coccio Pesto).

    Ad ogni progetto di intervento sui paramenti murari dovranno essere accompagnate prove di colore che indichino caso per caso le soluzioni che si intendono adottare.

    E’ escluso l’uso di intonaci plastici.

    Gli elementi di rilievo dei paramenti murari già originariamente di intonaco o stucco (lesene, cornicioni, dentelli, cornici) vanno salvaguardati e/o ripresi con intonaco o stucco e tinteggiati con colore eguale o in tono con la coloritura della facciata .

art.132

Illuminazione

 

    La illuminazione corrente, ad esclusione di quella specifica per i monumenti che va studiata caso per caso, deve essere adattata e proporzionata alla natura e dimensione delle aree oggetto di vincolo storico – paesaggistico –ambientale.

    Le strade di dimensione inferiore a m.6,00-8,00 possono avere luci a mensola eseguite secondo la tradizione o anche di nuova fornitura, comunque non discostanti dalle forme già in uso.

    Le luci a mensola già esistenti, alcune di particolare fattura artigianale e pregio decorativo, vanno conservate e, se il caso, restaurate. I lampioni esistenti vanno adeguatamente restaurati.

    Le piazze ed alcuni slarghi più ampi, vanno illuminate con lampioni a gambo all’uopo progettati anche attraverso pubblici concorsi.

    Nei casi dove l’urgenza è maggiore può farsi ricorso a modelli esistenti in commercio non ricorrendo però a modelli falso-antichi o a spropositate soluzioni moderniste.

    E’ fatto divieto dell’uso di lampade a luce fredda, fluorescente. Le lampade usate dovranno essere del tipo a vapori di sodio, con emissione tendente al giallo.

 

TITOLO V

 

 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDIFICATORIA:

NORME INTEGRATIVE PER LE COSTRUZIONI RURALI

 

art.133

Fabbricati rurali

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

Fermi restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico, è ammessa, nelle parti del territorio destinato ad usi agricoli, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d’uso esistenti (*) salvo diversamente normato ( comma 2 Art.30 L.R. n° 2 del 2002 ) e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

(*) Qualora per i vecchi fabbricati, non completamente diruti, ne sia adeguatamente documentata l’antica consistenza è possibile il loro ripristino e/o ricostruzione.

art.134

Norme igieniche per le costruzioni rurali

 

ABITAZIONI

Sono considerate abitazioni rurali quelle site in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico di previsione generale.

Le abitazioni rurali sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione, salvo  quanto previsto dalle successive prescrizioni.

Le costruzioni rurali devono essere poste possibilmente in terreno ben asciutto e la cui falda acquifera sia profonda e qualora ciò non sia possibile, la parte interrata del fabbricato deve essere costruita con accorgimenti atti ad eliminare l’umidità.

In assenza di scantinati tutti i locali del piano terreno devono essere muniti di vespai ben ventilati ed ali almeno cm. 70

Sono proibite le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche se ricavate su scale e passaggi e se chiuse con infissi.

E’ proibito addossare i muri di abitazioni rurali direttamente a pareti  di terra. La distanza minima dalla base inferiore della scarpata naturale  del terrapieno deve essere almeno di metri due (2). Può tuttavia essere consentita la costruzione di una idonea intercapedine adeguatamente ventilata tra la parete di terra e quella del fabbricato.

E’ consentito costruire muri di sostegno purchè il piede di questi disti  almeno due (2) metri dalla costruzione. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio  per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

Ogni casa rurale deve essere munita di canali di gronda e pluviali.

I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case rurali devono essere sistemati in modo da evitare ristagno delle acque meteoriche.

Ad evitare danneggiamenti alle fondazioni, ogni costruzione sarà circondata per tutto il perimetro da un marciapiede costruito a regola d’arte e largo almeno m. 0,60.

Nei centri abitati e nelle zone di espansione residenziale, allorché saranno urbanizzate, non sono ammessi ricoveri  per animali.

In ogni caso i ricoveri di animali  ed i loro annessi devono essere posti  ad una distanza non inferiore a m. 10 dalla pubblica  via , oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale.

Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzati in materiale impermeabile, ed il fondo deve essere costruito in modo da potersi facilmente spurgare. Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per l’esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di decantazione.

La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente, e l’attingimento deve avvenire esclusivamente per mezzo di pompa. In assenza di acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal laboratorio Provinciale di Igiene e profilassi e l’uso deve essere consentito dall’Ufficiale sanitario.

La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso l’esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell’acqua.

La costruzione di cisterne per la raccolta delle acque piovane, per usi non potabili, è comunque auspicabile.

Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.

E’ fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. A tali operazioni devono essere adibiti appositi locali.

STALLE

Le stalle debbono essere indipendenti da ogni edificio destinato ad abitazione e devono avere un’altezza non minore di ml. 3,00 dal pavimento al soffitto, una cubatura non minore di mc. 390 per ogni capo grosso di bestiame e  di mc. 115 per il bestiame minuto ed inoltre devono essere ben ventilate ed illuminate.

Al ricambio d’aria si provvede con finestre a “vasistas”.

Il pavimento deve essere costruito con materiali impermeabili e munito dei necessari scoli.

Le pareti devono essere intonacate a cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all’altezza di ml. 2 dal pavimento.

Le mangiatoie devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e devono altresì essere costruite con angoli lisci e arrotondati.

Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame devono essere  ogni giorno allontanati e portati alle apposite concimaie.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni.

Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, può ordinare che vengano rimosse quelle cause di insalubrità che si manifestino nei nuclei rurali, siano esse dovute alla presenza di porcili, stalle, pollai e simili od all’imperfetto funzionamento ed alla inosservanza delle disposizioni relative all’allontanamento delle materie di rifiuto.

art.135

Impianto di riscaldamento ed acqua calda

 

Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno di preferenza essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, ecc……).

L’Amministrazione Comunale deve, anche ai sensi della legislazione vigente, incentivare tali installazioni.

Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli transitanti.

art.136

Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti

 

  In caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali esistenti, devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni previste per le nuove abitazioni del presente regolamento.

Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

·         intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede di larghezza minima di m. 0,60 costruito in cotto, in pietra, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;

·         l’allontanamento delle acque piovane nonché di quelle nere e luride deve essere effettuato, per le acque meteoriche  mediante cunetta impermeabile, e per le acque nere  e luride secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente;

·         sono proibiti  i solai senza opportuna protezione al calpestio: essi devono comprendere  una struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo;

·         devono essere abolite le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi o magazzini ecc….;

·         si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio o camera d’aria, dello spessore minimo di cm. 20 e soprastante strato impermeabilizzante. Tale vespaio può anche essere realizzato al disopra dell’attuale pavimento, purchè l’altezza utile del locale non risulti inferiore a m. 2,70. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da non poter provvedere ad una accurata pulizia;

·         tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all’interno. Qualora via siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti;

·         ogni ambiente destinato  ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall’esterno;

·         le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono essere in in condizioni  di garantire la sicurezza. E’ vietato l’uso di scale non fisse e a semplici pioli o raccordate al piano superiore mediante botola;

·         i tetti delle case di abitazioni devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno. Qualora non esista  una camera d’aria, si deve provvedere  alla sua costruzione nel caso  l’ufficiale sanitario riconosca insufficiente l’isolamento termico del fabbricato;

·         per quanto attiene le caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature ecc…), le concimaie e stalle e per quanto riguarda la manutenzione, devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

 

Le prescrizioni relative alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti, devono essere effettuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

art.137

Concimaie

 

Non sono ammesse concimaie all’interno dei centri abitati del Comune, ivi comprese le frazioni.

Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni del R.D. 171/1930, n° 1862, modificato  dalla legge 25/06/1931 n° 925 e dagli artt. 233 e segg. del T.U. 1934 n° 1265 e in conformità  delle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo nonché da quanto di volta in volta è disposto dall’Autorità competente.

Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione o pubblica via almeno ml. 100. le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta. Le urine, qualora non  non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili, o smaltite in superficie a distanza non minore di m. 10,00 dai fabbricati.

Tutti i depositi e gli ammassi di letame  per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di 100 metri da qualunque abitazione e da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.


TITOLO VI

 

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

 

CAPITOLO UNICO

 

art.138

Sanzioni

 

    Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

    Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l’autorizzazione comunale, l’intimazione del Capo settore dell’UTC comporta l’obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall’occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all’immediato ripristino dello “statu quo ante”, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

    Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l’intimazione comporta l’obbligo dell’esecuzione da parte del contravventore.

    In ogni caso di inadempienza il capo settore dell’UTC può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini Professionali.

art.139

     Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

 

    Il Capo Settore, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai proprietari.

    La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, etc. deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.        

art.140     

Disposizioni transitorie

 

    I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

    I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Le domande di concessione o di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per le quali, alla suddetta data, non sia stata rilasciata  la concessione o l’autorizzazione, sono esaminate  in base al presente Regolamento e, pertanto, gli interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni. 

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

art.141

     Disposizioni transitorie per gli edifici esistenti

 

    Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento dovranno in caso di ricostruzione e di riforme sostanziali adeguarsi alle norme del presente regolamento.

    Il Capo Settore, su conforme parere della Commissione edilizia, in vista di evidenti ed importanti migliorie rispetto alla situazione precedente, può rilasciare la concessione edilizia per i fabbricati in argomento anche se le prescrizioni predette, non siano state rigorosamente osservate. Tale deroga prevista dall’art. 41 quater della legge urbanistica e della legge 21.12.1955 n° 1357 è applicabile esclusivamente per le opere pubbliche e per gli edifici di uso pubblico.

art.142

     Disposizioni finali

 

    Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conseguente alla approvazione superiore definitiva prescritta dalle vigenti Leggi, resterà abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile prescritta da regolamenti comunali vigenti fino a quella data. 

    L’amministrazione comunale ha la facoltà di modificare il presente regolamento, con lo stesso procedimento seguito per l’approvazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO

 

- INDICE GENERALE -

 

 

 

TITOLO II

Disciplina Urbanistica

 

 

    Capitolo Unico

     Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri

        Art.51 Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi           pag.   1

1. Superficie territoriale

2. Superficie fondiaria

3. Superficie permeabile

4. Indice di fabbricabilità territoriale

5. Indice di fabbricabilità fondiaria

6. Indice di utilizzazione fondiaria

7. Superficie per opere di urbanizzazione

8. Superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria

9. Volume costruibile

10.Superficie utile lorda

11.Servizi e accessori

12.Superficie utile abitabile

13.Superficie non residenziale

14.Superficie complessiva

15.Superficie coperta

16.Rapporto massimo di copertura

17.Superficie minima del lotto

18.Area edificabile

19.Altezza delle fronti

20.Altezza del fabbricato

21.Altezza virtuale

22.Numero dei piani

23.Piani fuori terra

24.Lunghezza massima delle fronti

25.Superficie destinata a servizi pubblici

26.Superficie per attività turistiche, commerciali, direzionali

27.Area di insediamento

28.Indice di visuale libera

29.Volumi tecnici

30.Spazi interni agli edifici

31.Indici di piantumazione

32.Area a verde privato

33.Area a verde pubblico di compensazione

34.Mansarda

35.Seminterrati

36.Piani cantinati

37.Posizione degli edifici

38.Ambito di intervento

39.Isolato

40.Unità edilizia

41.Abitazion, vano, stanza

42.Sistema architettonico

43.Parte di un edificio

44.Elemento di un edificio

45.Criteri di misura delle distanze tra edifici, distanza tra le

    fronti

46.Distacco dai confini e dal ciglio stradale

47.Costruzione

48.Sopraelevazione

49.Ampliamento

50.Ricostruzione

51.Rapporto di sfinestratura

52.Pertinenze

53.Parcheggio privato

 

 

TITOLO III

Disciplina generale dell’attività edificatoria

 

 

    Capo I

     Norme morfologiche: aspetto dei fabbricati, decoro e forma dello spazio urbano

        Art. 52  Campionature                                                      pag. 17

        Art. 53  Aspetto e manutenzione degli edifici                         pag. 18

Art. 54  Arredo urbano                                                     pag. 19 Art. 55  Arredo dei parcheggi pubblici                                pag. 21

Art. 56  Edicole votive                                                      pag. 22

Art. 57  Sistemazione di marciapiedi, muretti e recinzioni     pag. 23

Art. 58  Numeri civici e tabelle stradali                                 pag. 24

Art. 59  Fili telefonici, elettrici, condotte di acque bianche,

   antenne TV                                                          pag. 24

        Art. 60  Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e

                     serbatoi dell’acqua:aspetto estetico e formale         pag. 25

Art. 61    Aggetti e sporgenze                                            pag. 25

        Art. 62  Balconi                                                                pag. 26

        Art. 63  Infissi e serramenti                                               pag. 27

        Art. 64  Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici:

                   ripristino di suolo pubblico                                   pag. 27

        Art. 65  Servizi igienici                                                  pag. 27

       

    Capo II

     Accessi e fruibilità

        Art. 66  Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni                                                                                            pag. 28

        Art. 67  Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle

                  persone fisicamente impedite: luoghi da sottoporre

                 a particolare disciplina                                             pag. 29

        Art. 68  Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle

                   persone fisicamente impedite: requisiti                    pag. 30

 

    Capo III

     Norme Igienico - sanitarie

        Art. 69  Requisiti di legge                                               pag. 31

        Art. 70 Spazi interni agli edifici                                       pag. 31

        Art. 71  Distanze minime tra pareti finestrate                        pag. 32

        Art. 72  Uso dei distacchi tra i fabbrica                                pag. 33

        Art. 73  Scarichi e convogliamento delle acque luride              pag. 33

        Art. 74  Acque piovane, grondaie e pluviali                        pag. 33

        Art. 75  Forni, focolari, camini, condotte di calore, canne fumarie                                                                                                pag. 34

        Art. 76  Scale                                                                 pag. 35

        Art. 77  Fabbricati in terreni con forte pendenza                    pag. 35

        Art. 78  Piani interrati                                                       pag. 36

        Art. 79  Piani Seminterrati                                                 pag. 36

    Art. 80  Piani Terreni                                                        pag. 37

        Art. 81  Terrazze                                                                 pag. 37

        Art. 82  Piani sottotetto e soppalchi                                     pag. 38

        Art. 83  Gabinetti e locali igienici                                         pag. 38

        Art. 84  Norme comuni a tutti i piani abitabili                     pag. 39

        Art. 85  Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti                      pag. 40

 

    Capo IV

     Norme Tecnologiche

        Art. 86  Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche     pag. 42

        Art. 87  Requisiti termici e igrotermici                                  pag. 42

        Art. 88  Requisiti illuminotecnici                                       pag. 43

        Art. 89  Requisiti acustici                                                   pag. 44

        Art. 90  Requisiti relativi alla purezza dell’aria                    pag. 45

        Art. 91  Requisiti relativi ai servizi tecnologici                     pag. 46

        Art. 92  Requisiti relativi alla fruibilità                               pag. 47

        Art. 93  Requisiti relativi alla sicurezza                                 pag. 48

 

   Capo V

     Norme relative alle aree scoperte e a servitù di utilità pubblica

        Art. 94  Manutenzione delle aree                                        pag. 49

        Art. 95  Interventi relativi ad aree scoperte                          pag. 49

        Art. 96  Depositi su aree scoperte                                      pag. 50

        Art. 97  Tabelle di affissione e corpi illuminanti                      pag. 50

        Art. 98  Recinzioni angoli morti                                       pag. 51

        Art. 99  Rimozione di tabella e di recinzioni comunali               pag. 51

 

    Capo VI

     Norme di buona esecuzione

        Art.100  Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni               pag. 51

        Art.101  Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti                  pag. 51

 

 

    Capo VII

     Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

        Art.102 Occupazione temporanea o permanente di spazio,  

                   suolo e sottosuolo pubblico                                       pag. 52

        Art.103 Rinvenimenti e scoperte                                         pag. 53

        Art.104 Uso di discariche e di acque bianche                          pag. 53

 

    Capo VIII

     Garanzia della pubblica incolumità

        Art.105 Lavori sul fronte stradale. Interruzione dei lavori     pag. 54

        Art.106 Segnalazione, recinzione ed illuminazione

                 della zona dei lavori                                                pag. 54

        Art.107 Ponti e scale di servizio                                          pag. 55

        Art.108 Scarico dei materiali. Demolizioni, nettezza

                 delle strade adiacenti ai cantieri                                pag. 55

        Art.109 Responsabilità degli esecutori di opere                      pag. 56

        Art.110 Rimozione delle recinzioni                                   pag. 56

        Art.111 Disciplina generale del cantiere di costruzione         pag. 56

        Art.112 Chiusura di aree edificabili                                      pag. 57

 

 

TITOLO IV

Disciplina della fabbricazione

 

Edifici di pregio storico (bagli, ville e giardini storici….)

Regole architettoniche e tecniche di guida all’intervento tra unità

edilizia ed elementi di arredo

 

    Capo I

     Caratteristiche delle opere annesse relativamente

     agli interventi sulle unità edilizie

        Art.113 Integrazione alle categorie di intervento                pag. 58

        Art.114 Paramenti esterni, indicazioni generali                       pag. 58         Art.115 Interventi, indicazioni generali                               pag. 59

        Art.116 Coperture, indicazioni generali                                 pag. 60

        Art.117 Adeguamento delle strutture al rischio sismico        pag. 60

 

    Capo II

     Regole specifiche per elementi costitutivi 

        Art.118 Basamenti                                                           pag. 60

        Art.119 Cantonali, lesene, cornicioni                                    pag. 61

        Art.120 Porte d’ingresso, portoni e manomissioni                   pag. 62

        Art.121 Finestre                                                              pag. 62

        Art.122 Balconi, mensole, ringhiere                                     pag. 63

        Art.123 Infissi                                                             pag. 63

        Art.124 Murature, intonaci e colore                                     pag. 63

        Art.125 Sopraelevazioni                                                    pag. 64

        Art.126 Manomissioni, ruderi, ricostruzioni                        pag. 64

 

 

    Capo III

     Adeguamento tecnologico ed impianti 

        Art.127 Fili telefonici, elettrici, condotte di acque bianche     pag. 65

        Art.128 Caditoie, grondaie, canne fumarie,

                 fecali e serbatoi dell’acqua                                       pag. 65

        Art.129 Impianti di riscaldamento                                    pag. 66

 

    Capo IV

     Arredo urbano

        Art.130 Pavimentazioni stradali, marciapiedi, muretti e ringhiere                                                                                                      pag. 66

        Art.131 Colore degli intonaci dei paramenti murari                  pag. 67

        Art.132 Illuminazione                                                        pag. 67

       

 

TITOLO V

Disciplina dell’attività edificatoria:

norme integrative per le costruzioni rurali

 

    Capitolo unico

          Art.133 Fabbricati rurali                                                    pag. 68

        Art.134 Norme igieniche per le costruzioni rurali                pag. 68

        Art.135 Impianto di riscaldamento ed acqua calda                  pag. 70

        Art.136 Condizioni minime di abitabilità  delle abitazioni rurali        

                    esistenti                                                                    pag. 71

        Art.137 Concimaie                                                           pag. 72

 

 

TITOLO VI

Sanzioni e disposizioni transitorie

 

    Capitolo Unico

     Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

        Art.138 Sanzioni                                                              pag. 73

        Art.139 Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti                                                                                                   pag. 73

        Art.140 Disposizioni transitorie                                            pag. 74

        Art.141 Disposizioni transitorie per gli edifici esistenti          pag. 74

        Art.142 Disposizioni finali                                               pag. 74